Sentenza della Corte del 12 luglio 1990.#Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.#Sicurezza sociale - Indennità supplementare del Fondo nazionale di solidarietà - Esportabilità delle prestazioni non contributive.#Causa C-236/88.

ECLI:EU:C:1990:303Eu Full Court C12 lug 1990

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-236/88,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks e dal sig . Sean Raepenbusch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore per il diritto economico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, dal sig . Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che a essa incombono ai sensi degli artt . 48-51 del Trattato CEE e dell' art . 10 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( codificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ), rifiutando di concedere o di mantenere il beneficio dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ai titolari di pensioni francesi di invalidità, di vecchiaia o di riversibilità, che risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità,

LA CORTE,

composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, facente funzione di presidente, M . Zuleeg, presidente di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse e P.J.G . Kapteyn, giudici,

avvocato generale : W . Van Gerven

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza dell' 8 maggio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 giugno 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato in cancelleria il 17 agosto 1988, la Commissione ha presentato, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che a essa incombono ai sensi degli artt . 48-51 del Trattato CEE e dell' art . 10 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( codificato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ), rifiutando di concedere o di mantenere il beneficio dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ai titolari di pensioni francesi di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, i quali risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità .

2 Dal fascicolo risulta che l' assegno supplementare viene concesso dal Fondo nazionale di solidarietà, creato nel 1956 al fine di promuovere una politica generale di tutela delle persone anziane, tra cui in particolare quelle che, beneficiando di prestazioni di anzianità o di invalidità acquisite a titolo delle disposizioni legislative o regolamentari, non dispongono di risorse sufficienti .

3 Le condizioni di concessione di tale assegno, che figuravano precedentemente negli artt . L 684-711 del code de la sécurité sociale ( in prosieguo : il "CSS "), sono ormai fissate dagli artt . L 815-1 - 815-11 dello stesso codice . L' assegno supplementare è finanziato dal fisco e la sua concessione è indipendente dalla qualità di ex lavoratore dipendente o autonomo . Si tratta di una prestazione che completa le risorse di qualsiasi natura, ivi comprese le prestazioni contributive, fino ad un livello ritenuto indispensabile, tenuto conto del costo della vita in Francia . L' art . L 815-11 del CSS stabilisce che l' assegno supplementare cessa di essere versato a coloro che trasferiscono la loro residenza al di fuori del territorio della Repubblica francese .

4 L' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1408/71, sopra menzionato, si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, tra l' altro, le prestazioni di invalidità e le prestazioni di vecchiaia . L' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71 stabilisce che le rendite, prestazioni e assegni "acquisiti" in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' ente debitore .

5 Con lettera 12 febbraio 1979, la Commissione chiedeva al governo francese di adattare le disposizioni francesi al diritto comunitario in modo che, in conformità alla sentenza 9 ottobre 1974, Biason ( causa 24/74, Racc . pag . 999 ), i titolari di una pensione d' invalidità francese che beneficiano dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà continuino a percepire tale assegno quando trasferiscono la loro residenza sul territorio di un altro Stato membro . Con lettere 15 giugno e 9 agosto 1979, le autorità francesi informavano la Commissione del fatto che un esame approfondito del problema sollevato non aveva loro consentito di eliminare gli ostacoli al versamento della prestazione controversa al di fuori del territorio francese .

6 La Commissione, in data 24 luglio 1980, adottava il parere motivato contemplato all' art . 169 del Trattato CEE invitando il governo francese a conformarvisi entro un mese . Il 29 aprile 1981, la Commissione decideva di sospendere la procedura di cui all' art . 169 così avviata . L' 8 agosto 1985, essa presentava al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento n . 1408/71 (( COM(85 ) 396 def ., GU C 240, pag . 6 )). Tale proposta, la cui adozione avrebbe posto fine all' inadempimento addebitato, aveva ad oggetto di porre esplicitamente le prestazioni sociali a carattere non contributivo, fornite nella fattispecie, nel numero delle prestazioni che rientravano nel regolamento n . 1408/71 e di riservare il beneficio di queste prestazioni acquisite a titolo della legislazione di uno Stato membro solo a coloro che risiedono sul territorio di tale Stato . Tenuto conto tuttavia dell' assenza di progressi nei negoziati nell' ambito del Consiglio, la Commissione decideva di ritornare sulla sua decisione di sospendere la procedura di cui all' art . 169 del Trattato ed ha introdotto il presente ricorso .

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 Dal fascicolo risulta che la Commissione, anche se conclude per la condanna della Francia per inadempimento agli obblighi che ad essa incombono a norma degli artt . 48-51 del Trattato e dell' art . 10 del regolamento n . 1408/71, ha basato i suoi argomenti solo sulla violazione da parte dello Stato di cui trattasi delle disposizioni di detto art . 10 . E' quindi solo nei confronti di tali posizioni che bisogna valutare la fondatezza del presente ricorso per inadempimento .

9 La Commissione sostiene che secondo la giurisprudenza della Corte, ribadita in particolare nella sentenza 24 febbraio 1987, Giletti e a . ( cause riunite 379/85-381/85 e 93/86, Racc . pag . 955 ), il rifiuto di concedere o di mantenere il beneficio di un assegno quale quello di cui nella fattispecie, ai titolari che risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro, costituisce una violazione dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71 .

10 Occorre ribadire a tal riguardo che, nella sentenza 24 febbraio 1987, Giletti e a . sopra menzionata, pronunciata in occasione di una serie di questioni pregiudiziali poste dalla Cour de cassation francese concernenti lo stesso assegno, la Corte ha ritenuto che una normativa del genere, in quanto attribuisce un diritto a prestazioni supplementari destinate ad integrare l' importo di pensioni del regime previdenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell' assistenza, fa parte del regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n . 1408/71 .

11 Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che l' art . 10 del regolamento n . 1408/71 andava interpretato nel senso che né l' acquisto né la conservazione del diritto alle prestazioni, rendite e assegni contemplati da detta disposizione possono essere negati per l' unico motivo che l' interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l' ente debitore .

12 Il governo francese sostiene che l' assegno supplementare di cui trattasi è concesso tenuto conto di una situazione economica e sociale precisa, dato che esso mira a garantire un minimo di mezzi di sussistenza in Francia . Il versamento di tale assegno in un altro Stato membro non svolgerebbe quindi più la stessa funzione e perderebbe pertanto la sua ragione di essere .

13 Tale argomento non può essere accolto . Dal momento infatti che una prestazione supplementare, quale quella considerata nella fattispecie, rientra nel regime della previdenza sociale, ai sensi del regolamento n . 1408/71, il fatto che il suo versamento sia legato a una certa situazione economica e sociale non può, nei confronti del diritto comunitario, costituire una giustificazione per distinguerla dalla pensione di cui essa costituisce di pieno diritto l' accessorio .

14 Ne deriva che la subordinazione del versamento dell' assegno supplementare di cui trattasi alla condizione di residenza sul territorio francese è incompatibile con l' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71 .

15 Il governo francese sostiene ancora che l' esportazione dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà, unitamente a quella delle prestazioni non contributive che conoscono gli altri Stati membri, pone rilevanti problemi di gestione, di coordinamento e di base, che solo una disciplina comunitaria potrebbe risolvere . Del resto, a tal fine la Commissione avrebbe presentato la proposta di regolamento dell' 8 agosto 1985 sopra menzionata .

16 Occorre far presente a tal riguardo che in mancanza di modalità specifiche che si applicano alle prestazioni non contributive di cui trattasi, la soluzione dei problemi sollevati dal governo francese dev' essere trovata nelle disposizioni attuali dei regolamenti, così come interpretate dalla Corte .

17 Anche se l' applicazione di queste disposizioni può dar luogo a difficoltà di ordine pratico, tale circostanza, come la Corte ha già osservato nella sentenza 28 maggio 1974, Callemeyn, punto 12 della motivazione ( causa 187/73, Racc . pag . 553 ), non può pregiudicare i diritti spettanti ai lavoratori in forza di principi della legislazione sociale della Comunità . Bisogna osservare del resto che problemi pratici possono sempre essere sottoposti alla commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti specificamente prevista a tal fine dall' art . 81, lett . d ), del regolamento n . 1408/71 .

18 Ne deriva che le difficoltà fatte valere dal governo francese non sono tali da giustificare l' inosservanza degli obblighi che ad esso incombono ai sensi del diritto comunitario .

19 Per quanto riguarda il riferimento fatto dal governo francese alla proposta della Commissione dell' 8 agosto 1985, va sottolineato che la circostanza che al Consiglio venga sottoposta una proposta che potrebbe porre fine all' infrazione non può eliminare l' obbligo dello Stato membro responsabile di tale infrazione di conformarsi alle disposizioni comunitarie vigenti .

20 Occorre quindi constatare che rifiutando di concedere o di mantenere il beneficio dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ai titolari di pensioni francesi di invalidità, vecchiaia o ai superstiti, i quali risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art . 10 del regolamento n . 1408/71 .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

21 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese . La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) Rifiutando di concedere o di mantenere il beneficio dell' assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà ai titolari di pensioni francesi di invalidità, vecchiaia o ai superstiti, che risiedono o trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro della Comunità, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art . 10 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità .

2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese .