ECLI:EU:C:1986:151•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 16 aprile 1986. # Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. # Aiuti degli stati - Partecipazione al capitale di un'impresa - Prerogative della difesa. # Causa 234/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 16 aprile 1986. # Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. # Aiuti degli stati - Partecipazione al capitale di un'impresa - Prerogative della difesa. # Causa 234/84.
ECLI:EU:C:1986:151Eu Cjeu16 apr 1986
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 16 aprile 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
La controversia odierna verte sulla questione se la sottoscrizione di un aumento di capitale di un'impresa industriale da parte di un ente statale possa considerarsi un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.
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1. |
L'industria meccanica Meura SA veniva fondata nel 1845 a Tournai (Belgio). Fino al fallimento, nel gennaio del 1986, essa ha prodotto prevalentemente impianti per l'industria alimentare, in particolare barili per la conservazione della birra. Inoltre il programma produttivo della società comprendeva generatori di vapore ed altri prodotti dell'industria meccanica.
Vista questa situazione, la regione belga Vallonia, ente territoriale del regno del Belgio (ricorrente) il 23 luglio 1982 sottoscriveva un nuovo aumento di capitale pari a 145 milioni di BFR, attraverso la Société regionale d'investissement de Wallonie (SRIW). La ralizzazione di questo aumento di capitale veniva subordinata al fatto che anche altri finanziatori concedessero crediti all'impresa, venissero soppressi posti di lavoro e si cercasse di instaurare un'intensa collaborazione con un'altra impresa. |
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2. |
La Commissione (convenuta), avuta notizia dell'aumento di capitale e di un ulteriore provvedimento — una sovvenzione d'interessi che non costituisce oggetto della presente causa — il 22 luglio e il 17 settembre 1982 scriveva al ricorrente ricordando gli obblighi impostigli dall'art. 93, n. 3 del trattato CEE, a norma del quale gli Stati membri devono comunicare preventivamente i nuovi progetti di aiuti. Il 25 novembre 1982 il convenuto rispondeva alla richiesta di informazioni, accennando tra l'altro ad un nuovo progetto di riorganizzazione dell'impresa, progetto che però non veniva allegato alla lettera. In seguito la convenuta decideva di instaurare il procedimento di controllo degli aiuti a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE e invitava il ricorrente a presentare le sue osservazioni. Nella risposta, il ricorrente confermava che la partecipazione al capitale dell'impresa era stata decisa il 23 luglio 1982. |
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3. |
Nella decisione17 aprile 1984 ( 1 ), impugnata nella presente causa, la convenuta tra l'altro accertava che l'aiuto concesso dal governo belga nel giugno 1982 ad un'impresa che produceva impianti per l'industria alimentare, era incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e quindi doveva essere abolito ( 2 ). Nella motivazione di questa decisione la convenuta, fra l'altro, dichiara quanto segue.
Per il resto la convenuta si richiama alle singole misure di aiuto adottate dagli enti statali belgi dal 1979 a favore dell'impresa. Essa si occupa poi degli effetti dell'aumento di capitale sugli scambi intracomunitari e dichiara che:
Quanto al procedimento la convenuta, nella decisione, ha dichiarato che i governi di due Stati membri e due associazioni di categoria del settore d'industria interessato avevano comunicato di condividere le obiezioni della Commissione a proposito dell'aiuto belga. |
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4. |
Il ricorrente considera illegittima la decisione della convenuta per vari motivi. Il ricorrente chiede
La convenuta chiede
Essa ribadisce gli argomenti già esposti nella decisione, che illustra ulteriormente. Nelle mie conclusioni esaminerò i singoli argomenti svolti dalle parti. |
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5. |
Su invito della Corte il ricorrente ha fornito ulteriori dati circa l'andamento in valore della produzione della Meura e sulla suddivisione della produzione stessa; inoltre ha prodotto il progetto della riorganizzazione dell'impresa del 1982. |
B —
Poiché il ricorrente nella fase orale, in considerazione della sentenza 52/84 ( 3 ), ha rinunciato al mezzo secondo il quale sarebbe giuridicamente impossibile dar esecuzione alla decisione della convenuta, rimangono da esaminare tre mezzi:
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la partecipazione al capitale non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato CEE (mezzo n. 1); |
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difetto di motivazione, in quanto non si specifica come le partecipazioni pregiudichino il commercio tra Stati membri ed alterino la concorrenza (mezzo n. 2); |
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inosservanza del principio del contraddittorio, poiché la convenuta non ha consentito al ricorrente di prendere visione delle osservazioni presentate dagli Stati membri, dall'associzione di categoria e dalle imprese partecipanti al procedimento amministrativo (mezzo n. 4). |
Inoltre si deve esaminare se la norma di deroga dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE entri in linea di conto. Il ricorrente non ha dedotto mezzi specifici sotto questo profilo; dalla sua presentazione dei fatti si può però desumere che si deve inoltre esaminare la possibilità che l'aumento di capitale litigioso venga considerato compatibile col mercato comune (mezzo n. 3).
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1. |
Se la partecipazione al capitale costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE
Prima che la regione Vallonia nel 1979 intervenisse con la prima partecipazione a sostegno dell'impresa, il capitale sociale ammontava a 4 milioni di BFR; con la presa di partecipazione esso aumentava a 44 milioni di BFR. Ad esso si contrapponevano in quel momento perdite per circa 95 milioni di BFR. Ulteriori perdite per 95 milioni di BFR portavano, entro l'agosto del 1980, ad un deficit complessivo di 180 milioni di BFR. Solo grazie alla rivalutazione degli immobili e all'inclusione delle riserve nel bilancio nel 1980 si poteva calcolare un capitale di 180 milioni di BFR, che però contemporaneamente veniva azzerato per compensare il deficit complessivamente accumulato ( 11 ). Per procurare all'impresa i mezzi necessari per continuare la sua attività, le autorità sottoscrivevano un ulteriore aumento di capitale di 150 milioni di BFR. La situazione dell'impresa, allorché le autorità belghe hanno sottoscritto i due primi aumenti di capitale, era dunque la seguente:
Dette cifre dimostrano che tanto nel 1979 quanto nel 1980 l'impresa si trovava in una situazione tale da dover essere posta in liquidazione. Solo i provvedimenti statali, vale a dire la partecipazione di capitale e le garanzie le avevano consentito di sopravvivere. Nonostante gli interventi statali, tra il 1980 e il 1982 si registrano ulteriori perdite, vale a dire 20, 33 e 91 milioni di BFR. Ciò intaccava ampiamente anche la seconda partecipazione pubblica al capitale, per 150 milioni di BFR. A questo punto le autorità decidono di approvare un aumento di capitale di 145 milioni di BFR. Questa operazione provoca il primo intervento della convenuta, che giudica che questo aumento di capitale costituisca un aiuto, in quanto la situazione finanziaria dell'impresa è tale da far apparire poco verosimile che essa possa reperire sul mercato dei capitali privati i fondi necessari per la sua sopravvivenza. La Commissione corrobora il suo assunto illustrando nei particolari i movimenti di capitale ed i risultati economici dell'impresa. Questa versione dei fatti viene confermata dai documenti che il ricorrente ha prodotto a richiesta della Corte. La conclusione della convenuta, secondo la quale l'impresa non sarebbe riuscita a procurarsi i fondi sufficienti sul mercato dei capitali privati, non può essere contestata alla luce dei risultati economici dell'attività della stessa. La convenuta poteva quindi considerare un aiuto l'aumento di capitale progettato nel 1982. |
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2. |
Se l'aiuto litigioso incida sull'interscambio comunitario ed alteri la concorrenza Poiché la concessione di aiuti, in particolare sotto forma di partecipazione da parte dello stato o di enti di diritto pubblico, non si può considerare a priori incompatibile con il trattato, si deve ora vedere se gli aiuti in questione costituiscano contravvenzione all'art. 92, n. 1. In particolare si deve chiarire se gli aiuti alterino la concorrenza oppure minaccino di alterarla e se gli scambi tra gli Stati membri ne vengano pregiudicati.
In realtà nulla è detto circa la quota di mercato dell'impresa e le correnti commerciali dei prodotti in questione. La convenuta, anche se nella decisione non era certo tenuta a citare tutti i particolari, doveva comunque esporre le ragioni essenziali della decisione stessa. Quest'obbligo essa lo ha adempiuto fornendo un minimo di indicazioni ancora accettabile. Le parti concordano sul fatto che l'impresa esportava una notevole parte della sua produzione. Il ricorrente si richiama a questa circostanza per giustificare il progetto di riorganizzazione. Per la convenuta è incontestato che l'impresa interessata esportava il 40% dei prodotti in altri Stati membri della Comunità. Per questo motivo essa poteva giustamente partire dalla premessa che già il modo artificioso di tenere in vita l'impresa doveva provocare una distorsione della concorrenza e ledere gli scambi tra gli Stati membri. Poiché la concessione dell'aiuto ha implicato una diminuzione dell'onere finanziario dell'impresa e quindi le ha offerto un vantaggio nei confronti dei concorrenti, nel dubbio bisogna presumere che questa situazione poteva alterare la concorrenza. Se l'impresa interessata non fosse stata artificiosamente tenuta in vita i suoi concorrenti, che non fruivano di un aiuto analogo, avrebbero potuto subentrare nella sua quota di mercato, tanto in Belgio quanto negli altri stati della Comunità. La decisione della convenuta sarebbe certo risultata più chiara e più comprensibile se avesse contenuto dati sul fatturato complessivo dell'impresa, nonché sulla sua quota di mercato nel Belgio e nella Comunità; ma non mi pare che queste indicazioni fossero assolutamente necessarie per giungere alla conclusione contenuta nella decisione impugnata. Diversamente dalle due decisioni del 22 luglio 1982 che hanno provocato le sentenze della Corte 14 novembre 1984 e 13 marzo 1985 nella causa 323/82 e nelle cause riunite 296 e 318/82, la convenuta, nella decisione ora impugnata, ha quanto meno indicato la quota di partecipazione dell'impresa agli scambi intracomunitari. Se un'impresa attiva sul piano degli scambi intracomunitari ottiene aiuti non concessi ai suoi concorrenti, è logico concludere da questa circostanza che gli scambi intracomunitari sono influenzati dall'aiuto e la concorrenza ne viene distorta. Il fatto che l'impresa sia piuttosto modesta non cambia nulla a questa conclusione di massima. Si deve infatti ammettere che nella giurisprudenza della Corte ( 14 ), per quel che riguarda il diritto delle intese, ci si è avvalsi del principio della rilevanza. Secondo detta giurisprudenza, il divieto di cui all'art. 85 del trattato CEE non opera, nonostante il sussistere di una situazione di fatto contemplata da detta norma, allorché, tenuto conto della esigua quota di mercato dei partecipanti — il loro accordo non può essere pregiudizievole per il raggiungimento degli scopi di un mercato comunitario unico. Per il settore degli aiuti statali la Corte non ha finora ammesso un siffatto principio di rilevanza. A mio parere, nelle cause sul controllo degli aiuti, ciò non sarebbe nemmeno opportuno, poiché gli aiuti statali turbano il sistema di concorrenza inalterata auspicato dal trattato CEE (art. 3, lett. f). Poiché gli Stati membri per di più sono tenuti, in forza dell'art. 5, ad agevolare le istituzioni nell'assolvimento dei loro compiti, è del tutto giustificato giudicare il loro comportamento secondo criteri più rigorosi di quelli che si applicano al comportamento delle imprese. A parte ciò, dalla lettera dell'art. 92 del trattato CEE non si desume che per irrilevanti distorsioni della concorrenza si possa prescindere dal principio generale dell'incompatibilità. Anche in considerazione delle ampie deroghe al divieto di aiuti contenute nell'art. 92, nn. da 2 a 4 del trattato CEE, pare equo giudicare rilevante qualsiasi distorsione della concorrenza, indipendentemente dalla sua entità. Poiché gli aiuti si risolvono nella concessione di vantaggi, che normalmente non spetterebbero all'impresa favorita, in caso di dubbio si deve assumere che essi migliorano la concorrenzialità dell'impresa favorita nei confronti dei suoi concorrenti che non hanno ottenuto facilitazioni analoghe, e quindi alterano la concorrenza. Poiché gli aiuti migliorano quindi artificialmente la situazione delle imprese destinatarie, in caso di dubbio si deve anche ritenere che pregiudichino del pari l'interscambio comunitario. Tenuto conto di questa presunzione, d'altra parte molto logica, non si dovrebbe essere eccessivamente rigorosi circa l'obbligo di documentazione e di motivazione della convenuta, qualora essa abbia accertato in modo attendibile che è stato concesso un aiuto. In conclusione, ritengo quindi che la convenuta abbia sufficientemente illustrato e motivato la sua decisione secondo la quale l'aiuto litigioso altera la concorrenza e pregiudica l'interscambio comunitario. |
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3. |
Nonostante il ricorrente, dal momento che ritiene che la partecipazione al capitale litigiosa non costituisce un aiuto, non abbia espressamente dedotto la trasgressione dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE, ritengo necessario esaminare questa deroga.
In un'altra parte della decisione la convenuta ha dichiarato che il ricorrente non ha fornito alcuna ragione, e la convenuta non ne ha potuto ravvisare alcuna, che consentisse di ritenere che l'aiuto possedesse i requisiti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, del trattato CEE. Queste dichiarazioni potrebbero consentire di concludere — come fa il ricorrente richiamandosi alla sentenza della Corte 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82 — che la convenuta non ha tenuto nel debito conto una circostanza essenziale, che possibilmente avrebbe potuto portare ad una valutazione diversa, vale a dire la circostanza che l'aiuto ha coinciso con la riorganizzazione dell'impresa destinataria. Se ciò dovesse rivelarsi fondato, si dovrebbe annullare tanto la decisione della convenuta impugnata in questa sede quanto la decisione da cui è scaturita la sentenza del 13 marzo 1985, nelle cause riunite 296 e 318/82. È pacifico che il ricorrente nel 1982 aveva avvertito la convenuta dell'esistenza di un progetto di riorganizzazione, senza tuttavia comunicare ulteriori particolari. Dinanzi alla Corte questo progetto è stato illustrato più diffusamente solo nella replica in una nota marginale e, infine, è stato prodotto solo ad espressa richiesta della Corte. Già questo fatto, posto in relazione con l'effettiva situazione dell'impresa, che si è risolta in perdite sempre maggiori ed infine nel fallimento della stessa, rende inevitabile che il cosiddetto programma di riorganizzazione non era affatto un progetto concreto. Se lo si osserva da vicino, si constata che in realtà esso consiste sostanzialmente di dichiarazioni d'intenzioni, di auspici sul futuro andamento dell'impresa e della situazione di mercato nonché di appelli alla direzione dell'impresa e al personale. D'altra parte, nei punti in cui il progetto contiene elementi concreti, si parla soprattutto della necessità dell'impresa di procurarsi nuovo capitale. Nella relazione sui provvedimenti in progetto, che la SRIW della regione Vallonia ha prodotto, si dichiara che la realizzazione del piano di riorganizzazione, in circostanze normali, avrebbe richiesto la collaborazione attiva di una controparte industriale idonea, che avrebbe dovuto assumere anche un notevole impegno finanziario. Tuttavia, a causa della situazione sociale e dell'importanza dell'impegno della regione Vallonia in quest'impresa, non era stato possibile preparare tempestivamente un intervento di questo tipo; per questo motivo si doveva appoggiare il progetto presentato dall'impresa, compresa la sottoscrizione di capitale da parte delle pubbliche autorità. È vero che si erano svolte trattative con diverse imprese, onde elaborare una strategia comune di vendita, ma le trattative con una di queste imprese per una partecipazione finanziaria erano destinate all'insuccesso data la situazione in cui la Meura si trovava. Non mi sembra però necessario soffermarmi ulteriormente su questo progetto, poiché il ricorrente non ha sostanzialmente contestato il giudizio della convenuta, secondo il quale il progetto non conteneva un concreto piano di riorganizzazione. La convenuta aveva quindi buone ragioni per trarre la conclusione che gli aiuti concessi dal ricorrente non potevano considerarsi conciliabili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del trattato CEE. Ciò rimane valido anche se la convenuta ha avuto conoscenza dei particolari del piano elaborato nel 1982 solo in corso di causa e quindi nella decisione non vi ha potuto fare richiami particolareggiati. Il ricorrente in realtà né aveva comunicato l'aiuto alla convenuta a norma dell'art. 93, n. 3, né in seguito aveva prodottto spontaneamente il progetto. Esso quindi non ha ottemperato a tutti gli obblighi che gli incombono in sede di controllo degli aiuti. Se la convenuta, nonostante disponesse di carenti informazioni, ha adottato una decisione consona allo stato dei fatti, non le si può far carico di non aver citato nella decisione documenti che non le erano stati comunicati. Poiché inoltre l'art. 92, n. 3, del trattato CEE costituisce una deroga al principio dell'inammissibilità degli aiuti, è senz'altro plausibile che chi intendeva valersi della deroga — in questo caso il ricorrente — già durante il procedimento amministrativo doveva comunicare diffusamente tutti i particolari atti a giustificare l'applicazione della deroga. Non vi sono quindi motivi per porre in dubbio la legittimità dell'assunto della convenuta, secondo il quale non si potevano considerare conciliabili con il mercato comune a norma dell'art. 92, n. 3, del trattato gli aiuti concessi da enti statali del ricorrente. |
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4. |
Inosservanza delle prerogative della difesa
Da questa massima non consegue tuttavia, in ogni caso, che lo Stato membro interessato disponga del diritto di consultare le informazioni trasmesse alla convenuta. In determinate circostanze, infatti, il principio del rispetto del segreto d'ufficio imposto alla convenuta dall'art. 214 del trattato CEE può vietarle di divulgare determinate comunicazioni se sono riservate ( 19 ). Ciò implica solo la conseguenza che nel procedimento amministrativo la Commissione non può avvalersi di queste informazioni, queste quindi, se non sono state trasmesse all'interessato, non possono essere usate per motivare la decisione ( 20 ). L'assunto della convenuta, secondo il quale — finché il diritto alla consultazione dei documenti nei procedimenti in fatto di aiuti non sarà disciplinato con espresse norme — sarebbe escluso che esista il diritto di consultare il fascicolo, non può certo essere accolto in via così generale, poiché il diritto di conoscere gli addebiti è già contenuto nel principio del contraddittorio. Il ricorrente, nella fase orale, ha dedotto che il trattamento riservatogli era meno favorevole di quello riservato ad uno stato terzo a norma del regolamento n. 2176/84 (regolamento antidumping oppure antisovvenzioni). Per questo motivo sarebbe possibile sollevare il problema dell'applicazione analogica di detto regolamento. In definitiva, a mio parere, non occorre risolvere definitivamente questo punto ed io nemmeno insisterei troppo sul fatto che il ricorrente, secondo quanto ha ammesso nella fase orale, non ha mai chiesto alla convenuta di consultare i documenti. La decisione della convenuta si riferisce infatti a quanto è stato dichiarato dagli altri partecipanti al procedimento solo in quanto rende noto che questi condividevano le preoccupazioni della convenuta, note al ricorrente, circa gli aiuti concessi dal ricorrente stesso. In questo fatto, non si può certo ravvisare una circostanza sulla quale il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito. Al contrario, si tratta della valutazione di una situazione che al ricorrente era senz'altro nota. La decisione impugnata non si basa quindi sulle opinioni che gli altri interessati hanno espresso alla convenuta. Ammesso che le comunicazioni dei partecipanti abbiano avuto un peso, al massimo possono aver contribuito a rafforzare l'opinione della Commissione circa la valutazione giuridica del comportamento del ricorrente. Non risulta però che la mancata divulgazione delle informazioni fornite dai partecipanti abbia leso il ricorrente nella tutela dei suoi interessi, poiché i fatti sui quali la decisione si basava gli erano ampiamente noti: l'attività d'esportazione dell'impresa, l'andamento delle sue perdite e la loro compensazione da parte di enti statali. |
C —
Tutto ciò premesso, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) GU 1984, L 276, pag. 34.
( 2 ) In luogo di « abolito » si dovrebbe leggere «soppresso », in quanto le uniche versioni facenti fede della decisione francese e olandese si basano sotto questo aspetto sulla lettera dell'art. 93, n. 2 del trattato CEE.
( 3 ) Sentenza 15 gennaio 1986, causi 52/84, Commissione/Regno del Belgio, Race. 1986, pag. 89.
( 4 ) Sentenza 14 novembre 1984, nella causa 323/82, SA Inter-mills/Commissione, Race. 1984, pag. 3809.
( 5 ) Sentenza 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorita della CECA, Racc. 1961, pag. 1, in particolare pag. 43.
( 6 ) Sentenza 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike und Weinlig/Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, pag 595.
( 7 ) Sentenza 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.
( 8 ) Direttiva della Commissione 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, GU 1980, L 195, pag. 35.
( 9 ) Sentenza 6 luglio 1982 nelle cause riunite 188-190/80, Repubblica francese, Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione, Racc. 1982, pag. 2545.
( 10 ) Sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, loc. cit., n. 26 della motivazione.
( 11 ) Queste cifre, comprese le operazioni contabili, sono tratte dal progetto di riorganizzazione del 1982.
( 12 ) Sentenza 14 novembre 1984, nella causa 323/82, SA Inter-mills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809.
( 13 ) Sentenza 13 marzo 1985 nelle cause riunite 296 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e altri/Commissione, Racc. 1985, pag. 809.
( 14 ) Cfr. ad esempio sentenza 9 luglio 1969 nella causa 569 (Franz Volk/Stabilimenti Vervaecke Sprl, Racc. 1969, pag. 295) e sentenza 6 maggio 1971 nella causa 1/71 (SA Cadil-lon/Ditta Höss, Maschinenbau KG, Racc. 1971, pag. 351).
( 15 ) Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, in particolare pag. 2691 e segg.
( 16 ) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176/84, relativo alla difesa contro importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU 1984, L 201, pag. 1).
( 17 ) Sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, Hoffman-La Roche & Co. AG/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, in particolare pag. 510 e segg. (sul procedimento in fatto di concorrenza).
( 18 ) Sentenza 20 marzo 1985 nella causa 264/82, Timexc Corp./Consiglio e Commissione, Racc. 1985, pag. 849 (in fatto di procedimento antidumping).
( 19 ) Consulta in proposito le mie conclusioni del 22 gennaio 1986 nella causa 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. 1986, pag. 1965.
( 20 ) Vedi in proposito sentenza 13 febbraio 1979 nella causa 85/76, gii citata, pagg. 512 e segg. (n. 14 della motivazione).
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