Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 1995.#Gabriel Alonso-Pérez contro Bundesanstalt für Arbeit.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, Magonza - Germania.#Previdenza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità - Assegni familiari - Limitazione da parte di uno Stato membro dell'efficacia retroattiva di una domanda di assegni familiari.#Causa C-394/93.

ECLI:EU:C:1995:400Eu Chamb 06 C23 nov 1995

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Conclusioni dell avvocato generale

Parti

Nel procedimento C-394/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, Magonza (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gabriel Alonso-Pérez

e

Bundesanstalt fuer Arbeit,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, punto 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Alonso-Pérez, dal signor Manuel Rojas, "Asesor Laboral" (consulente in materia di lavoro), del servizio sociale presso l' ambasciata di Spagna a Bonn, in qualità di agente;

° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario tedesco distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Alonso-Pérez, rappresentato dal signor Manuel Rojas, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, Regierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, e della Commissione, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis e Horstpeter Kreppel, all' udienza del 17 novembre 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 28 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 21 agosto successivo, il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 1, punto 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3427/89").

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una lite tra il signor Alonso-Pérez e la Bundesanstalt fuer Arbeit (Ente federale per il lavoro, in prosieguo: la "Bundesanstalt") a proposito della corresponsione di assegni familiari per il periodo gennaio 1986 - settembre 1988.

3 Dall' ordinanza di rinvio risulta che il signor Alonso-Pérez, cittadino spagnolo, svolge attività lavorativa subordinata in Germania dal 1978. La moglie e le due figlie, nate entrambe il 28 febbraio 1966, vivono in Spagna.

4 Nell' aprile 1989 il signor Alonso-Pérez chiedeva, per la prima volta, la corresponsione degli assegni familiari per le due figlie sia per il futuro sia per i sei mesi precedenti, dato che l' art. 9, n. 2, del Bundeskindergeldgesetz limita a tale periodo l' efficacia retroattiva di domande del genere.

5 Con provvedimento 12 luglio 1989 l' Arbeitsamt di Coblenza gli attribuiva assegni familiari a decorrere retroattivamente dall' ottobre 1988.

6 Il 30 ottobre 1989 il Consiglio adottava il citato regolamento n. 3427/89, il cui art. 1, punto 1), applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986, ha modificato l' art. 73 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"). Quest' ultimo articolo è ora redatto nei termini seguenti: "Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI".

7 A seguito dell' adozione di tale regolamento, il 27 maggio 1991 il signor Alonso-Pérez chiedeva il pagamento di assegni familiari arretrati relativamente al periodo 1 gennaio 1986 - 30 settembre 1988. La Bundesanstalt respingeva la domanda con provvedimento del 29 agosto 1991 e, il 25 ottobre 1991, respingeva anche l' opposizione proposta dall' interessato. L' azione giudiziaria proposta poi dinanzi al Sozialgericht di Coblenza veniva anch' essa respinta con sentenza 15 ottobre 1992. Dal fascicolo di causa risulta che tali provvedimenti di rigetto erano basati sulla limitazione a sei mesi dell' efficacia retroattiva delle domande di assegni familiari stabilita dall' art. 9, n. 2, del Bundeskindergeldgesetz.

8 In sede di appello dinanzi al Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, il signor Alonso-Pérez ha sostenuto che l' art. 1 del regolamento n. 3427/89 modificava l' art. 73 del regolamento n. 1408/71, in quanto faceva sorgere un diritto al versamento di prestazioni familiari a decorrere dal 15 gennaio 1986. Il signor Alonso-Pérez ha d' altronde asserito che la sua domanda era stata presentata entro il termine di due anni previsto dall' art. 94, nn. 4 e 6, del regolamento n. 1408/71.

9 In forza dell' art. 94, n. 4, del regolamento n. 1408/71 "Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell' interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell' interessato, a decorrere dal 1 ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale".

10 Il n. 6 dello stesso articolo prevede, a sua volta, che "Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1 ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti".

11 Visto che la soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso dipendeva dall' interpretazione dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata dal regolamento n. 3427/89, il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se l' art. 1, punto 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331 del 16 novembre 1989, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, conferisca il diritto agli assegni familiari relativamente a periodi anteriori alla domanda di corresponsione degli stessi, in particolare dal gennaio 1986, anche per i figli, residenti in un altro Stato membro, di lavoratori subordinati, qualora la domanda di assegni familiari sia stata presentata entro il 16 novembre 1991".

12 Con la sua questione, il giudice a quo cerca in sostanza di accertare se l' art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata dal regolamento n. 3427/89 osti all' applicazione ad una domanda presentata da un cittadino spagnolo, intesa ad ottenere, per i familiari residenti in Spagna, il pagamento di prestazioni di assegni familiari a partire dal 15 gennaio 1986, di una disposizione nazionale che limita a sei mesi l' efficacia retroattiva delle domande di prestazioni di assegni familiari.

13 Per risolvere tale questione occorre anzitutto ricordare il contesto nel quale essa si inserisce.

14 L' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevedeva che il lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia aveva diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo.

15 In forza del n. 2 di questo stesso articolo il lavoratore soggetto alla legislazione francese aveva diritto, quanto ad esso, per i suoi familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedevano tali familiari.

16 L' art. 99 disponeva:

"Anteriormente al 1 gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri".

17 Tale regime derogatorio stabilito dall' art. 73, n. 2, che riguardava i lavoratori migranti che svolgevano un' attività lavorativa subordinata in Francia ed i cui familiari risiedevano in un altro Stato membro, è stato abrogato dalla Corte con la sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1; in prosieguo: la "sentenza Pinna I"), a motivo del suo carattere discriminatorio. Basandosi su esigenze imperative di certezza del diritto, la Corte ha ritenuto, cionondimeno, che l' accertata invalidità dell' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non poteva essere invocata a sostegno di pretese riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della sentenza se non dai lavoratori che, prima di tale data, avessero proposto un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente.

18 Nella seconda sentenza Pinna, pronunciata il 2 marzo 1989, causa 359/87 (Racc. pag. 585; in prosieguo: la "sentenza Pinna II"), la Corte è stata indotta a precisare le conseguenze della sentenza 15 gennaio 1986. Essa vi ha quindi dichiarato che finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all' art. 51 del Trattato CEE, la dichiarazione di invalidità relativa all' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari definito nell' art. 73, n. 1, dello stesso regolamento.

19 Il 30 ottobre 1989 il Consiglio, in risposta alle sentenze Pinna I e Pinna II, ha adottato il regolamento n. 3427/89, il cui art. 1 ha modificato l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 e ha abrogato l' art. 99. Tale regolamento che è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è, a termini dell' art. 3, applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986.

20 L' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23) ha istituito, all' art. 60, n. 1, per i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro che non sia la Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna, un regime transitorio secondo il quale non si applica l' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Tale regime transitorio doveva durare fino all' entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli Stati membri di cui all' art. 99 del regolamento n. 1408/71 e non oltre il 31 dicembre 1988.

21 Da una lettura combinata della sentenza Pinna I, che dichiara invalido ab initio l' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, e della sentenza Pinna II, che constata la generalizzazione dell' applicazione del sistema di cui all' art. 73, n. 1, a tutti i lavoratori della Comunità, deriva che la soluzione uniforme cui fa riferimento l' art. 60, n. 1, del citato Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati esisteva retroattivamente dall' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.

22 Ne risulta, pertanto, che i cittadini spagnoli che lavorano in uno Stato membro diverso dalla Spagna, ma la cui famiglia risiede in quest' ultimo Stato, avevano diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro in cui essi lavorano a partire dal 1 gennaio 1986, data dell' adesione del Regno di Spagna alla Comunità economica europea. Essi possono, cionondimeno, invocarne retroattivamente il beneficio solo a decorrere dal 15 gennaio 1986, data della sentenza Pinna I, che è stata, d' altra parte, considerata nell' art. 3 del regolamento n. 3427/89 come data di applicazione del suddetto regolamento.

23 Pur se la questione dell' invocabilità del diritto alle prestazioni familiari è quindi espressamente regolata dall' art. 3 del regolamento n. 3427/89, la questione se uno Stato membro possa applicare le sue disposizioni nazionali che limitano a sei mesi la retroattività delle domande di prestazioni di assegni familiari resta per contro aperta.

24 In proposito, si deve osservare che tanto il governo spagnolo quanto il signor Alonso-Pérez hanno riconosciuto che il regolamento n. 3427/89 non disciplinava la questione della retroattività delle domande di prestazioni di assegni familiari.

25 Il signor Alonso-Pérez ha nondimeno proposto di colmare quella che egli definisce una "lacuna giuridica" facendo ricorso all' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71.

26 Secondo il governo spagnolo, il contenuto del regolamento n. 3427/89 si inseriva nel regolamento n. 1408/71 di guisa che il termine di due anni previsto all' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 dovrebbe applicarsi a decorrere dall' entrata in vigore del regolamento n. 3427/89.

27 Un' interpretazione del genere non può essere accolta. Infatti, come è stato giustamente rilevato dal governo tedesco, l' art. 94, n. 6, fa parte delle disposizioni transitorie e finali del regolamento n. 1408/71. Esso non può, quindi, applicarsi al regolamento n. 3427/89, dato che questo dispone di sue proprie disposizioni transitorie e finali.

28 D' altronde, da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, e 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595) risulta che, in mancanza di una specifica normativa comunitaria, è l' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale, né congegnate in modo da rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario.

29 Quindi, contrariamente a quanto sostiene il signor Alonso-Pérez, la mancanza di normativa comunitaria non crea una "lacuna giuridica", che occorra colmare.

30 Infine, è giocoforza constatare che una disposizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rende impossibile l' esercizio dei diritti conferiti dal regolamento n. 3427/89. Essa si limita a circoscrivere l' efficacia retroattiva delle domande presentate onde ottenere la prestazione di assegni di cui alla presente causa (v. sentenze 27 ottobre 1993, causa C-338/91, Steenhorst-Neering, Racc. pag. I-5475, punto 21, e 6 dicembre 1994, causa C-410/92, Johnson, Racc. pag. I-5483).

31 Di conseguenza, il diritto comunitario non può ostare all' applicazione di una disposizione, che, come l' art. 9, n. 2, del Bundeskindergeldgesetz, si applica pure alle domande di prestazioni di assegni familiari basate sul solo diritto interno.

32 Da quanto precede risulta che il regolamento n. 1408/71, nella versione modificata dal regolamento n. 3427/89, non osta all' applicazione a una domanda presentata da un cittadino spagnolo, intesa ad ottenere per i suoi familiari residenti in Spagna il pagamento di assegni familiari a partire dal 15 gennaio 1986, di una disposizione nazionale che limita a sei mesi l' efficacia retroattiva delle domande di assegni familiari.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi tedesco e spagnolo nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato con ordinanza 28 luglio 1993, dichiara:

Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, indi modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non osta all' applicazione a una domanda presentata da un cittadino spagnolo, intesa ad ottenere per i suoi familiari residenti in Spagna il pagamento di assegni familiari a decorrere dal 15 gennaio 1986, di una disposizione nazionale che limita a sei mesi l' efficacia retroattiva delle domande di assegni familiari.

Conclusioni dell avvocato generale

1 Una disposizione transitoria del regolamento (CEE) n. 1408/71 può applicarsi ad un regolamento successivo che lo modifica (1)?

2 Questa è, in sostanza, la principale questione che vi pone il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato.

3 L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, sedes materiae, ha occasionato varie decisioni di questa Corte che occorre richiamare in via preliminare.

4 A termini del n. 1 di tale articolo, il lavoratore subordinato ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dallo Stato dell'occupazione, come se risiedessero nel territorio di tale ultimo Stato.

5 Il n. 2, che escludeva l'attribuzione delle prestazioni familiari francesi per i lavoratori soggetti alla legislazione francese per quanto riguarda i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, è stato invalidato con la sentenza 15 gennaio 1986, Pinna I (2). A tale invalidazione «ab initio» (3) è stato dato effetto ex nunc, salvo per quanto riguarda i lavoratori che, prima della data della sentenza, avessero proposto un ricorso giurisdizionale o avessero presentato un reclamo equivalente.

6 Con una seconda sentenza Pinna, pronunziata il 2 marzo 1989 (4), avete dichiarato che finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all'art. 51 del Trattato CEE, la declaratoria di invalidità dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari di cui all'art. 73, n. 1, dello stesso regolamento.

7 L'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (5) istituisce un regime transitorio riguardante gli assegni familiari per i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Ispagna, durante il quale l'art. 73, n. 1, non si applica (il lavoratore non ha quindi diritto agli assegni familiari dello Stato dell'occupazione). Tale articolo stabilisce che sarà messo fine a tale regime all'entrata in vigore della soluzione uniforme prevista dall'ex art. 99 (6) del regolamento n. 1408/71.

8 Infine, per tener conto della sentenza Pinna I, il citato art. 73 è stato modificato dall'art. 1,n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (7), che dispone che:

«Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

9 Questo regolamento ha quindi introdotto «(...) una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente ...» (8).

10 A termini del suo art. 3, il regolamento n. 3427/89 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione (cioè il 16 novembre 1989) ed è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986, data della sentenza Pinna I, che ha comportato la generalizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari definito all'art. 73, n. 1,del regolamento n. 1408/71.

11 Con la sentenza Yáñez-Campoy (9), pronunciata in una causa non soggetta al regolamento n. 3427/89 ratione temporis (10), avete affermato che tale soluzione uniforme era entrata in vigore con la sentenza Pinna I (11), e ne avete dedotto che i lavoratori spagnoli potevano avvalersi dell'art. 73, n. 1, - e quindi avevano diritto agli assegni familiari dello Stato dell'occupazione non ridotti - a partire dalla data della pronuncia di tale sentenza. Rilevo qui una topica nella redazione della sentenza Yáñez-Campoy. Risultando dalla invalidazione ab initio dell'art. 73, n. 2, la soluzione uniforme esiste dall'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 e quindi, per i cittadini spagnoli, a partire dal 1_ gennaio 1986, data d'entrata in vigore di tale regolamento nel territorio spagnolo. La Corte ha tuttavia limitato l'invocabilità dell'art. 73 alla data del 15 gennaio 1986, data della sentenza Pinna I, salvo per le domande presentate prima di tale data.

12 E' quindi assodato che il cittadino spagnolo che lavori in uno Stato membro diverso dalla Spagna e la cui famiglia risieda in quest'ultimo Stato fruisce di un diritto al versamento delle prestazioni familiari dello Stato dell'occupazione a partire dal 15 gennaio 1986, vuoi in forza dell'art. 3 del regolamento n. 3427/89 vuoi della sentenza Yáñez-Campoy.

13 Resta una questione sulla quale quest'ultimo regolamento tace: di quale termine l'assicurato dispone per presentare la domanda di pagamento degli arretrati? Qual'è il termine di prescrizione della sua azione?

14 E' proprio questo il problema chiave posto dalla presente causa i cui antefatti sono i seguenti.

15 Cittadino spagnolo, il signor Alonso-Pérez, ricorrente nella causa principale, è occupato come lavoratore subordinato in Germania a partire dal 1970 (12). La moglie e le due figlie vivono in Ispagna.

16 Il 12 luglio 1989, l'Arbeitsamt di Coblenza gli attribuisce (13) assegni familiari con efficacia retroattiva di sei mesi a decorrere dalla sua domanda (dall'aprile 1989, ossia dall'ottobre 1988), in applicazione dell'art. 9, n. 2, della Bundeskindergeldgesetz.

17 Il 27 maggio 1991, il signor Alonso-Pérez presenta una nuova domanda al fine di riscuotere gli arretrati di assegni familiari per il periodo 1_ gennaio 1986-30 settembre 1988, basandosi sull'art. 1, n. 1, del regolamento n.3427/89, applicabile ratione temporis.

18 Quest'ultimo non contiene alcuna disposizione che limiti il periodo durante il quale l'assicurato può agire per il pagamento degli arretrati di assegni familiari a decorrere dalla data di acquisto dei nuovi diritti.

19 Il ricorrente nella causa principale sostiene che tale lacuna giuridica dovrebbe essere colmata dall'art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 applicato per analogia, che fisserebbe tale termine in un biennio. Il punto di partenza di detto termine sarebbe il 16 novembre 1989, data di pubblicazione del regolamento n. 3427/89, o, comunque, il 13 novembre 1990, data della pronuncia della citata sentenza Yáñez-Campoy.

20 La domanda di pagamento di arretrati di assegni familiari per il periodo 1_ gennaio 1986-30 settembre 1988 viene respinta dal Bundesanstalt fuer Arbeit la cui decisione viene confermata dal Sozialgericht di Coblenza il 15 ottobre 1992. Adito in appello dal signor Alonso-Pérez, il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato vi pone la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3427/89 (...) attribuisca il diritto agli assegni familiari relativamente a periodi anteriori alla domanda di corresponsione degli stessi, in particolare dal gennaio 1986, anche per i figli, residenti in un altro Stato membro, di lavoratori subordinati, qualora la domanda di assegni familiari sia stata presentata entro il 16 novembre 1991».

21 Tale questione si articola in due sottoquestioni che vanno accuratamente distinte.

22 La prima riguarda l'efficacia retroattiva della domanda di arretrati di assegni familiari. Essa è stata risolta con il regolamento n. 3427/89 e con la sentenza Yáñez-Campoy che hanno fissato come limite all'efficacia retroattiva delle domande di arretrati il 15 gennaio 1986, data in cui comincia ad applicarsi la soluzione uniforme prevista dall'art. 99 del regolamento n. 1408/71 (14).

23 Anteriormente a tale data, il cittadino spagnolo non dispone di diritti diversi da quelli riservatigli dalla convenzione germano-spagnola sulla previdenza sociale del 4 dicembre 1973.

24 La seconda questione è molto più delicata: di quale termine dispone l'assicurato spagnolo per presentare la sua domanda di pagamento degli arretrati? Qual'è il termine di decadenza della sua azione per il pagamento?

25 Viene quindi discusso meno il periodo di retroattività di quello durante il quale è possibile invocarlo.

26 L'art. 94, nn. 4 e 6, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che:

«4) Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1_ ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

(...)

6) Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1_ ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (15), i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti».

27 A norma del combinato disposto dell'art. 2 (16) e dell'art. 60 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (17) e dell'art. 2, n. 2, della decisione del Consiglio 11 giugno 1985 (18), il regolamento n. 1408/71 è entrato parzialmente in vigore nel territorio spagnolo il 1_ gennaio 1986. L'art. 94, n. 6, non è escluso da tale entrata in vigore.

28 La domanda per far valere i diritti attribuiti in forza del regolamento doveva essere presentata entro due anni a decorrere dal 1_ ottobre 1972 per gli Stati membri originari della Comunità. Analogamente, questa stessa domanda doveva essere presentata entro due anni dal 1_ gennaio 1986 per quanto riguarda il Regno di Spagna.

29 Ne risulta che in forza di tale articolo, i cittadini spagnoli disponevano, per due anni a decorrere dal 1_ gennaio 1986, di un diritto d'agire al fine di ottenere la liquidazione o la revisione dei loro diritti tenuto conto dei nuovi diritti concessi dal regolamento n. 1408/71.

30 Abbiamo visto che: 1) l'art. 73 di tale regolamento attribuisce al lavoratore subordinato o autonomo il diritto alle prestazioni familiari dello Stato di occupazione per i familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro; 2) per quanto riguarda i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Ispagna, tale diritto viene differito al giorno dell'adozione di una soluzione uniforme fissato al 15 gennaio 1986.

31 L'entrata in vigore nel territorio spagnolo dell'art. 73 è stata quindi differita a tale data.

32 Dovrei desumerne che a decorrere da tale data, i cittadini spagnoli disponevano di un termine di due anni per agire per il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari.

33 Ciò sarebbe certamente avvenuto se ai lavoratori spagnoli fossero stati resi noti i loro nuovi diritti sorti il 15 gennaio 1986, il giorno stesso.

34 Orbene, ed è questo il punto più delicato della presente causa, tale diritto è stato accertato, e quindi portato a conoscenza degli interessati, solo con il regolamento n. 3427/89 e con la sentenza Yáñez-Campoy.

35 Di conseguenza, si può ammettere un'applicazione analogica dell'art. 94, n. 6, facendo decorrere il temine di due anni non dal 15 gennaio 1986 bensì dal giorno a partire dal quale i cittadini spagnoli hanno effettivamente potuto far valere i loro diritti?

36 Per la chiarezza dell'esposizione, mi sembra utile distinguere le condizioni di applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari diversi dagli spagnoli da una parte, ai cittadini spagnoli dall'altra.

A - L'applicazione dell'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, ai cittadini comunitari diversi dai cittadini spagnoli

37 Ci troviamo in un caso in cui la domanda di pagamento degli arretrati di assegni familiari non si basa sull'art. 73 del regolamento n. 1408/71 nella versione iniziale, bensì in quella risultante dall'art. 1 del regolamento n. 3427/89 che l'ha modificato.

38 L'art. 94, n. 6, del primo regolamento, che figura al «Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali», non può considerarsi come una disposizione transitoria applicabile al regolamento n. 3427/89 che contiene pure disposizioni transitorie e che non fa affatto riferimento a tale articolo (19). Si rileverà che tale regolamento modifica talune disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71, come l'art. 94, n. 9, e lascia l'art. 94, n. 6, immutato. Quest'ultimo articolo non regola le modifiche apportate successivamente al regolamento n. 1408/71 da regolamenti che dispongono del loro proprio regime transitorio.

39 Non si può quindi, a priori, far «rivivere» l'art. 94, n. 6, per poter ottenere, per due anni, il ripristino di diritti agli assegni familiari in occasione di diritti attribuiti da un altro regolamento.

40 Rilevo, d'altra parte, che anche ammettendo che l'art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 possa combinarsi con il regolamento n. 3427/89, ed essere fatto valere con tale normativa, esso è qui inapplicabile per analogia.

41 Infatti, ratione materiae, l'art. 94, n. 6, prevede un termine di due anni per presentare una domanda di revisione delle pensioni liquidate anteriormente al 1_ ottobre 1972 (art. 94, n. 5) o di pagamento delle prestazioni alle quali l'assicurato ha diritto a partire dal 1_ ottobre 1972 (art. 94, n. 6), in forza dei nuovi diritti attribuiti da tale regolamento.

42 Orbene,

1) a partire dalla sentenza Pinna I, così come interpretata dalla sentenza Pinna II, il sistema di pagamento delle prestazioni definito all'art. 73 del regolamento n. 1408/71 viene generalizzato. Di conseguenza, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3427/89 non crea nuovi diritti in capo ai cittadini comunitari. Questi ultimi potevano, ancor prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, avvalersi dell'art. 73 (dal 15 gennaio 1986 per quelli occupati nel territorio francese (20), a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 per gli altri);

2) tale regolamento non contiene disposizioni analoghe ai nn. 4 e 6 dell'art. 94 per il semplice motivo che esso non modifica i diritti sostanziali degli assicurati che potevano già avvalersi dell'art. 73.

43 La coerenza del sistema esige quindi la mancanza, nel regolamento n. 3427/89, di una disposizione transitoria analoga all'art. 94, n. 6.

B - L'applicazione dell'art. 94, n.6, del regolamento n. 1408/71 ai cittadini spagnoli

44 Tutta la difficoltà risiede, qui, nel fatto che solo alla data d'entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (ossia il 16 novembre 1989) e con la sentenza Yáñez-Campoy i cittadini spagnoli sono venuti a conoscenza del fatto che essi potevano avvalersi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 a partire dal 15 gennaio 1986 e che il regolamento n. 3427/89 non prende in considerazione la loro situazione specifica.

45 Non si può sostenere, a mio parere, che i cittadini spagnoli avrebbero potuto (e avrebbero dovuto) dedurre dalla sentenza Pinna I l'esistenza di una soluzione uniforme a partire da tale data. E' stata necessaria la sentenza Pinna II per risolvere tale questione. Inoltre, tale soluzione doveva, a norma dell'ex art. 99 del regolamento n. 1408/71, prendere la forma di un atto del Consiglio. Quindi, solo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (che si riferisce a tale articolo (21)) tali cittadini hanno potuto avere la certezza di poter avvalersi dell'art. 73 a partire dal 15 gennaio 1986 (22).

46 Fin dal 1_ gennaio 1989, data di scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 60 dell'atto di adesione, gli spagnoli hanno potuto invocare l'applicazione dell'art. 73 senza per questo potersi avvalere di alcuna retroattività a decorrere dal 15 gennaio 1986.

47 Così, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3427/89, i cittadini spagnoli non hanno mai potuto far valere il beneficio dell'art. 73 a decorrere dal 15 gennaio 1986 e - pertanto - le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 applicate a quest'ultimo articolo. Così, prima di tale data, il ricorrente nella causa principale non ha chiesto il pagamento delle prestazioni familiari oltre i sei mesi di arretrati. Egli ignorava di poter risalire sino al 15 gennaio 1986.

48 Dal momento in cui il cittadino spagnolo non ha mai avuto la possibilità di avvalersi retroattivamente dell'art. 73 dal 15 gennaio 1986 prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (23), tale regolamento crea nuovi diritti a suo favore. Non è quindi legittimo di farlo fruire, per analogia, delle disposizioni transitorie di cui gli altri cittadini comunitari hanno potuto fruire fin dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 o dalla data della sentenza Pinna I?

49 Come abbiamo visto, il diritto previsto all'art. 73 del regolamento n. 1408/71 è entrato nella sfera giuridica dei cittadini spagnoli a decorrere dall'adozione della soluzione uniforme, ossia dal 15 gennaio 1986.

50 Tuttavia, tale diritto è stato accertato o rivelato solo con i) l'entrata in vigore, il 16 novembre 1989, del regolamento n. 3427/89 che consente l'applicazione dell'art. 73 senza alcun requisito di cittadinanza a tutti i cittadini comunitari a partire dal 15 maggio 1986, ii) la sentenza Yáñez-Campoy che sancisce il diritto, per i cittadini spagnoli, di fruire dell'art. 73 a partire dal 15 gennaio 1986.

51 Titolari di un diritto a partire dal 15 gennaio 1986, i cittadini spagnoli hanno al massimo potuto far valere retroattivamente tale diritto solo dal 16 novembre 1989.

52 A tale data, l'art. 94, n. 6, non si applicava più direttamente dal 1_ gennaio 1988, ossia due anni dopo l'entrata in vigore nel territorio spagnolo del regolamento n. 1408/71.

53 Esso sarebbe stato applicabile se gli spagnoli avessero saputo, fin dal 15 gennaio 1986, che essi potevano fruire dell'art. 73.

54 Ho spiegato che se il regolamento n. 3427/89 non contiene l'equivalente dell'art. 94, n. 6, ciò avviene in quanto esso non crea diritti nuovi e convalida una situazione preesistente. Tuttavia, per quanto riguarda gli spagnoli, esso accerta un diritto alla retroattività che in precedenza non era stato portato a loro conoscenza.

55 Così, gli spagnoli si sarebbero ritrovati nella stessa situazione se il diritto alle prestazioni familiari a partire dal 15 gennaio 1986, nello Stato dell'occupazione, fosse stato istituito dal regolamento n. 3427/89.

56 In mancanza di una presa in considerazione da parte di tale regolamento della situazione specifica degli spagnoli, ritengo che si imponga un ragionamento per analogia con il regolamento n. 1408/71.

57 Tutti i cittadini comunitari diversi da quelli che lavorano in Francia ed in Ispagna hanno fruito delle prestazioni familiari dello Stato d'occupazione a partire dalla data d'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 ed hanno fruito di un termine di due anni a decorrere da tale data per agire per il pagamento dell'arretrato senza che possa essere loro opposto un termine di prescrizione nazionale. Per quanto riguarda le prestazioni familiari francesi, un termine di due anni per agire per il pagamento degli arretrati è stato fissato a decorrere dal 1_ aprile 1990 dalla decisione n. 143 della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (24).

58 Analogamente, i cittadini spagnoli devono poter agire per il pagamento degli arretrati di assegni familiari entro il termine di due anni a decorrere dal giorno in cui l'applicazione retroattiva, - dal 15 gennaio 1986 - dell'art. 73 è stata portata a loro conoscenza, ossia il 16 novembre 1989. Altrimenti, i cittadini spagnoli sarebbero titolari di un diritto la cui attuazione sarebbe impossibile.

59 E' d'altra parte il senso della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 27 giugno 1990, n. 145, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (25) che prevede, all'art. 3, che:

«Per quanto concerne la concessione degli arretrati di prestazioni familiari, se la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata nel termine di due anni a partire dal 16 novembre 1989, i diritti riconosciuti in virtù del regolamento (CEE) n. 3427/89 sono acquisiti senza che possano essere opposte agli interessati le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro relativamente alla scadenza o alla prescrizione dei diritti».

60 A questa possibilità di fare in qualche modo «rivivere» l'art. 94,n. 6, del regolamento n. 1408/71, vedo un duplice fondamento.

61 L'efficacia pratica della retroattività esige che l'assicurato possa agire durante un lasso di tempo sufficiente.

62 Il principio di non discriminazione impone che gli stessi vantaggi sociali siano concessi a tutti i cittadini comunitari alle stesse condizioni senza distinzione di cittadinanza. Questo era già il senso della sentenza Pinna I ed è pure quello del regolamento n. 3427/89 che non opera, tra i lavoratori subordinati, alcuna distinzione di questo tipo.

63 Di conseguenza, un termine per l'esercizio dell'azione di due anni, che consenta di far valere la retroattività a partire dall'insorgere del diritto il 15 gennaio 1986, deve prevalere su un'azione per il pagamento prevista dalla procedura nazionale che non fissi un termine per agire ma limiti la retroattività della domanda a sei mesi.

64 Vi invito, in conclusione, a dichiarare che:

«Il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 94, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giungo 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, osta all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale, come quella di cui all'art. 9, n. 2, della Bundeskindergeldgesetz che limita a sei mesi l'efficacia retroattiva di una domanda di prestazioni familiari presentata da un lavoratore stabilito in Germania i cui figli risiedono nel territorio spagnolo, qualora l'interessato abbia basato la sua domanda sul regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, qualora essa sia stata presentata prima del 16 novembre 1991, il diritto a tali assegni gli sia stato riconosciuto a decorrere dal 15 gennaio 1986 ed egli abbia avuto conoscenza di tale retroattività solo per effetto del regolamento (CEE) n. 3427/89».

(1) - Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2) - Causa 41/84 (Racc. pag. 1).

(3) - Sentenza 13 novembre 1990, causa C-99/89, Yáñez-Campoy (Racc. pag. I-4097, punto 18).

(4) - Causa 359/87 (Racc. pag. 585).

(5) - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).

(6) - Tale articolo è stato «soppresso» dall'art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1). Esso disponeva che: «Anteriormente al 1_ gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri». V. il testo coordinato del regolamento n. 1408/71 (GU 1983, L 230, pag. 48).

(7) - Già citato nella nota precedente.

(8) - V. la decisione 27 giugno 1990, n. 145, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (91/423/CEE) della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1991, L 235, pag. 1).

(9) - Già citata, nota 3.

(10) - V. il punto 7 della sentenza.

(11) - Già citata, nota 2.

(12) - V. le osservazioni del ricorrente nella causa principale, pag. 1.

(13) - A seguito di una domanda presentata nell'aprile 1989.

(14) - V. sopra, punto 7 e seguenti.

(15) - Questo inciso è stato aggiunto alla versione originale del testo (che recitava: «(...) nel termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento») in occasione dell'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, allegato I, GU 1972, L 73, pagg. 14, 106).

(16) - Che prevede che: «Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in altri stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

(17) - Atto allegato al Trattato d'adesione firmato il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9).

(18) - Decisione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 302, pag. 5). A termini di tale articolo, l'adesione prende effetto il 1_ gennaio 1986.

(19) - V., in tal senso, il punto 16 delle osservazioni del governo tedesco.

(20) - V. le sentenze Pinna I e Pinna II, sopra, punti 5 e 6.

(21) - Primo considerando.

(22) - Ricordo che la sentenza Yáñez-Campoy si basa unicamente sulla sentenza Pinna I e non sul regolamento n. 3427/89, in quanto questo è stato adottato nel corso del procedimento.

(23) - In applicazione dell'art. 60, n. 1, dell'atto di adesione, l'art. 73 poteva esser fatto valere a decorrere dal 1_ gennaio 1989 (v. sopra, punto 46). I cittadini spagnoli hanno tuttavia ignorato fino al regolamento n. 3427/89 che tale articolo si applicava retroattivamente a partire dal 15 gennaio 1986.

(24) - Decisione 9 aprile 1990, concernente il pagamento degli arretrati delle prestazioni familiari francesi dovute per i lavoratori subordinati in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 252, pag. 10).

(25) - Nota 8, già citata.