Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 1991.#Gio Buton SpA e Vinicola Europea SpA contro Amministrazione delle finanze dello Stato e Ricevitore capo della dogana di Trieste.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trieste, Prima Sezione Civile - Italia.#Alcol etilico di origine agricola - Tassa di compensazione.#Causa C-201/90.

ECLI:EU:C:1991:210Eu Chamb 01 C15 mag 1991

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nella causa C-201/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale civile e penale di Trieste, prima sezione civile, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gio Buton SpA e Vinicola europea SpA

e

Amministrazione delle Finanze dello Stato e Ricevitore capo della dogana di Trieste,

domanda vertente sulla validità e l' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 238, pag. 16), e del regolamento (CEE) della Commissione 12 marzo 1985, n. 644, che modifica il regolamento n. 2541/84 (GU L 73, pag. 15),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,

(motivazione non riportata)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla prima Sezione civile del Tribunale civile e penale di Trieste, con ordinanza 9 maggio 1990, dichiara:

Dispositivo

1) Dall' esame della prima questione non risulta alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1984, n. 2541, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni negli altri Stati membri di alcol etilico di origine agricola ottenuto in Francia, e del regolamento (CEE) della Commissione 12 marzo 1985, n. 644, recante modifiche del regolamento (CEE) n. 2541/84.

2) La tassa di compensazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2541/84 dev' essere riscossa sull' alcol etilico che viene lavorato in zona franca e conglobato in un prodotto destinato ad un altro Stato membro, senza essere stato sottoposto a regimi doganali particolari, eccezion fatta per la vigilanza doganale.