Ordinanza della Corte del 30 marzo 1990.#Maria-Theresia Emrich contro Commissione delle Comunità europee.#Incompetenza manifesta.#Causa C-371/89.

ECLI:EU:C:1990:158Eu Full Court C30 mar 1990

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-371/89,

Maria-Theresia Emrich, avvocato in Wiesbaden ( RF di Germania ),

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda, ai sensi dell' art . 175 del trattato CEE, intesa a far dichiarare che la Commissione ha omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la RF di Germania, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : J.-G . Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

1 . Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 1989, la sig.ra Maria-Theresia Emrich, avvocato in Wiesbaden, ha presentato un ricorso inteso in sostanza a far dichiarare, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato CEE, che la Commissione ha omesso di avviare, nei confronti della RF di Germania, il procedimento di cui all' art . 169 del trattato CEE .

2 . La ricorrente ritiene che la normativa tedesca, la quale consente agli avvocati tedeschi di effettuare prestazioni di servizi solo dinanzi ai giudici presso i quali possono esercitare la professione, sia incompatibile con gli artt . 7, 8, 59, 60, 65 e 66 del trattato CEE e con la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ). Essa ritiene inoltre che la RF di Germania abbia violato il trattato in quanto i giudici tedeschi di grado superiore hanno rifiutato di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' interpretazione del diritto comunitario, intesa a consentire loro di valutare la compatibilità della normativa tedesca con tale diritto .

3 . Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ".

4 . Il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto è basato sull' art . 175, terzo comma, del trattato, è inteso a far dichiarare che la Commissione, non avviando contro la RF di Germania un procedimento per inadempimento, ha omesso di pronunciarsi, violando in tal modo il trattato .

5 . Bisogna rilevare, a tal riguardo, che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare l' omissione di emanare, in violazione del trattato, atti di cui esse siano i destinatari potenziali .

6 . Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri .

7 . Stando così le cose, senza che sia necessario pronunciarsi su eventuali irregolarità che inficiano il ricorso, bisogna, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, dichiarare il ricorso irricevibile anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta .

8 . Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

ordina :

1 ) Il ricorso è irricevibile .

2 ) La ricorrente è condannata alle spese .