Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 ottobre 1988.#Brother Industries Ltd contro Commissione delle Comunità europee.#Dazi antidumping provvisori su macchine da scrivere elettroniche.#Causa 56/85.

ECLI:EU:C:1988:463Eu Chamb 05 C5 ott 1988

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti

Nella causa 56/85,

Brother Industries Ltd, con sede in Nagoya ( Giappone ), in proprio e in nome e per conto delle sue affiliate stabilite nella CEE :

- Brother International ( Belgium ) SA, Zellik ( Belgio ),

- Brother International Maskin A/S /, Ishoj ( Danimarca ),

- Brother International GmbH, Bad Vilbel ( Repubblica federale di Germania ),

- Brother-Jones SMC Ltd, Manchester ( Regno Unito ),

- Brother International Corp . ( Irl ) Ltd, Dublino ( Irlanda ),

- Brother International ( Nederland ) BV, Badhoevedorp ( Paesi Bassi ),

e

Brother France SA, Aulnay-sous-Bois ( Francia ),

rappresentate dall' avv . P . Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L . Mosar, 8, rue Notre-Dame,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig . J . Temple Lang e sig.ra M.-J . Jonczy, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento del regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente,

LA CORTE ( quinta sezione ),

composta dai signori : G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1985, la società Brother Industries Ltd ( in prosieguo : "Brother "), con sede in Nagoya, Giappone, ha proposto, ex art . 173, 2° comma del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento del regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n . 3643, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 335, pag . 43 ), nella parte in cui tale regolamento le si applica .

2 La Brother è una società le cui attività hanno fra l' altro ad oggetto la fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") principalmente vendute all' estero . Nel 1984, essa è stata oggetto, assieme ad altri produttori giapponesi, di una denunzia presentata alla Commissione da un' associazione di produttori europei, il Committee of European Typewriter Manufacturers ( in prosieguo : "Cetma "), che l' accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .

3 La procedura antidumping avviata dalla Commissione sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), ha portato all' emanazione del citato regolamento n . 3643/84 ed ha imposto alla Brother un dazio provvisorio antidumping del 43,7 %.

4 Detto regolamento, la cui parte essenziale, ai sensi dell' art . 3, 2° comma, si applicava soltanto per un periodo di quattro mesi o fino all' approvazione da parte del Consiglio di misure definitive prima della scadenza di detto periodo, è stato sostituito in corso di causa dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698/85, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), entrato in vigore il 23 giugno 1985, oggetto di un secondo ricorso proposto dalla Brother il 12 agosto 1985 .

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonchè dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

6 Visto quanto precede e tenuto conto del fatto che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono stati incamerati, ex art . 2, del regolamento n . 1698/85, fino all' aliquota del dazio definitivo, inferiore nel caso della Brother all' aliquota stabilita a titolo provvisorio, si deve dichiarare che la Brother non può invocare alcun effetto giuridico derivante dal regolamento n . 3643/84 .

7 In considerazione di quanto precede, il ricorso è divenuto privo d' oggetto e non v' è luogo a provvedere .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

8 Ai sensi dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa . Poiché la Brother è rimasta soccombente nel ricorso da essa proposto contro il regolamento n . 1698/85 sostitutivo del regolamento n . 3463/84, ricorso respinto dalla Corte con sentenza in data odierna, la si deve condannare alle spese del presente giudizio .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE ( quinta sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Non v' è luogo a provvedere sul ricorso .

2 ) La ricorrente è condannata alle spese .