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A.
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Le due cause su cui oggi esprimerò il mio parere vertono sull'interpretazione della voce doganale 99.05 della tariffa doganale comune, relativa a « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico ».
Pur non essendo state formalmente riunite dalla Corte tali cause sono state discusse in un'udienza comune. Nelle mie conclusioni le esaminerò quindi congiuntamente.
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1.
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Alla base della causa principale del procedimento 200/84 (Erika Daiber contro Hauptzollamt di Reutlingen) stanno i seguenti fatti.
Nel maggio del 1980 la ricorrente importava dagli Stati Uniti nella Repubblica federale di Germania un'autovettura Daimler-Benz, modello 300 SL — Coupé, costruita nel 1955. Essa chiedeva che il veicolo venisse sdoganato per la messa in libera pratica come oggetto da collezione di interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 della tariffa doganale comune (TDC). L'ufficio doganale accoglieva tale domanda e classificava l'autovettura importata nella voce 99.05 della TDC.
In seguito ad un mutato orientamento amministrativo, l'ufficio doganale considerava l'autovettura importata non più come oggetto da collezione d'interesse storico bensì come autoveicolo per il trasporto di persone ai sensi della sottovoce 87.02 A I b della TDC. Indipendentemente dal limitato numero di esemplari prodotti e dalle innovazioni tecnico-costruttive che essi presentano, gli autoveicoli costruiti in serie dal 1950 non rivestirebbero a suo avviso un interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05, essendo di produzione recente. Né rileverebbe il fatto che tali veicoli vengano acquistati e poi esposti in musei specializzati come testimonianze dell'evoluzione tecnica nel settore della costruzione degli autoveicoli. Con avviso di rettifica 4 novembre 1981, l'ufficio doganale modificava la sua precedente decisione del 14 maggio 1980 e riscuoteva dalla ricorrente un dazio di DM 6388,60 calcolato all'aliquota del 10,9% su un importo di DM65 000.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg (sezioni distaccate di Friburgo) il quale, con ordinanza 25 luglio 1984, proponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee le due seguenti questioni pregiudiziali:
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« 1)
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Se un oggetto sia un oggetto da collezione solo qualora presenti un carattere particolarmente eccezionale — costituisca quindi una rarità — ovvero sia sufficiente che l'oggetto sia idoneo ad essere incluso in una collezione formata secondo criteri scientifici, in particolare di un museo pubblico (oggetto da museo).
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2)
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Se un oggetto da collezione originale rivesta un “ interesse storico ” ovvero “ etnografico ” ove segni un capitolo dell'evoluzione storica generale di uno o più popoli e sotto questo profilo presenti un valore rappresentativo oppure se sia sufficiente che esso sia semplicemente idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore storico specifico (ad esempio quello dell'automobile) ».
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Dalla domanda di pronunzia pregiudiziale emerge che il giudice a quo propende a classificare l'autovettura importata nella voce doganale 99.05 della TDC ma non ha potuto giungere ad una soluzione univoca. Non esisterebbero note esplicative comunitarie per il capitolo 99 della TDC; le note esplicative della NCCD (nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale) indicherebbero soltanto e senza differenziare che gli oggetti da collezione e di antiquariato sono « spesso dei pezzi unici », e che i pezzi da collezione sono « spesso » di limitato valore materiale ma presentano un interesse per la loro rarità, la loro composizione o la loro presentazione. In base alle disposizioni nazionali tedesche, fra gli oggetti da collezione ai sensi della voce doganale 99.05 della TDC rientrerebbero soltanto le « rarità », « gli esemplari unici » e gli oggetti di « riconosciuto valore rappresentativo », ma non anche gli oggetti semplicemente idonei a far parte di un museo. Secondo il giudice a quo, tali direttive amministrative non possono però limitare il campo d'applicazione della voce doganale 99.05 della TDC ove quest'ultimo risultasse più ampio.
Anche riguardo alla seconda questione pregiudiziale il Finanzgericht del Baden-Württemberg fa richiamo alle note esplicative concernenti la voce 99.05 della TDC; secondo tali note, tra i pezzi da collezione d'interesse storico od etnografico rientrerebbero i seguenti articoli : « oggetti che permettono lo studio di tutte le manifestazioni dell'attività umana, come gli usi, i costumi e le particolari caratteristiche di popoli contemporanei o del passato; fra questi oggetti vanno citati: mummie, sarcofagi, armi, oggetti di culto, di abbigliamento, ecc., oggetti di popoli primitivi ed oggetti appartenenti a uomini famosi ». Le note esplicative ammetterebbero quindi la possibilità di attribuire un interesse storico anche agli oggetti che siano rilevanti soltanto per determinati settori della storia, come per esempio il settore della costruzione dell'automobile.
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2.
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Nella causa principale del procedimento 252/84 (Collector Guns GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt di Coblenza) la ricorrente chiedeva lo sdoganamento di pistole e fondine importate dagli Stati Uniti come oggetti da collezione d'interesse storico ai sensi della voce 99.05 della TDC. L'ufficio doganale non considerava tali merci come oggetti da collezione e le classificava invece, rispettivamente come armi e come lavori in cuoio o in pelle, nelle voci doganali 93.02 e 43.02 della TDC riscuotendo un dazio di DM 441,30.
Dopo aver inutilmente proposto reclamo la ricorrente adiva il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato il quale, con decisione 10 ottobre 1984, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
« Quali caratteristiche minime debba presentare un oggetto (nella fattispecie: pistole e fondine di pistole) per poter essere classificato come “ oggetto da collezione avente interesse storico ” ai sensi della voce 99.05 della TDC ».
Anche tale Finanzgericht ha preso in considerazione le summenzionate note esplicative della NCCD, ritenendole tuttavia troppo poco specifiche per consentire la soluzione della controversia. Le note esplicative non darebbero indicazioni sufficienti in merito ai requisiti minimi che un oggetto deve possedere per poter essere classificato come oggetto da collezione di interesse storico. Esse lascerebbero irrisolta la questione relativa al se gli oggetti semplicemente idonei a far parte di un museo siano esclusi dal campo d'applicazione della voce doganale 99.05 della TDC.
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3.
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a)
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Sull'esempio della domanda pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Baden-Württemberg, la ricorrente nella causa principale 200/84 ha esaminato in modo distinto le nozioni « oggetto da collezione » e « avente interesse storico ».
A suo avviso, fra i pezzi da collezione rientrano tutti gli oggetti che non si possono procurare o riprodurre a piacimento. Tali oggetti non verrebbero impiegati, consumati o utilizzati secondo la loro destinazione funzionale, ma destinati in modo durevole ad essere inseriti o esposti in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili. I pezzi da collezione avrebbero poi sempre un valore più elevato rispetto agli oggetti non destinati ad una collezione. Non sarebbe il carattere particolarmente eccezionale, ovvero la caratteristica d'essere un rarità, a fare di un determinato articolo un pezzo da collezione, ma la rarità relativa che conferisce allo stesso un valore superiore a quello derivantegli dalle sue caratteristiche materiali. Inteso in questo senso, il termine « oggetto da collezione » implicherebbe l'idoneità all'inserimento in un museo.
La nozione « avente interesse storico » andrebbe interpretata nel senso che l'oggetto deve essere idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore specifico, come quello della costruzione dell'automobile. Non sarebbe necessario che l'oggetto segni un passo importante nell'evoluzione storica generale di uno o più popoli. La varietà di manifestazioni dell'attività umana non consentirebbe di valutare l'interesse storico di un oggetto in base alla sua rilevanza ai fini dell'evoluzione generale dell'umanità, ossia della storia generale. Una siffatta interpretazione restrittiva limiterebbe il concetto di storia ad un ambito pressoché insignificante.
La ricorrente espone inoltre le ragioni per le quali essa ritiene che l'autovettura importata costituisca un « monumento della tecnica ». Non riporterò qui tale esposizione senza dubbio molto interessante, dal momento che in questa causa la Corte di giustizia è unicamente chiamata ad interpretare la voce doganale 99.05 della TDC. La questione relativa al se l'autovettura interessata rientri nella voce doganale riguarda il momento in cui verrà applicata l'interpretazione della voce doganale 99.05 della TDC accolta dalla Corte, tale applicazione concreta compete al giudice a quo.
In conclusione, la ricorrente nella causa 200/84 propone di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht del Baden-Württemberg:
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« 1)
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Ai fini della definizione di oggetto da collezione è irrilevante il carattere particolarmente eccezionale dell'oggetto ossia la caratteristica d'essere una rarità; è invece decisivo il fatto che esso non sia impiegato, consumato o utilizzato secondo la sua destinazione funzionale ma sia destinato in modo durevole ad essere inserito o esposto in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili, vale a dire che sia idoneo ad essere incluso in una collezione formata secondo criteri scientifici e segnatamente in un museo.
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2)
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Un oggetto da collezione riveste un interesse storico ovvero etnografico quando sia idoneo a fornire un contributo alla formazione della storia in un settore specifico, ad esempio quello della costruzione dell'automobile; non è necessario che l'oggetto segni un capitolo dell'evoluzione storica generale di uno o più popoli e rivesta al riguardo un valore rappresentativo. Non è rilevante la produzione in serie dell'oggetto tecnico né il numero degli esemplari ancora esistenti, bensì unicamente il suo valore tecnico-storico ».
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b)
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Secondo la ricorrente nella causa 252/84, la ditta Collector Guns GmbH & Co. KG, il concetto di « storia » non è circoscritto alla storia delle guerre e del potere. Nel senso attuale, sarebbe « storia » tutto quanto attiene allo studio delle manifestazioni dell'attività umana. Nella nozione di storia rientrerebbero segnatamente i singoli settori della storia, e segnatamente la storia della cultura, la storia dell'industria, la storia dell'evoluzione delle tecniche di produzione e la storia generale della tecnica. La ricorrente stima troppo restrittivo considerare come oggetti da collezione d'interesse storico soltanto quelli connessi in modo immediato ad un determinato evento o personaggio storico.
In conclusione, la ricorrente nella causa 252/84 propone di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato:
« Vanno considerati come oggetti da collezione aventi interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 le pistole e le fondine che soddisfino le seguenti condizioni:
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1)
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non devono più essere fabbricate in serie;
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2)
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devono essere dei prodotti originari del periodo in questione e non riproduzioni;
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3)
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devono esistere in pochi esemplari che si possono procurare solo con una certa difficoltà nell'ambito di un commercio particolare ed avere un prezzo notevolmente superiore rispetto al loro valore materiale e funzionale;
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4)
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devono essere idonee ad illustrare l'evoluzione della storia generale, della storia della cultura, della storia dell'industria, della tecnica come anche delle tecniche di produzione nel senso più ampio, fornendo delle cognizioni in merito;
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5)
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rientrano in tale categoria, anche quando non soddisfino i requisiti indicati ai nn. 1-4, i pezzi unici direttamente connessi ad un determinato evento o personaggio storico ».
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e)
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Nella causa 200/84, la Commissione sostiene che nell'interpretare la voce doganale 99.05 della TDC si deve partire dal presupposto che tutti gli oggetti di cui si chiede la classificazione come pezzi da collezione aventi valore storico rientrerebbero « di per sé », in base alle loro caratteristiche materiali, oggettive o funzionali, in altre voci doganali pertinenti nell'ipotesi dell'« uso normale », « regolare », o « comune ». Per motivi attinenti alla sistematica ed alla chiarezza del diritto doganale, la classificazione nella voce 99.05 della TDC verrebbe in considerazione soltanto quando l'oggetto non sia importato o usato conformemente alle sue caratteristiche materiali, oggettive o funzionali ma come oggetto da collezione. Tale ipotesi si verifica, secondo la Commissione, quando un oggetto non venga impiegato, consumato o utilizzato secondo la sua destinazione funzionale bensì destinato in modo durevole ad essere inserito in una collezione di oggetti dello stesso tipo o simili. La questione relativa alle caratteristiche che distinguono un pezzo da collezione da un oggetto destinato all'impiego, al consumo o all'utilizzazione contemplata dalle voci doganali specifiche, non può essere risolta in modo categorico. Criteri oggettivi come l'età, la rarità o l'origine potrebbero costituire degli importanti indizi dell'idoneità all'inserimento in una collezione; alla fine sarebbero tuttavia determinanti taluni elementi soggettivi: il fatto che un oggetto costituisca o possa costituire un pezzo da collezione dipenderebbe unicamente dalla circostanza che esso sia degno d'essere collezionato; questa circostanza deriverebbe a sua volta dall'interesse del collezionista o dei collezionisti.
Fra tutti i possibili interessi dei collezionisti la voce 99.05 della TDC prenderebbe in considerazione soltanto quelli concernenti oggetti per collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche o anatomiche od oggetti aventi un valore storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico. I pezzi da collezione aventi un interesse per la tecnica, la fisica o la chimica non beneficierebbero in quanto tali di un trattamento preferenziale. Perciò essi potrebbero fruire della franchigia doganale soltanto qualora presentino un valore storico o possano essere considerati come antichità ai sensi della voce 99.06 della TDC.
La Commissione indica poi taluni gruppi di oggetti che possono essere addotti come esempi di oggetti d'interesse storico. In primo luogo essa menziona gli oggetti in cui si è materializzata la storia come i documenti storicamente importanti, i protocolli, le lettere, e simili, in secondo luogo quelli provenienti dall'ambiente di personaggi storici, come gli oggetti d'uso o d'interesse personale o gli oggetti caratteristici posseduti da personaggi storici, in terzo luogo quelli che documentano in modo esemplare fasi dello sviluppo storico e segnatamente storico-culturale nonché le correnti culturali e le idee che caratterizzano i periodi storici.
Gli oggetti di natura tecnica come le autovetture potrebbero rientrare nella terza categoria qualora il valore tecnico-storico, che eventualmente potrà essere loro attribuito anche in una fase iniziale, si sia trasformato in un valore storico-culturale. Tuttavia gli oggetti di natura tecnica che sono stati prodotti in serie non potrebbero avere valore storico finché il numero degli esemplari esistenti rimanga considerevole.
Per questi motivi, la Commissione propone di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali proposte dal Finanzgericht del Baden-Württemberg :
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« 1)
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La rarità di un oggetto o la sua idoneità ad essere inserito in una collezione formata secondo criteri scientifici (oggetto da museo) possono costituire importanti indizi del fatto che si tratti di un oggetto da collezione avente interesse storico o etnografico ai sensi della voce 99.05 della TDC; tali caratteristiche non sono tuttavia sufficienti per conferire allo stesso in ogni caso la qualità di oggetto da collezione. Il problema relativo al se un oggetto costituisca un pezzo da collezione d'interesse storico o etnografico va risolto in base al se la collettività rivolga allo stesso un interesse storico o etnografico, conferentegli un valore storico generale oppure etnografico.
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2)
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Un oggetto tecnico prodotto in serie, ad esempio un'automobile, può essere considerato come pezzo da collezione d'interesse storico ai sensi della voce doganale 99.05 della TDC soltanto qualora l'interesse che esso riveste per la storia della tecnica si sia trasformato in un interesse storico-generale. In nessun caso un articolo prodotto in serie può essere considerato come un oggetto da collezione di interesse storico quando sussistano ancora centinaia di esemplari identici ovvero quasi un terzo dell'intera serie. »
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d)
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Per quanto riguarda la causa 252/84, la Commissione osserva che in base al sistema ed alla lettera della TDC le armi andrebbero classificate, alla luce delle loro caratteristiche materiali, nella voce doganale 93.02 (rivoltelle e pistole). Tale classificazione sarebbe indipendente dal se la pistola di cui trattasi sia ancora utilizzabile, né rileverebbe da chi, e per quale scopo essa sia stata importata nel caso singolo. Secondo la Commissione, la voce 99.05 della TDC non è una voce residuale per armi usate ed oggetti di ricordo di qualsiasi tipo, ma esige un'ulteriore caratterizzazione dell'oggetto. Il fatto che le relative importazioni vengano effettuate da commercianti specializzati costituisce un indizio dell'idoneità dell'arma a costituire un pezzo da collezione, ma non può essere considerato sufficiente per conferire all'oggetto una qualità individuale atta a distinguerlo da ogni altro oggetto dello stesso tipo. Ciò sarebbe vero soprattutto per la nozione di « idoneità all'inserimento in una collezione formata secondo criteri scientifici ed in particolare di un museo ». Per la classificazione della pistola nella voce 99.05 della TDC sarebbe invece decisiva la circostanza che alla stessa venga riconosciuto un valore storico individuale, di modo che non possa essere sostituita con un altro oggetto dello stesso tipo. Al riguardo si possono citare, secondo la Commissione, gli oggetti strettamente connessi ad eventi, persone, luoghi storici, come l'arma usata in un attentato famoso o quella posseduta da un personaggio storico. Ai fini di cui trattasi non sarebbe quindi sufficiente che le pistole prodotte in grande serie costituiscano testimonianze tipiche (ma anonime ed interscambiabili) di una determinata epoca o marca.
Dal regolamento n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (
1
), risulterebbe peraltro che ai musei pubblici possono essere concesse franchigie doganali per l'importazione di oggetti destinati all'inserimento nelle loro collezioni. La ragion d'essere di tale normativa non si spiegherebbe qualora l'idoneità all'inserimento in un museo, posta in rilievo dalla finalità dell'importazione, fosse sufficiente ai fini della classificazione dell'oggetto nella voce 99.05 della tariffa doganale comune (esente dai dazi).
La Commissione propone quindi di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato :
« Le pistole e fondine sono “ oggetti da collezione aventi interesse storico ” ai sensi della voce 99.05 della TDC qualora fra esse e determinati avvenimenti o personaggi storici sussista un nesso verificabile in base a caratteristiche obiettive ed in virtù del quale non siano interscambiabili con nessun esemplare dello stesso tipo ».
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