ECLI:EU:C:1987:189•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 7 aprile 1987. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio 82/76/CEE relativa alla preparazione a tempo pieno e ad orario ridotto dei medici specialisti. # Causa 49/86.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 7 aprile 1987. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio 82/76/CEE relativa alla preparazione a tempo pieno e ad orario ridotto dei medici specialisti. # Causa 49/86.
ECLI:EU:C:1987:189Eu Cjeu7 apr 1987
Testo completo
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nelle mie conclusioni, relative al ricorso per inadempimento di cui si è ora occupata la Corte di giustizia, potrò essere breve .
2 . La Commissione delle Comunità europee, ricorrente, chiede che sia giudizialmente dichiarato - con conseguente condanna alle spese - che la Repubblica italiana, convenuta, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformare il proprio ordinamento - per quanto concerne la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti - alla direttiva 82/76/CEE del Consiglio,del 26 gennaio 1982 ( 1 ). La convenuta non ha contestato l' esistenza della violazione del trattato ad essa addebitata né ha formulato espresse conclusioni . Ha soltanto fatto osservare che una determinata parte delle disposizioni della direttiva - che tuttavia non forma oggetto del presente procedimento - è già applicabile nel suo ordinamento giuridico .
3 . Secondo l' art . 16 della direttiva 82/76, gli Stati membri erano obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1982 . La convenuta è incontestabilmente venuta meno a tale obbligo .
4 . Pertanto propongo che il ricorso venga accolto e che le spese processuali siano poste a carico della convenuta .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico .
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