ECLI:EU:C:1993:195•Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 maggio 1993. # Herbert Scharbatke GmbH contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. # Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno - Germania. # Tasse parafiscali - Contributi obbligatori a vantaggio di un Fondo per l'immissione in commercio dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari. # Causa C-72/92.
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 maggio 1993. # Herbert Scharbatke GmbH contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. # Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno - Germania. # Tasse parafiscali - Contributi obbligatori a vantaggio di un Fondo per l'immissione in commercio dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari. # Causa C-72/92.
ECLI:EU:C:1993:195Eu Cjeu18 mag 1993
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 18 maggio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudia,
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1. |
Nella presente causa la Corte è chiamata ancora una volta a pronunciarsi su un regime di tasse parafiscali destinato a finanziare aiuti di Stato. Il tributo tedesco in lite è riscosso, fra l'altro, sulla carne di suino all'atto della presentazione al macello per l'ispezione sanitaria. Esso grava, nella stessa misura e secondo le stesse modalità di applicazione, sia sulle carni di origine nazionale sia sulle carni provenienti da altri Stati membri. Il tributo è destinato per legge ad un Fondo che ne utilizza il gettito per finanziare attività promozionali dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi. La ricorrente nella causa principale, la società Scharbatke, esercita il commercio di carni. Essa ha importato in Germania carne di suino ed è stata quindi assoggettata al pagamento del relativo tributo. Dagli atti di causa risulta che tali carni erano state importate dai Paesi Bassi, dove era stato riscosso un tributo analogo a quello previsto dalla legislazione tedesca. La società Scharbatke si è opposta al pagamento del tributo tedesco, sostenendone la contrarietà al diritto comunitario. Il giudice adito ha quindi sospeso il giudizio, interrogando la Corte sull'interpretazione degli artt. 9 e ss., 95 e 92 e ss. del Trattato. |
Sull'interpretazione delle disposizioni fiscali del Trattato
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2. |
I criteri rilevanti per l'applicazione delle disposizioni fiscali del Trattato ai regimi di tasse parafiscali quali quello oggetto della presente controversia sono stati definiti in modo esauriente dalla Corte ( 1 ). Sul punto, del resto, vi è piena concordanza di vedute fra le parti. In sintesi, i principi stabiliti dalla giurisprudenza sono i seguenti.
Quanto al modo per accertare se si sia in presenza di una compensazione totale ovvero parziale non posso che riferirmi a quanto già affermato nelle conclusioni nelle cause Lornoy e Compagnie Commerciale de l'Ouest, dove si rileva che occorre procedere ad una valutazione globale, confrontando cioè, sulla base di un periodo di tempo significativo, l'ammontare del tributo riscosso sulla produzione nazionale con l'ammontare dei vantaggi da questa ricevuti sotto forma di aiuti pubblici. Spetta poi al giudice nazionale accertare e valutare questi elementi, che dovrebbero normalmente risultare dalla contabilità e dagli altri documenti relativi alla gestione degli organismi che — come il Fondo della causa che ci occupa— raccolgono il gettito del tributo e ne utilizzano i proventi per erogare aiuti agli operatori nazionali tassati. |
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3. |
Con riferimento poi al caso di specie, va rilevato che il governo tedesco ha recisamente negato che il tributo controverso sia utilizzato per finanziare aiuti in favore dei soli produttori nazionali di carne. Esso ha infatti sostenuto che le attività del Fondo consistono nello svolgimento di campagne pubblicitarie destinate esclusivamente a promuovere il consumo di prodotti alimentari finiti a base di carne. L'effetto di tale pubblicità sarebbe peraltro del tutto neutro sulle importazioni della materia prima. L'aumento della domanda dei prodotti finiti, infatti, si tradurrebbe in un aumento degli sbocchi complessivi sia della carne di origine nazionale sia della carne importata. In tali circostanze, dunque, la giurisprudenza dianzi ricordata risulterebbe del tutto inapplicabile, in quanto l'aiuto erogato dal Fondo non andrebbe a specifico vantaggio del solo prodotto nazionale tassato, bensì avrebbe un effetto di stimolo che favorisce, negli stessi termini, tanto le carni di origine nazionale quanto le carni importate. Il punto, com'è evidente, ha rilevanza determinante ai fini della soluzione della controversia. Si tratta tuttavia di una questione di mero fatto che spetta al giudice nazionale risolvere, facendo applicazione dei criteri risultanti dalla giurisprudenza prima ricordata. In particolare, il giudice nazionale, nel-l'accertare la destinazione del tributo litigioso, verificherà se questo è davvero utilizzato — come sostiene il governo tedesco — per finanziare la promozione dei soli prodotti finiti (a base di carne) ed ha dunque un effetto neutro sugli scambi intracomunitari di carne, ovvero è destinato (anche) a finanziare aiuti di cui beneficiano in modo specifico i produttori tedeschi di carne, nel qual caso dovrà concludersi che il tributo costituisce un ostacolo alle importazioni, ponendosi pertanto in contrasto con le disposizioni fiscali del Trattato. |
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4. |
Resta, al riguardo, da esaminare un ultimo aspetto. Il giudice nazionale chiede alla Corte se non sia ravvisabile una violazione dell'art. 95 in ragione della specifica circostanza che le carni importate dalla società Scharbatke, prima di essere assoggettate al tributo tedesco litigioso, sono già state gravate nel paese di esportazione, i Paesi Bassi, da una tassa analoga. In altri termini, il giudice, riferendosi ai principi stabiliti dalla Corte, in relazione all'IVA, nella sentenza Schul ( 2 ), intende sapere se l'autorità del Paese di importazione non debba tener conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale a prodotti importati, dei tributi analoghi già riscossi sui prodotti medesimi nel Paese di esportazione. Su questo punto ritengo che la risposta debba essere negativa. I principi enucleati dalla Corte nella sentenza Schul si riferiscono invero ad un tributo, l'IVA, che presenta caratteristiche del tutto peculiari, trattandosi di un'imposta retta da un insieme organico di disposizioni d'armonizzazione che ne disciplinano i presupposti, la base imponibile e la riscossione. L'obbligo sancito dalla Corte nella citata sentenza, secondo cui le autorità dello Stato di importazione devono, a certe condizioni, computare in detrazione l'IVA già corrisposta nello Stato di esportazione, non appare dunque trasponibile ad altre, e ben diverse, ipotesi. Ne consegue che, laddove si tratti di tributi non armonizzati a livello comunitario, la compatibilità con l'art. 95 di ciascun tributo nazionale va apprezzata separatamente, senza tener conto degli eventuali effetti di ostacolo alle importazioni che possono derivare dal cumulo del tributo di cui trattasi con altri tributi, più o meno analoghi, percepiti in altri Stati membri. Ciò è del resto confermato dalla circostanza che il Trattato ha previsto, all'art. 96, un apposito strumento volto a rimediare ad un tale ostacolo, consentendo agli Stati membri di concedere ai prodotti esportati un ristorno delle imposizioni interne applicate; norma questa che, in conformità al principio della tassazione (esclusiva) nel paese di destinazione, mira appunto a permettere agli Stati membri di neutralizzare, mediante rimborso, le imposte indirette percepite sui prodotti fino al momento della loro esportazione ( 3 ). |
Sull'interpretazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato
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5. |
La Corte ha più volte precisato quali sono i criteri d'applicazione degli artt. 92 e ss. ai regimi di tasse parafiscali destinati a finanziare l'erogazione di aiuti ai prodotti nazionali tassati. Al riguardo, mi limiterò a ricordare che nella sentenza Lornoy la Corte ha ribadito che: «une telle taxe parafiscale peut constituer, en fonction de l'affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu'une telle appréciation relève de la compétence de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet dans l'article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d'inobservation par l'Etat membre concerné, lors de l'instauration de la taxe, des obligations découlant de l'article 93, paragraphe 3, du traité, ainsi qu'au cas où une décision de la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité a constaté l'incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d'une aide étatique». Ritengo che un'identica risposta possa essere fornita anche nella presente causa, tenendo conto, peraltro, che nel caso di specie è acquisito che il tributo litigioso è stato regolarmente notificato, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 93, n. 3, e che, inoltre, all'epoca dei fatti di causa la Commissione non aveva adottato alcuna decisione in cui dichiarava l'incompatibiltà con il mercato comune del tributo in questione quale modalità di finanziamento di uno schema di aiuti: la Commissione, infatti — come precisato in udienza — si è limitata ad apprezzare la legge relativa al Fondo tedesco sotto il profilo del regime comunitario degli aiuti, pervenendo alla conclusione che, sotto questo profilo, la legge esaminata non appariva, all'epoca, incompatibile con il mercato comune. Mi sembra quindi che si possa nella specie affermare che il regime comunitario degli aiuti di Stato non si oppone alla percezione di una tassa parafiscale destinata al finanziamento di un aiuto, qualora risulti che le autorità nazionali abbiano notificato alla Commissione l'aiuto e la tassa destinata a finanziarlo e che la Commissione non abbia adottato alcuna decisione con cui dichiara l'incompatibilità con il mercato comune della tassa quale modalità di finanziamento dell'aiuto. |
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6. |
Alla luce di tali considerazioni ritengo che si possa rispondere al giudice nazionale nei seguenti termini:
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( *1 ) Lingua originate: l'italiano.
( 1 ) V. da ultimo sentenza 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lomoy, Race. pag. I-6523; sentenza 11 giugno 1992, cause riuntie C-149/91 e 150/91, Sanders, Race. pag. I-3899; e sentenza 11 marzo 1992, cause riunite C-78/90-C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest, Race. pag. I-1847.
( 2 ) Sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81, Schul, Race. pag. 1409.
( 3 ) V. R. Wagenbaur, in Megret, Le droit de L Communauté économique européenne, vol. 5, pag. 21.
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