ECLI:EU:C:1990:264•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 1990.#Maizena GmbH contro Hauptzollamt Krefeld.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.#Agricoltura - Restituzioni alla produzione - Art. 5 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 - Isoglucosio utilizzato per la fabbricazione di sorbitolo.#Causa C-18/89.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 1990.#Maizena GmbH contro Hauptzollamt Krefeld.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.#Agricoltura - Restituzioni alla produzione - Art. 5 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 - Isoglucosio utilizzato per la fabbricazione di sorbitolo.#Causa C-18/89.
ECLI:EU:C:1990:264Eu Chamb 06 C27 giu 1990
Testo completo
Parti
Nel procedimento C-18/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Maizena GmbH,
e
Hauptzollamt Krefeld,
domanda vertente sull' interpretazione e, in subordine, sulla validità dell' art . 5 bis del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 281, pag . 57 ), nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 ( GU L 186, pag . 15 )
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara e statuisce :
Dispositivo
L' art . 5 bis, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75, dev' essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo .
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