Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Vilaça del 21 ottobre 1987. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Inadempimento - Sostanze pericolose. # Causa 429/85.

ECLI:EU:C:1987:448Eu Cjeu21 ott 1987

Testo completo

Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . Il mio parere nella presente causa è molto semplice e necessariamente conforme alla tesi della Commissione, che non è del resto sostanzialmente contestata dalla Repubblica italiana .

2 . E sufficiente far rinvio alla vostra sentenza 14 ottobre 1987, nella causa 278/85, in cui avete accolto un analogo addebito formulato nei confronti del regno di Danimarca .

3 . La circostanza dedotta dalla Repubblica italiana che la prassi amministrativa da essa seguita nell' applicazione della disposizione nazionale contestata sia conforme ai requisiti della direttiva 79/831/CEE non pone fine, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, all' inadempimento risultante dal mantenere in vigore una disposizione contraria al diritto comunitario .

4 . Ora, il governo italiano non ha ancora adottato la preannunciata disposizione atta a recepire completamente e correttamente questa parte della direttiva .

5 . Propongo pertanto di dichiarare che la Repubblica italiana, estendendo all' importatore l' esenzione dall' obbligo di notifica contemplata all' art . 6 della direttiva 79/831/CEE, del Consiglio, del 18 settembre 1979, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 8, n . 1, 1° comma, della suddetta direttiva . La Repubblica italiana va di conseguenza condannata alle spese .