ECLI:EU:C:1991:140•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 1991.#Haniel Spedition GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Regolamento CEE della commissione n. 2200/87 - Trattenuta relativa a pagamenti in materia di aiuti alimentari.#Causa C-226/89.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 1991.#Haniel Spedition GmbH contro Commissione delle Comunità europee.#Regolamento CEE della commissione n. 2200/87 - Trattenuta relativa a pagamenti in materia di aiuti alimentari.#Causa C-226/89.
ECLI:EU:C:1991:140Eu Chamb 03 C21 mar 1991
Testo completo
Parti
Nella causa C-226/89,
Haniel Spedition GmbH, società di diritto tedesco con sede in Duisburg (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dierk Booss, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento della decisione adottata dalla Commissione l' 8 maggio 1989 nei confronti della ricorrente, relativa a trattenute operate in conformità dell' art. 22, punto 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, e, dall' altro, al versamento alla ricorrente di una somma pari a 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora previsti all' art. 18, n. 6, secondo comma, del citato regolamento n. 2200/87, con decorrenza dal 12 maggio 1989,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivo
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 8 maggio 1989, notificata il 12 maggio 1989, che opera una trattenuta pari a 55 451,50 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente a seguito di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare, è annullata.
2) La Commissione è condannata a versare alla società Haniel Spedition GmbH, con sede in Duisburg, la somma di 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso praticato dalla Commissione, con decorrenza dal 12 maggio 1989.
3) La Commissione è condannata alle spese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.