Sentenza della Corte del 13 gennaio 1993.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.#Inadempimento - Mancata trasposizione di una direttiva.#Causa C-293/91.

ECLI:EU:C:1993:4Eu Full Court C13 gen 1993

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-293/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso detto ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformavisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato.

LA CORTE,

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn,, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva e del Trattato che istituisce la CEE.

2 Il governo francese non nega che allo scadere del termine fissato nel parere motivato non aveva ancora trasposto la citata direttiva nell' ordinamento giuridico interno.

3 Ciò considerato, si deve dichiarare l' inadempiemento nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica francese, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali considera di aver adempiuto agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva e del Trattato.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.