Sentenza della Corte del 10 novembre 1992.#Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.#Libera circolazione dei lavoratori - Previdenza sociale - Condizione di residenza.#Causa C-326/90.

ECLI:EU:C:1992:419Eu Full Court C10 nov 1992

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-326/90,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor R. Hoebaer, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 7 ottobre 1992, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, e il Regno del Belgio dal signor J. Devadder, direttore d' amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 ottobre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a norma dell' art. 169 del Trattato CEE un ricorso volto a far dichiarare che, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Il governo convenuto non contesta che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la sua normativa non era ancora stata resa conforme ai regolamenti di cui è causa.

3 Stando così le cose, si deve dichiarare l' inadempimento secondo quanto risulta dalle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

4 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il Regno del Belgio, avendo mantenuto la condizione di una durata della residenza nel territorio belga per la concessione ai lavoratori degli altri Stati membri soggetti alla legge belga degli assegni per minorati, del reddito garantito agli anziani e del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, ed in particolare degli artt. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, emendato e aggiornato con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.