ECLI:EU:C:1990:467•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Mischo del 13 dicembre 1990. # Konishiroku Photo Industry Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee. # Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. # Causa C-176/87. # Sanyo Electric Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee. # Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. # Causa C-177/87.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Mischo del 13 dicembre 1990. # Konishiroku Photo Industry Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee. # Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. # Causa C-176/87. # Sanyo Electric Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee. # Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. # Causa C-177/87.
ECLI:EU:C:1990:467Eu Cjeu13 dic 1990
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le memorie presentate dalle ricorrenti nelle cause C-176/87, Konishiroku, e C-177/87, Sanyo, sono costituite, per l' essenziale, dalle osservazioni formulate in comune con le ricorrenti nelle cause C-174/87, Ricoh/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1335), C-175/87, Matsushita/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1409), e C-179/87, Sharp/Consiglio (Racc. 1992, pag. I-1635). Queste osservazioni riguardano la determinazione del pregiudizio, la valutazione dell' interesse della Comunità e il calcolo del dazio antidumping. I mezzi che la Konishiroku e la Sanyo hanno fatto valere in proposito devono quindi essere respinti per le ragioni indicate nelle conclusioni da me presentate nella causa C-174/87, Ricoh/Consiglio (pag. I-1368), alle quali mi permetto di rinviare.
2. Quanto alle osservazioni che le due ricorrenti hanno svolto sul "metodo usato dalla Commissione per accertare l' esistenza del dumping", e che, non più lunghe di una pagina dattiloscritta, rientrano nella parte introduttiva dei loro ricorsi, ritengo, con il Consiglio, che non sia necessario esaminarle. Poiché ciascuna delle ricorrenti ha precisato che
"in quanto altri esportatori solleveranno tali questioni in domande distinte e in quanto sembra opportuno ridurre il volume dell' argomentazione sottoposta alla Corte, la presente domanda si limiterà alla questione del pregiudizio ed a quella dell' interesse della Comunità" (pag. iii di ciascuno dei due ricorsi),
si può infatti ritenere che le suddette osservazioni non costituiscano propriamente parte dei ricorsi. D' altro canto, esse sono alquanto imprecise e potrebbero essere facilmente refutate in base, da un lato, al principio dell' autonomia dei metodi di calcolo del valore normale e, rispettivamente, del prezzo all' esportazione e, dall' altro, alle considerazioni esposte, nelle mie conclusioni relative alle altre cause, nel contesto dei mezzi basati sul confronto fra questi due termini.
3. In conclusione, propongo alla Corte di respingere i ricorsi nelle cause C-176/87 e C-177/87 e di porre le spese, comprese quelle delle parti intervenienti, a carico della Konishiroku e della Sanyo.
(*) Lingua originale: il francese.
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