Sentenza della Corte del 28 novembre 1989.#Anonymos Etaireia Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE e altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.#Responsabilità - Chiusura del procedimento antidumping relativo all'importazione di magnesite naturale calcinata a morte.#Causa C-122/86.

ECLI:EU:C:1989:597Eu Full Court C28 nov 1989

Testo completo

Parti
Dispositivo

Parti

Nella causa C-122/86,

1 ) Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE,

2 ) Makedonikoi Lefkolithoi Metalleftiki, Viomichaniki kai Naftiliaki Etaireia AE,

3 ) Ellinikoi Lefkolithoi Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia AE,

4 ) Magnomin Geniki Metalleftiki Etaireia AE, Metalleftiki Emporiki kai Metapoiitiki,

società di diritto greco, tutte con sede sociale in Atene, con l' avv . Panagiotis Bernitsas del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg . Dimitrios Gouloussis e John Temple Lang, e dal sig . Theofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti Erik Stein, consigliere giuridico, e Christos Mavrakos, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuti,

avente ad oggetto un' azione intentata, ai sensi degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, per ottenere il risarcimento dei danni causati alle ricorrenti dalla decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), nonché dalla decisione del Consiglio COM(83 ) 341 di non adottare la proposta di regolamento recante istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni in causa,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,

( motivazione non riprodotta )

dichiara e statuisce :

Dispositivo

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Le ricorrenti sono condannate alle spese .