ECLI:EU:C:1990:158•Ordinanza della Corte del 30 marzo 1990.#Maria-Theresia Emrich contro Commissione delle Comunità europee.#Incompetenza manifesta.#Causa C-371/89.
Ordinanza della Corte del 30 marzo 1990.#Maria-Theresia Emrich contro Commissione delle Comunità europee.#Incompetenza manifesta.#Causa C-371/89.
ECLI:EU:C:1990:158Eu Full Court C30 mar 1990
Testo completo
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa C-371/89,
Maria-Theresia Emrich, avvocato in Wiesbaden ( RF di Germania ),
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda, ai sensi dell' art . 175 del trattato CEE, intesa a far dichiarare che la Commissione ha omesso di avviare un procedimento per inadempimento contro la RF di Germania, ai sensi dell' art . 169 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 . Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 1989, la sig.ra Maria-Theresia Emrich, avvocato in Wiesbaden, ha presentato un ricorso inteso in sostanza a far dichiarare, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato CEE, che la Commissione ha omesso di avviare, nei confronti della RF di Germania, il procedimento di cui all' art . 169 del trattato CEE .
2 . La ricorrente ritiene che la normativa tedesca, la quale consente agli avvocati tedeschi di effettuare prestazioni di servizi solo dinanzi ai giudici presso i quali possono esercitare la professione, sia incompatibile con gli artt . 7, 8, 59, 60, 65 e 66 del trattato CEE e con la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati ( GU L 78, pag . 17 ). Essa ritiene inoltre che la RF di Germania abbia violato il trattato in quanto i giudici tedeschi di grado superiore hanno rifiutato di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all' interpretazione del diritto comunitario, intesa a consentire loro di valutare la compatibilità della normativa tedesca con tale diritto .
3 . Ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art . 38, n . 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza . Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta ".
4 . Il ricorso presentato dalla ricorrente, in quanto è basato sull' art . 175, terzo comma, del trattato, è inteso a far dichiarare che la Commissione, non avviando contro la RF di Germania un procedimento per inadempimento, ha omesso di pronunciarsi, violando in tal modo il trattato .
5 . Bisogna rilevare, a tal riguardo, che le persone fisiche e giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare l' omissione di emanare, in violazione del trattato, atti di cui esse siano i destinatari potenziali .
6 . Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri .
7 . Stando così le cose, senza che sia necessario pronunciarsi su eventuali irregolarità che inficiano il ricorso, bisogna, ai sensi dell' art . 92, n . 1, del regolamento di procedura, dichiarare il ricorso irricevibile anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta .
8 . Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
ordina :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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