Sentenza della Corte del 10 luglio 1990.#Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee.#Liquidazione dei conti FEAOG - Esercizio 1984.#Causa C-334/87.

ECLI:EU:C:1990:288Eu Full Court C10 lug 1990

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nella causa C-334/87,

Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv . Eleni Marinou, consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, e dai sigg . Ilias Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, giurista presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . Xenophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . Michaïl Vilaras, giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 18 agosto 1987, 87/468/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1984 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 262, pag . 23 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,

( motivazione non riprodotta )

dichiara e statuisce :

Dispositivo

1 ) La decisione della Commissione 18 agosto 1987, 87/468/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1984 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG l' importo corrispondente alle spese di magazzinaggio di una partita di olio di sansa per il periodo compreso tra il 14 marzo ed il 7 agosto 1984 .

2 ) Il ricorso è respinto quanto al resto .

3 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .