ECLI:EU:C:1989:332•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 1989.#Chimica del Friuli SpA e altri contro Ministero delle finanze italiano.#Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Venezia - Italia.#Regime tariffario favorevole all'importazione - Destinazione particolare - Autorizzazione.#Cause riunite 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 1989.#Chimica del Friuli SpA e altri contro Ministero delle finanze italiano.#Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Venezia - Italia.#Regime tariffario favorevole all'importazione - Destinazione particolare - Autorizzazione.#Cause riunite 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88.
ECLI:EU:C:1989:332Eu Chamb 02 C13 lug 1989
Testo completo
Parti
Nei procedimenti riuniti 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88,
aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE dal tribunale civile e penale di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
1 ) Chimica del Friuli SpA, società di diritto italiano, con sede a Torviscosa ( causa 248/88 ),
2 ) Carburanti & Succedanei Srl, società di diritto italiano, con sede a Canzo di Peschiera Borromeo ( causa 254/88 ),
3 ) Colorificio Bevini Srl, società di diritto italiano, con sede a Modena ( causa 255/88 ),
4 ) Ditta Alkim Snc, società di diritto italiano, con sede a Sergnano ( causa 256/88 ),
5 ) Cambiaghi Giuseppe Sas, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 257/88 ),
6 ) Angelo Muggia & Figlio, impresa con sede a Bologna ( causa 258/88 ),
7 ) Conserchimica Srl, società di diritto italiano, con sede a Venezia ( causa 309/88 ),
8 ) SAI : Società approvvigionamenti industriali, SpA, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 316/88 ),
e
Amministrazione delle finanze dello Stato italiano,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunale civile e penale di Venezia, con ordinanze 5 maggio, 19 maggio, 26 maggio e 23 giugno 1988, dichiara :
Dispositivo
L' art . 7 del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro .
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