Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 ottobre 1988.#Eva Fingruth contro Caisse de pension des employés privés.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour supérieure de justice.#Causa C-129/87.

ECLI:EU:C:1988:473Eu Chamb 06 C5 ott 1988

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nel procedimento 129/87,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour de cassation del Granducato del Lussemburgo nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Eva Fingruth, in Decker, dipendente del Parlamento europeo, residente in Arlon,

e

Caisse de pension des employés privés, con sede in Lussemburgo,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259, che definisce lo statuto dei dipendenti di ruolo delle Comunità europee nonché il regime da applicare agli altri dipendenti delle Comunità, ed istituisce speciali provvedimenti da applicare temporaneamente ai dipendenti della Commissione ( GU L 56, pag . 1 ),

LA CORTE ( sesta sezione ),

composta dai signori O . Due, presidente di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C.N . Kakouris e T.F . O' Higgins, giudici,

avvocato generale : M . Darmon

cancelliere : D . Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per la sig.ra E . Fingruth, dall' avv . A . Bonn,

- per la Caisse de pension des employés privés, dall' avv . F . Entringer,

- per il governo lussemburghese, dai sigg . G . Schroeder e C . Ewen, agenti di detto governo,

- per il governo britannico, dalla sig.ra S.J . Hay, del Treasury Solicitor' s Department,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . H . Etienne, agente della Commissione,

vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 3 maggio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 luglio 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 9 aprile 1987, pervenuta in cancelleria il successivo 21 aprile, la cour de cassation del Granducato del Lussemburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259, che definisce lo statuto dei dipendenti di ruolo delle Comunità europee nonché il regime da applicare agli altri dipendenti delle Comunità, ed istituisce speciali provvedimenti da applicare temporaneamente ai dipendenti della Commissione ( GU L 56, pag . 1 ), ( in prosieguo : "statuto ").

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la sig.ra Eva Fingruth, dipendente del Parlamento europeo, ricorrente nella causa principale, e la Caisse de pension des employés privés del Granducato del Lussemburgo, resistente nella causa principale ( in prosieguo : "CPEP ").

3 La Fingruth, precedentemente alla sua nomina in ruolo presso il Parlamento europeo, avvenuta il 1° aprile 1981, lavorava nel settore privato a Lussemburgo e per questo motivo maturava spettanze di pensione presso la CPEP .

4 Avendo la Fingruth mostrato interesse per il trasferimento delle sue spettanze di pensione dal sistema lussemburghese al sistema comunitario, l' amministrazione del Parlamento europeo chiedeva alla CPEP di comunicarle l' esatto ammontare dei contributi da trasferire . La Fingruth, dopo aver ricevuto il conteggio di cui trattasi, inviatole dall' amministrazione del Parlamento il 24 novembre 1981, presentava lo stesso giorno una domanda alla stessa amministrazione allo scopo di ottenere il trasferimento al sistema pensionistico delle Comunità della somma dei contributi, ammontante a 618 192 LFR . Detta domanda veniva trasmessa dall' amministrazione del Parlamento alla CPEP solo il 27 maggio 1982, vale a dire oltre un anno dopo la nomina in ruolo della Fingruth .

5 Il 2 luglio 1982 la CPEP respingeva la domanda di trasferimento per il motivo che era stata presentata dopo la scadenza del termine stabilito a questo proposito dalla normativa nazionale . L' art . 18 della legge lussemburghese 16 dicembre 1963, avente ad oggetto il coordinamento dei sistemi pensionistici, prescrive infatti, nella versione di cui alla legge 14 marzo 1979, che la domanda di trasferimento dev' essere presentata entro il termine di un anno dalla nomina in ruolo del dipendente, pena la decadenza .

6 Dopo essere stata portata dinanzi ai vari organi giurisdizionali competenti in materia, la causa perveniva infine dinanzi alla cour de cassation, la quale ha deciso di soprassiedere a statuire fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunziata in via pregiudiziale sulla seguente questione :

"Se l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto dei dipendenti di ruolo e degli altri dipendenti delle Comunità europee, come definito dal regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n . 259, il quale non stabilisce alcun termine entro il quale la domanda di trasferimento delle spettanze di pensione del dipendente che entri in servizio presso le Comunità dev' essere presentata da quest' ultimo, osti a che uno Stato membro, nell' ambito dei provvedimenti di diritto interno da esso adottati per l' attuazione di detta disposizione comunitaria, limiti l' esercizio del diritto conferito al dipendente stabilendo un termine per la presentazione della domanda di trasferimento e sanzionando l' inosservanza di detto termine con la decadenza ".

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni nazionali e comunitarie di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo se necessario alla comprensione del ragionamento della Corte .

8 La ricorrente nella causa principale deduce che l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto non consente al legislatore nazionale di stabilire un termine di decadenza per la presentazione delle domande di trasferimento delle spettanze di pensione . Siffatto termine lederebbe infatti un diritto soggettivo attribuito al dipendente da una disposizione comunitaria .

9 La resistente nella causa principale controdeduce che l' art . 11, n . 2, dello statuto non osta alla fissazione di un termine del genere, che è giustificato da esigenze amministrative . Questo punto di vista è condiviso dai governi lussemburghese e britannico . La Commissione, pur riconoscendo il diritto degli Stati membri di stabilire un termine di decadenza, osserva che la scadenza di questo non può essere opposta al dipendente la cui scelta sia stata espressa entro detto termine all' istituzione cui fa parte, ma non sia stata comunicata in tempo utile dall' istituzione alle autorità nazionali a causa di lungaggini amministrative .

10 Si deve subito osservare che, come la Corte ha affermato nella sentenza 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, Commissione / Belgio, Racc . pag . 2393 ), l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto ha natura obbligatoria ed è direttamente efficace in tutti gli Stati membri, tanto che questi sono tenuti ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti di carattere generale o particolare al fine di attuare detta disposizione .

11 Da questa ripartizione di responsabilità emerge che agli Stati membri va riconosciuta la facoltà di stabilire un termine entro il quale devono presentare domanda i dipendenti comunitari che intendano trasferire le loro spettanze di pensione al regime comunitario, allo scopo di evitare incertezze sulla loro situazione previdenziale, come i governi summenzionati e la Commissione hanno giustamente sottolineato .

12 Per quanto riguarda la durata di siffatto termine di decadenza, il periodo di un anno a decorrere dalla data della nomina in ruolo del dipendente, stabilito dalla legge lussemburghese, dev' essere considerato conforme allo scopo dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, poiché questo termine offre all' interessato un periodo di riflessione sufficientemente lungo per prendere validamente la sua decisione .

13 Allo scopo di fornire una soluzione utile al giudice nazionale nel contesto specifico della fattispecie di cui alla causa principale, occorre tuttavia accertare se la decadenza derivante dall' inosservanza del termine di cui trattasi possa essere opposta al dipendente che abbia presentato, entro il termine stabilito dalla legge nazionale, domanda di trasferimento delle spettanze all' istituzione comunitaria cui appartiene, conformemente ad una prassi amministrativa stabilitasi fra detta istituzione e l' autorità nazionale competente, e la cui domanda sia stata trasmessa dall' ufficio competente dell' istituzione comunitaria solo dopo la scadenza del termine .

14 Infatti, come emerge dal fascicolo, la competente autorità lussemburghese aveva ammesso che la domanda di trasferimento le venisse inviata tramite l' ufficio competente di detta istituzione . Pertanto, il Parlamento si era inizialmente rivolto alla CPEP per conoscere l' importo delle spettanze di pensione della Fingruth, in vista del trasferimento delle stesse al regime comunitario, e successivamente la CPEP aveva inviato al Parlamento il conteggio dei contributi trasferibili della Fingruth .

15 In siffatte circostanze, e nonostante l' esistenza di un termine di decadenza per l' esercizio del diritto al trasferimento delle spettanze di pensione, la competente autorità nazionale, a causa del legittimo affidamento così creato nel dipendente comunitario di cui trattasi, è tenuta a garantire che il diritto al trasferimento possa essere effettivamente esercitato qualora il dipendente interessato prenda l' iniziativa necessaria prima della scadenza del termine . Ne consegue che la scadenza di siffatto termine non può essere opposta al dipendente comunitario qualora questi abbia presentato la domanda di trasferimento entro il termine stabilito dalla legge nazionale all' istituzione comunitaria cui appartiene, conformemente alla prassi amministrativa summenzionata e qualora la scadenza del termine sia indipendente dalla sua volontà .

16 Di conseguenza, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta come segue : l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto dev' essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro stabilisca un termine di decadenza di un anno per la presentazione delle domande di trasferimento delle spettanze di pensione . Tuttavia, la scadenza di detto termine non può essere opposta dall' autorità nazionale al dipendente comunitario che abbia presentato all' istituzione comunitaria cui appartiene domanda di trasferimento entro il termine fissato dalla legge nazionale, quando la presentazione della domanda di trasferimento tramite detta istituzione sia conforme ad una prassi amministrativa stabilitasi in materia fra l' istituzione comunitaria e l' autorità nazionale competente .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo del Granducato di Lussemburgo, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE ( sesta sezione ),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla cour de cassation del Granducato del Lussemburgo, con sentenza 9 aprile 1987, dichiara :

L' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto dev' essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro stabilisca un termine di decadenza di un anno per la presentazione delle domande di trasferimento delle spettanze di pensione . Tuttavia, la scadenza di detto termine non può essere opposta dall' autorità nazionale al dipendente comunitario che abbia presentato all' istituzione comunitaria cui appartiene domanda di trasferimento entro il termine fissato dalla legge nazionale, quando la presentazione della domanda di trasferimento tramite detta istituzione sia conforme ad una prassi amministrativa stabilitasi in materia fra l' istituzione comunitaria e l' autorità nazionale competente .