ECLI:EU:C:1994:388•Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 17 novembre 1994.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva.#Causa C-66/94.
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 17 novembre 1994.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione di una direttiva.#Causa C-66/94.
ECLI:EU:C:1994:388Eu Cjeu17 nov 1994
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 17 novembre 1994 ( *1 )
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1. |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 novembre 1991, 91/687/CEE, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica ( 1 ), e alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, ( 2 ) e/o non dandone comunicazione alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma del penultimo articolo delle direttive suddette nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE. |
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2. |
Non è materia di contestazione che le direttive sopramenzionate dovevano essere trasposte nell'ordinamento giuridico belga al più tardi il 1o luglio 1992 ( 3 ). |
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3. |
La procedura di inadempimento è stata iniziata il 14 ottobre 1992 e la Commissione non ha ottenuto, da parte del governo belga, alcuna risposta ufficiale né alla sua lettera di messa in mora né al suo parere motivato. Inoltre, non le è stato fornito alcun elemento informativo che le permetta di concludere che erano state adottate le misure necessarie alla trasposizione nella normativa belga delle direttive considerate. |
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4. |
Nel controricorso, il governo belga non nega questo inadempimento, ma si limita a segnalare che i decreti che debbono trasporre le direttive sono in fase di elaborazione e fa presente che ne informerà la Corte non appena saranno entrati in vigore. |
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5. |
Dalla vostra costante giurisprudenza risulta che uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario ( 4 ). |
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6. |
Ne consegue che l'inadempimento ascritto dalla Commissione al Regno del Belgio, del resto da questo non contestato, risulta dimostrato. |
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7. |
Suggerisco alla Corte di decidere come segue:
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( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GU L 377, pag. 16.
( 2 ) GU L 377, pag. 18.
( 3 ) Art. 4, primo comma, della direttiva 91/687 e art. 2, primo comma, della direttiva 91/688.
( 4 ) Sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Race. pag. I-1901).
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