Sentenza della Corte del 4 aprile 1990.#Repubblica ellenica ed Unione dei produttori di cedri di Creta contro Commissione delle Comunità europee.#Politica economica - Bilancia dei pagamenti - Misure di salvaguardia.#Cause riunite C-111/88, C-112/88 e C-20/89.

ECLI:EU:C:1990:159Eu Full Court C4 apr 1990

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C-111/88, C-112/88 e C-20/89,

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Spyros Zissimopoulos, consigliere speciale presso il Ministero degli affari esteri, dalla sig.ra Katerina Samoni, collaboratrice giuridica presso lo stesso Ministero, dal sig . Photis Spathopoulos, preposto alla direzione delle questioni giuridiche CEE del Ministero dell' economia, dai sigg . Ilias Laios, consigliere giuridico presso il Ministero dell' agricoltura e Meletios Tsotsanis, preposto alla direzione delle questioni giuridiche presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di Grecia, 117, rue Val Ste-Croix,

ricorrente nella causa C-111/88,

e

Unione dei produttori di cedri di Creta, con sede in Héraklion ( Creta ), rappresentata dall' avv . Georgios Ant . Vachaviolos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Maria Athanassiadi, 40, rue de l' Avenir,

ricorrente nelle cause C-112/88 e C-20/89,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata nelle cause C-111/88 e C-112/88 dai sig.ri T . Christoforou, Georgios Kremlis e T.F . Cusack, rispettivamente membri e consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, e nella causa C-20/89 dai menzionati sig.ri Georgios Kremlis e T.F . Cusack, assistiti dal sig . Spyridon Karalis, giudice relatore presso il Consiglio di Stato ellenico, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il menzionato sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto due ricorsi ( cause C-111/88 e C-112/88 ) ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, diretti all' annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1988 ( 88/438/CEE, G.U . L 218, pag . 19 ) che modifica la decisione 16 dicembre 1986 ( 86/614/CEE, G.U . L 357, pag . 28 ) che a sua volta modifica la decisione della Commissione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell' art . 108, n . 3, del Trattato CEE ( G.U . L 373, pag . 9 ) ed un ricorso ( causa C-20/89 ) ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 1988 ( 88/600/CEE ), che proroga e modifica la decisione 85/594/CEE ( G.U . L 325, pag . 58 ),

LA CORTE,

composta dai signori : O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

( motivazione non riprodotta )

dichiara e statuisce :

Dispositivo

1 . I ricorsi sono respinti .

2 . Le ricorrenti sono condannate alle spese .