Sentenza della Corte del 27 novembre 1990.#Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.#Obbligo di comunicare informazioni nel settore della pesca.#Causa C-39/88.

ECLI:EU:C:1990:420Eu Full Court C27 nov 1990

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa C-39/88,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig . L.J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler e P.J.G . Kapteyn, giudici,

avvocato generale : J . Mischo

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 settembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 ottobre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, nn . 1 e 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ) e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca ( GU L 357, pag . 17 ).

2 La Commissione ha formulato due censure contro l' Irlanda .

3 La prima di queste riguarda l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e l' art . 1 del regolamento n . 3598/83 . Allo scopo di fissare il prezzo d' orientamento dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A e D, l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi per questi prodotti . L' art . 1 del regolamento n . 3598/83 specifica che queste comunicazioni aventi ad oggetto i prezzi comprendono, per ciascuno dei prodotti considerati e ciascun mercato e porto rappresentativo, il prezzo medio del giorno di mercato, i quantitativi complessivi sbarcati e messi in commercio ed infine il quantitativo complessivo ritirato dal mercato . Queste comunicazioni debbono essere inviate alla Commissione, per mezzo di telescritto, il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese e, quando si delinei il rischio di una situazione di crisi o di perturbazione del mercato, ogni giorno di mercato .

4 Dal momento che il regolamento di attuazione non indica nessun porto rappresentativo irlandese per il commercio dei gamberetti grigi, cui si riferisce l' allegato I, lett . D, del regolamento n . 3796/81, il presente ricorso, nella parte in cui riguarda l' art . 11, n . 1, del detto regolamento, è circoscritto ai prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .

5 La seconda censura formulata dalla Commissione si riferisce all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81 e all' art . 2 del regolamento n . 3598/83 . In forza dell' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, ogni trimestre, i prezzi di vendita praticati nella fase del commercio all' ingrosso per i prodotti elencati nell' allegato IV, lett . B, congelati a bordo e per quelli congelati a terra . Rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, la Commissione ha spiegato che queste comunicazioni debbono consentire di fissare il prezzo di riferimento che, in conformità all' art . 21 del regolamento n . 3796/81, deve a sua volta servire a scongiurare le perturbazioni che potrebbero provocare i prodotti importati da paesi terzi . Ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 3598/83, questi dati debbono essere inviati mediante telescritto entro e non oltre la fine della sesta settimana successiva al trimestre considerato .

6 Si deve precisare in via preliminare che, nel corso della fase scritta del procedimento, la Commissione ha subito limitato la portata di questa seconda censura ai prodotti congelati a bordo . In effetti, essa si è resa conto che la raccolta delle informazioni riguardanti i prodotti congelati a terra dava luogo a difficoltà nella maggior parte degli Stati membri e non era necessaria in modo assoluto per il buon funzionamento dell' organizzazione comune di questo mercato . In seguito, avendo il governo irlandese sottolineato che in Irlanda non esiste un mercato all' ingrosso per i prodotti congelati a bordo, la Commissione ha altresì rinunciato, all' udienza, a questa seconda parte della censura relativa all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, di modo che resta da statuire solo sulla prima censura riguardante l' art . 11, n . 1, dello stesso regolamento .

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 L' Irlanda ammette di non aver adempiuto l' obbligo derivante dall' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 . Essa sostiene tuttavia di aver sempre inviato le comunicazioni richieste a cadenza annuale e che questa frequenza dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di fissare, una volta all' anno, il prezzo d' orientamento, in conformità all' art . 10 del citato regolamento . A questo proposito, il governo irlandese sottolinea che il regolamento ( CEE ) della Commissione 18 aprile 1990, n . 1106, relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 111, pag.50 ), destinato a sostituire, a partire dal 1º gennaio 1991, il regolamento n . 3598/83, ha reso sensibilmente meno gravosi gli obblighi che incombono agli Stati . A tenore di questo nuovo regolamento, gli Stati sono infatti tenuti a comunicare solo il prezzo medio mensile dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .

9 A questo proposito, si deve innanzitutto sottolineare che per il periodo in cui un regolamento era in vigore, la sua portata e il suo carattere obbligatorio non possono essere compromessi dall' emanazione di un regolamento successivo, che sia identico per oggetto al primo, e che preveda obblighi meno gravosi per gli Stati .

10 L' Irlanda fa inoltre presente che, come aveva ripetutamente sottolineato nel corso delle trattative sui regolamenti in parola, le è impossibile destinare ai porti rappresentativi l' esiguo numero di ispettori della pesca di cui dispone al fine di raccogliere ed inviare alla Commissione, con cadenza quindicinale, le comunicazioni concernenti i prezzi controversi . In effetti, i detti ispettori, oltre a questi porti rappresentativi, dovrebbero controllare circa 900 porti e punti di sbarco .

11 Questa argomentazione non può essere presa in considerazione . Infatti, secondo una costante giurisprudenza ( v ., ad esempio, la sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Repubblica italiana, causa 254/83, Racc . pag . 3395 ), uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme comunitarie . La Corte ha inoltre ripetutamente statuito ( v . le sentenze 7 febbraio 1973, Commissione/Repubblica italiana, causa 39/72, Racc . pag . 101 e 7 febbraio 1979, Commissione/Regno Unito, causa 128/78, Racc . pag . 419 ), che le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi .

12 Di conseguenza, si deve dichiarare che l' Irlanda, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e dell' art . 1 del regolamento n . 3598/83 .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

13 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, in forza del n . 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può, per motivi eccezionali, compensare in tutto o in parte le spese . Avendo la Commissione rinunciato ad una delle due censure nel corso del procedimento, si deve applicare questa norma e statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce :

1 ) L' Irlanda, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca .

2 ) Per il resto il ricorso è respinto .

3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .