Ordinanza del presidente della Corte del 23 maggio 1990.#Yvan Blot e Front national contro Parlamento europeo.#Irricevibilità.#Causa C-68/90 R.

ECLI:EU:C:1990:229Eu Presid C23 mag 1990

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-68/90 R,

Yvan Blot e Front national, entrambi con gli avv.ti J.-P . Claudon e W . de Saint-Just, S.C.P ., del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Preta, plateau du Kirchberg,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig . J . Campinos, giureconsulto, assistito dai sigg . R . Bieber, consigliere giuridico, e P . Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti urgenti volta a far sospendere l' esecuzione di tre atti del Parlamento europeo, con cui rispettivamente si è convocata, per il 16 gennaio 1990, una riunione della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo con la Svizzera, si è organizzata la designazione del presidente della delegazione e si è designato come tale, il 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann,

Il presidente della Corte di giustizia

delle Comunità europee

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 marzo 1990, il sig . Yvan Blot, deputato europeo appartenente al gruppo delle destre europee, e il Front national, associazione senza scopo di lucro ai sensi della legge francese 18 luglio 1901, nella persona del suo presidente sig . Le Pen, hanno proposto alla Corte, a norma dell' art . 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di tre atti del Parlamento europeo, con cui rispettivamente si è convocata, per il 16 gennaio 1990, una riunione della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo con la Svizzera, si è organizzata la designazione del presidente della delegazione e si è designato come tale, il 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann .

2 Con atto separato, depositato in pari data nella cancelleria della Corte, i ricorrenti hanno altresì proposto, a norma degli artt . 185 del Trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, un' istanza di provvedimenti urgenti mirante a ottenere la sospensione dell' esecuzione dei tre atti impugnati fino alla pronuncia della Corte sul ricorso in via principale .

3 Il convenuto ha presentato le proprie osservazioni scritte il 20 aprile 1990 e le parti sono state sentite oralmente il 15 maggio 1990 .

4 Tuttavia, con ordinanza 22 maggio 1990, la Corte, in applicazione dell' art . 92, § 1, del regolamento di procedura, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto in via principale .

5 Conseguentemente, l' istanza di provvedimenti urgenti è anch' essa irricevibile .

Dispositivo

Per questi motivi,

Il presidente

così provvede :

1 ) L' istanza di provvedimenti urgenti è irricevibile .

2 ) Le spese sono a carico dei ricorrenti .

Lussemburgo, il 23 maggio 1990 .