ECLI:EU:C:1991:235•Ordinanza della Corte del 4 giugno 1991. # Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV contro Commissione delle Comunità europee. # Competenza. # Causa C-66/90.
Ordinanza della Corte del 4 giugno 1991. # Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV contro Commissione delle Comunità europee. # Competenza. # Causa C-66/90.
ECLI:EU:C:1991:235Eu Cjeu4 giu 1991
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa C-66/90,
Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV, con gli avv.ti M.C.E.J. Bronckers e P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.H.J. Bourgeois, consigliere giuridico principale, B. Jansen e B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Nederlandse Vereniging van Internationale Koeriers- en Expresbedrijven e Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, associazioni di diritto olandese, con l' avv. M.J. Geus, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
European Express Organisation, associazione di diritto francese, con l' avv. R. Wojtek, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. P. Palinkas, 38, rue Paul Wilwertz,
Association of European Express Carriers, associazione di diritto belga, con l' avv. I.G.F. Cath, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei Paesi Bassi (GU L 10, pag. 47),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 15 marzo 1990, la Koninklijke PTT Nederland NV e la PTT Post BV hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 90/16/CEE, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei Paesi Bassi (GU L 10, pag. 47).
2 In forza dell' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), il Tribunale esercita, in primo grado, le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, e aventi per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.
3 A norma dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto della Corte, questa, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest' ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
4 Poiché il ricorso proposto nella causa C-66/90 è un ricorso promosso da una persona giuridica contro un' istituzione delle Comunità, in forza dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, avente per oggetto l' attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, di cui alla sezione 1 del capo 1 del titolo I della parte terza del Trattato CEE, la Corte è tenuta a constatare, ai sensi dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto, che esso rientra nella competenza del Tribunale e a rinviarlo a quest' ultimo.
5 Va tuttavia rilevato che il Regno dei Paesi Bassi aveva, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1990, anch' esso proposto un ricorso ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, per l' annullamento della succitata decisione 90/16 (causa C-48/90, Regno dei Paesi Bassi / Commissione).
6 In conformità dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, la Corte ha deciso di non sospendere il procedimento nella causa C-48/90, della quale è stata investita.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La causa C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV / Commissione delle Comunità europee, è rinviata al Tribunale di primo grado.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 giugno 1991.
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