ECLI:EU:C:1991:421•Sentenza della Corte del 7 novembre 1991.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento da parte di uno Stato - Attività professionali nel settore dell'architettura.#Causa C-309/90.
Sentenza della Corte del 7 novembre 1991.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.#Inadempimento da parte di uno Stato - Attività professionali nel settore dell'architettura.#Causa C-309/90.
ECLI:EU:C:1991:421Eu Full Court C7 nov 1991
Testo completo
Parti
Nella causa C-309/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Gouloussis, consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. E. Skandalou, membro del servizio speciale del contenzioso comunitario presso il ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini stabiliti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223, pag. 15), 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva del Consiglio 85/384/CEE (GU L 376, pag. 1), e 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione del Portogallo, la direttiva del Consiglio 85/384/CEE (GU L 27, pag. 71, rettifica apparsa sulla GU L 87, pag. 36),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivo
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini stabiliti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, e 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.