Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 novembre 1990.#Beate Reibold contro Bundesanstalt für Arbeit.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht - Germania.#Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett. b), sub ii) - Nozione di residenza.#Causa C-216/89.

ECLI:EU:C:1990:397Eu Chamb 03 C13 nov 1990

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-216/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del Trattato CEE, del Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Beate Reibold

e

Bundesanstalt fuer Arbeit ( ufficio federale del lavoro ),

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 71, n . 1, lett . b ), sub ii ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, come modificato, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), allo scopo di stabilire se la ricorrente fosse residente, ai sensi di questa norma, nella Repubblica federale di Germania nel periodo durante il quale ha occupato un posto di lettrice presso un' università del Regno Unito,

LA CORTE ( Terza Sezione ),

composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F . Grévisse e M . Zuleeg, giudici,

( motivazione non riportata )

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con l' ordinanza 27 aprile 1989, dichiara :

Dispositivo

"Ai fini dell' applicazione dell' art . 71, n . 1, lett . b ) sub ii ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, deve tenersi conto della durata e della continuità del soggiorno anteriormente al trasferimento dell' interessato, della durata e dello scopo della sua assenza, della natura dell' occupazione trovata nell' altro Stato membro, nonché della volontà dell' interessato emergente da tutte le circostanze; le circostanze di fatto indicate dal giudice nazionale rientrano fra quelle che possono essere prese in considerazione per l' applicazione di tali criteri ".