Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 ottobre 1988.#Sharp Corporation contro Consiglio delle Comunità europee.#Dazi antidumping sulle macchine da scrivere elettroniche.#Causa 301/85.

ECLI:EU:C:1988:468Eu Chamb 05 C5 ott 1988

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa 301/85,

Sharp Corporation, con sede sociale in Osaka ( Giappone ), rappresentata dagli avv.ti J . Lever, QC, C.H . Vajda, Barrister, e R . Griffith, Solicitor dello studio Coward Chance, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . J.C . Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . H.J . Lambers, direttore presso il servizio giuridico e dal sig . E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . F . Jacobs, Q.C ., e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico J . Temple Lang, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

e dal

Committee of European Typewriter Manufacturers ( Cetma ), rappresentato dall' avv . D . Ehle, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti E . Arendt e G . Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,

intervenienti,

causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine per scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ) o, in subordine, l' annullamento di questo regolamento per quanto concerne la ricorrente,

LA CORTE ( quinta sezione ),

composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 22 settembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 ottobre 1985, la società Sharp Corporation ( in prosieguo : la "Sharp "), con sede in Osaka, Giappone, ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), nel suo insieme o, quanto meno, nei punti che toccano la ricorrente . In particolare la Sharp chiede l' annullamento delle disposizioni di detto regolamento che istituiscono un dazio antidumping definitivo del 32% sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone che essa esporta nella Comunità, nonché l' annullamento delle disposizioni che prevedono l' incameramento definitivo dei dazi antidumping provvisori contemplati dal regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), quanto meno nel limite in cui gli importi percepiti eccedono l' aliquota del 16,08 %.

2 La Sharp è un' impresa che ha incominciato a produrre macchine da scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") nel 1982 e la cui produzione in questo settore è sempre stata destinata soltanto all' esportazione . Nel 1984 essa ha costituito oggetto, con altri produttori giapponesi, di una denuncia presentata alla Commissione da un' associazione di fabbricanti europei, il Committee of European Typewriter Manufacturers ( in prosieguo : "Cetma "), che le faceva carico di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .

3 Il procedimento antidumping instaurato dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU 201, pag . 1 ), ha condotto, in primo luogo, ad applicare alla Sharp un dazio antidumping provvisorio del 21,1 %. Il Consiglio, su proposta della Commissione, ha poi fissato il dazio antidumping definitivo al 32% mediante regolamento n . 1698/85, avverso il quale la Sharp ha promosso il presente ricorso .

4 La Commissione e il Cetma sono stati ammessi ad intervenire nella causa a sostegno del convenuto .

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in seguito solo nei limiti necessari per la comprensione del ragionamento della Corte .

6 La Sharp fonda il suo ricorso sui cinque mezzi seguenti :

- presa in considerazione di un margine di profitto eccessivo nel calcolo del valore normale;

- confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione in stadi commerciali diversi;

- defalco su basi erronee del credito all' acquirente nel calcolo del prezzo all' esportazione;

- discriminazione rispetto ad altre imprese;

- illegittimità dell' incameramento del dazio provvisorio al tasso integrale .

Sul mezzo tratto dalla presa in considerazione di un margine di profitto eccessivo nel calcolo del valore normale

7 La Sharp sostiene che il margine di profitto corrispondente all' utile della società Canon per le vendite di MSE sul mercato giapponese, che le è stato applicato per calcolare il valore normale dei suoi prodotti in mancanza di vendite sul mercato interno, non può considerarsi come "equo margine di profitto" ai termini dell' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento n . 2176/84 . Non sarebbe possibile avvalersi del margine di un produttore diverso abbinandolo al costo di produzione del produttore interessato per costruire il valore normale dei prodotti di quest' ultimo . Il ricorso ad un tale margine sarebbe per di più incompatibile col principio della certezza del diritto in quanto impedirebbe al produttore interessato, che non può conoscere i margini dei suoi concorrenti, di fare il necessario per non trovarsi in situazione di dumping .

8 A questo proposito è opportuno ricordare anzitutto che secondo l' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento n . 2176/84, l' elemento da aggiungere come margine di profitto nella costruzione del valore normale non deve di norma, e purché il profitto venga "di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine (...) essere superiore a tale normale profitto ". Nulla di questa norma vieta di assumere come "equo margine di profitto" l' utile normalmente realizzato da una società diversa da quella che costituisce oggetto dell' indagine antidumping .

9 Quanto all' argomento secondo il quale il metodo seguito dalle istituzioni sfocia in risultati imprevedibili data l' impossibilità per il produttore interessato di conoscere i margini di profitto dei suoi concorrenti, si deve osservare che riferimenti ad elementi ignoti al produttore interessato risultano spesso necessari nel sistema del regolamento n . 2176/84 quando non è possibile, come nella fattispecie, disporre dei prezzi reali, e che un certo grado d' imprevedibilità non costituisce quindi un' infrazione al principio della certezza del diritto .

10 E ancora necessario sottolineare che se il valore normale non potesse essere costruito, per i produttori che non operano sul mercato interno, se non in base ad un profitto ipotetico, si rischierebbe di discriminare gli altri fabbricanti per i quali il margine di profitto realizzato sui modelli che vendono in Giappone viene impiegato nel calcolo del valore normale degli altri modelli . Una soluzione come quella adottata dalle istituzioni, che consente di salvaguardare nei limiti del possibile la certezza del diritto senza tuttavia pregiudicare la parità di trattamento, risulta quindi conforme all' economia del regolamento n . 2176/84 . Inoltre nella fattispecie qualsiasi rischio di arbitrarietà è stato eliminato dal momento che le istituzioni hanno applicato alla Sharp il margine di profitto della Canon che è il meno alto tra quelli delle società che vendono i loro prodotti sul mercato giapponese .

11 Viste le considerazioni che precedono il primo mezzo va disatteso .

Sul mezzo tratto dal confronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione in stadi commerciali diversi

12 La Sharp sostiene che il confronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione è stato operato in modo scorretto in quanto prezzi all' esportazione fissati nello stadio "franco-fabbrica" del produttore sono stati raffrontati con valori normali calcolati nello stadio "vendita da parte dell' esclusivista ".

13 Anche se la Sharp non vende MSE in Giappone e il suo esclusivista affiliato in Giappone si occupa solo della vendita di altri prodotti, il valore normale delle sue MSE va costruito, per l' indagine antidumping, come se le macchine fossero vendute sul mercato interno . Orbene, l' organizzazione speciale dei fabbricanti giapponesi di MSE, coinvolti nell' indagine antidumping, che vendono i loro prodotti tramite un distributore associato senza disporre di un proprio settore vendite - organizzazione che è stata allestita anche dalla Sharp per i prodotti che essa vende sul mercato interno e che lo sarebbe del pari per le MSE se fossero poste in commercio sul mercato giapponese - non consente di assumere come valore normale il prezzo praticato dalla società madre, ma rende necessario prendere in considerazione i prezzi dell' esclusivista affiliato .

14 Risulta dalle considerazioni che precedono che le istituzioni non hanno agito in modo erroneo nel raffrontare il valore normale e il prezzo all' esportazione . Il mezzo va quindi disatteso .

Sul mezzo tratto dal defalco su basi erronee del credito all' acquirente nel calcolo del prezzo all' esportazione

15 La Sharp sostiene che il calcolo del prezzo all' esportazione è stato falsato in quanto i crediti all' acquisto concessi dalla sua affiliata tedesca SEEG sono stati defalcati erroneamente in base al loro valore nelle monete nazionali dei clienti stabiliti in altri Stati membri e non sulla base delle spese da affrontare per mutuare lo stesso importo in DM .

16 Nei confronti di questo mezzo si deve sottolineare che a norma dell' art . 2, n . 8, lett . b ), "il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente ". Onde stabilire il prezzo di rivendita effettivo, pare appropriato, nella fattispecie, non fondarsi sulle spese sostenute dal venditore per la concessione del credito, ma prendere in considerazione il valore che il credito rappresenta per il compratore indipendente .

17 Questo modo di procedere è ancor più necessario dal momento che gli acquirenti stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania si procurano normalmente un credito nel loro paese e che potrebbe essere anche vietato, da disposizioni di diritto interno sul controllo dei cambi, di procurarsi un credito all' estero . Le istituzioni non hanno quindi agito in modo errato ritenendo che il valore dei crediti all' acquisto da prendere in considerazione fosse quello indicato nella moneta nazionale dei clienti .

18 Così stando le cose, il mezzo va disatteso .

Sul mezzo tratto dalla discriminazione rispetto ad altre imprese

19 La Sharp sostiene che l' adozione di un dazio antidumping definitivo nei suoi confronti va ritenuta nulla per motivi di discriminazione, poiché le istituzioni hanno imposto questo dazio alla Sharp senza imporre nel contempo un dazio antidumping, almeno provvisorio, alla società Nakajima, che si sarebbe trovata nelle stesse condizioni, ed in seguito la Commissione ha chiuso il procedimento nei confronti di Nakajima in base a constatazioni cui è giunta usando un margine di profitto e un periodo di riferimento diversi da quelli assunti per la ricorrente .

20 A questo proposito si deve osservare che, dopo l' adozione del regolamento n . 3643/84 già ricordato, la Commissione ha constatato di aver commesso errori nel calcolo che l' avevano indotta a ritenere "minimo, e perciò irrilevante", il margine di dumping della Nakajima . La riapertura del procedimento nei confronti della Nakajima, che è stata decisa dalla Commissione in brevissimi termini, non avrebbe tuttavia potuto abbinarsi ad una sospensione degli effetti del regolamento n . 3643/84 nei confronti delle imprese per le quali l' esistenza di un ingente margine di dumping era stata accertata, senza che ciò rischiasse di arrecare pregiudizio irreparabile all' industria comunitaria, che questo regolamento intendeva proteggere .

21 Il procedimento antidumping relativo all' importazione di MSE fabbricate dalla Nakajima è poi sfociato in una decisione della Commissione del 12 febbraio 1986 ( GU L 40, pag . 29 ), che ha dichiarato che il margine di dumping di questa società doveva ritenersi trascurabile .

22 Poiché l' esclusione della Nakajima dal novero delle società assoggettate a un dazio antidumping definitivo scaturisce da questa decisione, una discriminazione a favore della Nakajima non potrebbe, anche se fosse provata, determinare l' annullamento del regolamento che impone un dazio antidumping definitivo alla Sharp, il quale è stato adottato in base a constatazioni correttamente effettuate durante l' indagine antidumping e conformemente alle norme fissate dal regolamento n . 2176/84 . Il mezzo tratto dalla discriminazione va quindi respinto .

Sul mezzo tratto dall' illegittimità dell' incameramento del dazio provvisorio al tasso integrale

23 La Sharp sostiene che il Consiglio non avrebbe dovuto incamerare, in forza del regolamento n . 1698/85, se non un dazio provvisorio ridotto, pari al 16,08%, risultante dalla correzione di un errore aritmetico riconosciuto dalla Commissione dopo l' adozione del regolamento n . 3643/84 .

24 Emerge tuttavia da una lettera della Commissione del 7 febbraio 1985 che questa aveva scoperto, dal canto suo, due inesattezze di segno contrario alla precedente e che intendeva prendere in considerazione tutti questi errori nelle proposte che avrebbe presentato al Consiglio per la fissazione del dazio antidumping definitivo .

25 Dal canto suo il Consiglio ha dichiarato, senza essere contraddetto, di aver tenuto conto di queste due serie di errori .

26 Alla luce di quanto precede si deve ritenere che le inesattezze sfavorevoli alla Sharp si compensavano con quelle che le erano favorevoli e che il Consiglio ha agito correttamente incamerando il dazio provvisorio al tasso iniziale .

27 Il quinto mezzo dedotto dalla Sharp va quindi disatteso .

28 Viste le constatazioni che precedono, si deve respingere il ricorso nel suo complesso in quanto infondato .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

29 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente se ne viene fatta richiesta . La Sharp è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle delle parti intervenienti che hanno concluso in questo senso .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE ( quinta sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Le spese, ivi comprese quelle delle parti intervenienti, sono poste a carico delle ricorrenti .