ECLI:EU:C:1991:456•Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 28 novembre 1991. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Inadempimento - Direttiva CEE - Omessa trasposizione entro il termine stabilito. # Causa C-377/90.
Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 28 novembre 1991. # Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. # Inadempimento - Direttiva CEE - Omessa trasposizione entro il termine stabilito. # Causa C-377/90.
ECLI:EU:C:1991:456Eu Cjeu28 nov 1991
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE (1), relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 30 giugno 1988, ai sensi dell' art. 11, n. 1, di detta direttiva. Dal n. 2 della citata disposizione risulta inoltre che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla direttiva.
2. Con atto introduttivo 21 dicembre 1990 la Commissione ha proposto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nei settori disciplinati dalla direttiva del Consiglio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
Nella specie il governo belga non ha contestato di aver omesso di adempiere il precetto di cui all' art. 11, n. 2, che impone di effettuare la comunicazione alla Commissione. Il Regno convenuto ha giustificato l' omessa comunicazione alla Commissione dei provvedimenti di diritto nazionale con il fatto che non sono ancora state emanate disposizioni di diritto nazionale per l' attuazione della direttiva.
3. Pertanto non mi resta che proporre alla Corte di pronunciarsi conformemente alle conclusioni della Commissione e di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) GU L 322, pag. 20.
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