Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 1989.#Knoeckel, Schmidt & Co., Papierfabriken AG contro Hauptzollamt Landau.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germania.#Restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso - Amido ottenuto in parte dal granoturco ed in parte da prodotti a base di zucchero.#Causa 13/88.

ECLI:EU:C:1989:60Eu Chamb 02 C14 feb 1989

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nel procedimento 13/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal "Finanzgericht Rheinland-Pfalz" ( tribunale finanziario della Renania-Palatinato ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Knoeckel, Schmidt & Co ., Papierfabriken AG, società di diritto tedesco, con sede in Lambrecht ( Repubblica federale di Germania ),

e

Hauptzollamt Landau ( ufficio doganale principale ),

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n . 1009, che fissa le norme generali da applicarsi alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 94, pag . 6 ), e sulla validità del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n . 2169, che stabilisce le modalità d' applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 189, pag . 12 ),

LA CORTE ( seconda sezione ),

composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,

( motivazione non riprodotta )

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 16 dicembre 1987, dichiara :

Dispositivo

L' art . 4, n . 3, del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n . 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo ed al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, può validamente subordinare la concessione delle restituzioni alla produzione ad una dichiarazione del produttore nel senso che l' amido o la fecola da usarsi non sono stati ottenuti da una materia prima diversa dal granoturco, dal frumento, dal riso o dalle patate .