Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 gennaio 1991.#Procedimento penale a carico di Gérard Tomatis e Christian Fulchiron.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Nice - Francia.#Tariffa doganale comune - Voce doganale 87.02 - Autoveicoli per il trasporto di persone o di merci.#Causa C-384/89.

ECLI:EU:C:1991:31Eu Chamb 02 C24 gen 1991

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-384/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Nizza nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro

Gérard Tomatis e Christian Fulchiron,

domanda vertente sull' interpretazione della voce doganale 87.02, autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci, della Tariffa doganale comune,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione,

G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: F.G Jacobs

cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Nizza con ordinanza 13 gennaio 1989, dichiara:

Dispositivo

1) La sottovoce doganale 87.02 A della Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che essa comprende autoveicoli in cui lo spazio dietro il posto di guida è predisposto per il montaggio di sedili fissi, ribaltabili o amovibili, e che sono provvisti di vetri laterali, di una porta posteriore laterale o di un portellone nonché di finiture interne simili a quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone.

2) La classificazione doganale adottata dalle autorità di uno Stato membro per un prodotto può essere modificata dalle autorità di un altro Stato membro, vuoi per la classificazione di altri esemplari dello stesso prodotto, vuoi per l' applicazione del loro diritto nazionale.