ECLI:EU:C:1995:195•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 20 giugno 1995. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. # Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/263/CEE - Mancata attuazione. # Causa C-260/94.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 20 giugno 1995. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. # Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/263/CEE - Mancata attuazione. # Causa C-260/94.
ECLI:EU:C:1995:195Eu Cjeu20 giu 1995
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 20 giugno 1995 ( *1 )
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1. |
In questo procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica la Commissione vi chiede:
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2. |
Ai sensi dell'art. 17 della direttiva 91/263, gli Stati membri dovevano emanare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 6 novembre 1992 e dovevano informare immediatamente la Commissione. |
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3. |
Non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica informazioni circa qualsivoglia provvedimento di recepimento, la Commissione instaurava il procedimento per inadempimento con lettera di ingiunzione 21 dicembre 1992. Questa lettera restava senza risposta. La Commissione emetteva quindi un parere motivato il 7 febbraio 1994. Con lettera 7 aprile 1994, la rappresentanza permanente della Repubblica ellenica presso le Comunità europee comunicava alla Commissione che l'iter normativo diretto al recepimento della direttiva era in corso. A questa lettera non seguiva alcuna comunicazione circa l'esito di tale iter. Pertanto, il 20 settembre 1994 la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Il governo ellenico adduce a sua difesa che la procedura legislativa interna che costituisce il presupposto indispensabile per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale non si è ancora conclusa. |
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4. |
È pacifico che alla fine della fase scritta del procedimento la direttiva non era stata ancora trasposta nell'ordinamento ellenico. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, eventuali difficoltà nell'ambito della procedura legislativa nazionale non possono giustificare una tardiva trasposizione della direttiva. |
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5. |
Di conseguenza, la censura della Commissione relativa al mancato recepimento della direttiva nel termine prescritto dev'essere accolta. La Commissione chiede poi l'accertamento dell'inadempimento consistente nella mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. A questo proposito si deve rilevare che tale domanda è proposta in subordine rispetto a quella relativa al mancato recepimento. Pertanto, essa diventa priva d'oggetto in caso di sentenza che accerti il mancato recepimento della direttiva nel termine previsto ( 3 ). |
Sulle spese
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6. |
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. |
Conclusione
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7. |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, vi suggerisco di dichiarare quanto segue:
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( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GU L 128 del 23.5.1991, pag. 1.
( 2 ) La formulazione delle conclusioni del ricorso è leggermente diversa da quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 316 del 12.11.1994, pag. 10.
( 3 ) V. le mie conclusioni dell'11 maggio 1995 per le cause riunite C-109/94, C-207/94 c C-225/94, Racc. pag. Ι-1791, paragrafi 10 e 11.
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