Sentenza della Corte del 16 maggio 1991.#Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.#Mancata applicazione di una direttiva - Reciproco riconoscimento dei diplomi e coordinamento nel settore farmaceutico.#Causa C-168/90.

ECLI:EU:C:1991:218Eu Full Court C16 mag 1991

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nella causa C-168/90,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal sig. Raymond Mousty, primo consigliere governativo presso il ministero della Sanità, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 57 e 90, boulevard de la Pétrusse,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato o non avendo adottato prima del 1 ottobre 1987, eccezion fatta per le disposizioni contenute negli artt. 15 e 17, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37), modificato dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, in conseguenza dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 373, pag. 42), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

(motivazione non riportata)

dichiara e statuisce:

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie a garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, e 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.

2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.