Ordinanza della Corte del 27 febbraio 1991.#Konstantinos Tsitouras e altri contro Repubblica ellenica.#Incompetenza manifesta.#Causa C-285/90.

ECLI:EU:C:1991:84Eu Full Court C27 feb 1991

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-285/90,

Konstantinos Tsitouras, Georgios Kalikas e Georgios Lappas, residenti al Pireo, con l' avv. G. Davakis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Elias Kypreos, 57-59, rue A. Meyer,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della sentenza n. 53/1989 dell' Anotato Eidiko Dikastirio e della sentenza n. 158/1989 dell' Areios Pagos, relative all' elezione dei deputati greci al Parlamento europeo,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 1990, i ricorrenti hanno promosso un ricorso contro la Repubblica ellenica mirante, in sostanza, a far annullare la sentenza n. 53/1989 dell' Anotato Eidiko Dikastirio e la sentenza n. 158/1989 dell' Areios Pagos.

2 Le sentenze impugnate sono state pronunciate in una controversia tra i ricorrenti, candidati del partito "Vasilofronon ethnikon agoniston", che ha partecipato in Grecia alle elezioni dei deputati al Parlamento europeo, e le autorità elleniche, circa il divieto posto alla summenzionata frazione politica di usare il termine "Vasilofronon" nella denominazione ufficiale del partito.

3 Ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art. 38, n. 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza. Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta".

4 Nessuna disposizione del Trattato prevede la possibilità, per una persona fisica o giuridica, di citare in giudizio uno Stato membro per far annullare una sentenza pronunciata da un giudice nazionale.

5 Poiché la Corte è quindi manifestamente incompetente a pronunciarsi sul presente ricorso, conformemente all' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, si deve dichiarare irricevibile il presente ricorso ancor prima di notificarlo alla controparte citata in giudizio.

6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno perciò condannati alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

così dispone:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.

Lussemburgo, 27 febbraio 1991.