ECLI:EU:C:1985:270•Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 20 giugno 1985. # Procedimento penale a carico di Giacomo Caldana. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura unificata di Torino - Italia. # Preparati pericolosi: etichettatura. # Causa 187/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 20 giugno 1985. # Procedimento penale a carico di Giacomo Caldana. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura unificata di Torino - Italia. # Preparati pericolosi: etichettatura. # Causa 187/84.
ECLI:EU:C:1985:270Eu Cjeu20 giu 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 20 giugno 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
Con ordinanza del 9 ottobre 1984, il pretore di Torino vi chiede di stabilire, a norma dell'art. 177 del trattato « se la direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 79/831/CEE, imponga che debbano essere etichettate — “ conformemente agli artt. da 15 a 18, nonché ai criteri di cui all'allegato VI, e in funzione dei risultati delle prove previste dall'art. 6“, e fatte salve le “disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi previsti in direttive specifiche “— non solo le sostanze in quanto tali, ma pure le sostanze sotto forma di preparati. » La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967 67/548 (GU L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1), già emendata sei volte, riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Si deve dunque stabilire se, nell'attuale stato della normativa comunitaria, l'obbligo di etichettatura viga non solo per le sostanze pericolose, ma anche per i preparati contenenti dette sostanze. |
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2. |
I fatti di cui deve conoscere il giudice a quo sono abbastanza semplici. La Spa Fina italiana, rappresentata legalmente dal sig. Caldana, fabbrica e distribuisce carburanti e lubrificanti. Ispettori del servizio italiano di protezione dell'ambiente prelevavano, durante un controllo, recipienti di olio minerale per veicoli posto in vendita dall'impresa Fina italiana. Dall'analisi dell'olio risultava che vi erano contenuti dei policlorodifenili (in prosieguo: PCB), in percentuali che non superavano i massimi previsti dalla legge per la loro immissione sul mercato. Tuttavia, al Caldana veniva fatto carico di non aver apposto sui recipienti, conformemente al decreto del ministero italiano della sanità 21 maggio 1981, etichette indicanti che l'olio conteneva PCB. Il Caldana veniva denunciato a norma dell'art. 10 della legge italiana 29 maggio 1974, n. 256, che recita: « Il produttore, l'importatore, il distributore, che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge è punito (...) con un'ammenda (...) e nei casi più gravi anche con l'arresto sino a sei mesi. » |
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3. |
Il giudice a quo ha rilevato che in Italia le prassi amministrativa e giudiziaria in materia sono divergenti. Con circolari n. 77 del 18 agosto 1978 e n. 23 del 19 aprile 1982, il ministero italiano della sanità ha specificato che la disciplina « non è applicabile se non alle sostanze e ai particolari preparati espressamente indicati nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 (successivamente sostituito dal decreto ministeriale 25 maggio 1981) », in quanto detti decreti sono stati adottati in esecuzione della legge quadro n. 256 del 29 maggio 1974, a sua volta promulgata in applicazione della direttiva 67/548. Contrariamente a quest'interpretazione restrittiva dell'amministrazione, i giudici penali ritengono in genere che la disciplina summenzionata si applichi non solo alle sostanze e ai preparati espressamente contemplati dalle norme (allegato I del decreto 21 maggio 1981), ma anche ai preparati che contengono dette sostanze. Secondo la Commissione, le leggi e i decreti d'applicazione italiani in questa materia costituiscono una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie. In questo caso, l'esito del procedimento penale pendente in Italia dipenderà dalla soluzione che fornirete alla questione sottopostavi. |
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4. |
Il Caldana, la Commissione e il governo italiano hanno presentato osservazioni, che giungono alla stessa conclusione. La direttiva 67/548, come modificata, disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura solo per le sostanze pericolose immesse sul mercato in quanto tali. Essa riguarderebbe i preparati solo in via derogatoria e soltanto allorché una direttiva relativa ad una categoria particolare di preparati — attualmente ve ne sono tre — vi fa espresso richiamo. Nello stato attuale della legislazione comunitaria, non è prescritta, per i preparati diversi da quelli contemplati dalle direttive specifiche, alcuna etichettatura obbligatoria degli imballaggi. Il Caldana e il governo della Repubblica italiana ritengono che la disciplina, per quel che riguarda l'etichettatura dei preparati pericolosi, abbia un carattere puramente programmatico. La Commissione, dal canto suo, ritiene detta disciplina eccezionale. Essa giudica che, in assenza d'una direttiva che elenchi in modo esauriente i preparati pericolosi, gli Stati membri hanno una libertà limitata circa le esigenze d'etichettatura. Qualunque altro atteggiamento rischierebbe di provocare divergenze tra le legislazioni nazionali, incompatibili con l'armonizzazione voluta dal trattato, o anche un'incoerenza dovuta ad un'etichettatura insufficiente o, al contrario, che contempla rischi inesistenti. |
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5. |
La disciplina comunitaria è stata esposta in modo molto esauriente dalla Commissione. Richiamandomi alle sue osservazioni, ne traccerò schematicamente le grandi linee.
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6. |
Gli oli minerali sono incontestabilmente preparati ai sensi dell'art. 2, n. 1, b), della direttiva 67/548, emendata dalla direttiva 79/831 (art. 1), in quanto sono « miscele o soluzioni composte da due o più sostanze ». È pacifico che la loro percentuale di PCB non supera lo 0,1% e che, di conseguenza, conformemente all'allegato della direttiva del Consiglio 76/769 summenzionata, possono venir messi sul mercato. Resta da determinare in quale modo possano venirvi messi, in altri termini se i PCB ch'essi contengono vadano menzionati sull'etichetta dei recipienti nei quali vengono posti in vendita. Anche se gli oli potessero venir qualificati preparati pericolosi, non risulta che tali preparati rientrino nella sfera d'applicazione della direttiva 67/548 emendata. Infatti,
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7. |
Tuttavia, come ha osservato il giudice a quo, determinati articoli di detta direttiva ricordano sostanze e preparati. L'art. 2, n. 1, b), definisce i preparati. Il n. 2 dello stesso articolo dà una definizione dei criteri di pericolo, che presentano le sostanze e i preparati. L'art. 3 recita: « I principi generali di classificazione e d'etichettatura delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall'allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi previste in direttive specifiche ». (il corsivo è mio). Infine, l'art. 5, n. 1, della direttiva 67/548 dispone che:
Per i motivi esposti qui appresso, risulta che dette norme non estendono genericamente ai preparati la sfera d'applicazione della direttiva.
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8. |
La Commissione si è poi chiesta di quale libertà godrebbero gli Stati membri, o i fabbricanti o l'importatore, di procedere, di loro iniziativa, all'etichettatura degli imballaggi che contengono preparati che possono essere pericolosi. Non esaminerò questo punto, in quanto emerge dal fascicolo che la legislazione italiana non contempla disposizioni di questo tipo; a parte ciò, il giudice a quo non vi ha sottoposto espressamente il problema. |
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9. |
Di conseguenza, propongo di risolvere la questione sollevata dal pretore di Torino come segue: La direttiva 67/548 CEE, emendata dalla direttiva 79/831 CEE, non prescrive che i preparati contenenti una o più sostanze pericolose vengano assoggettati a condizioni tassative d'etichettatura, salvo se detti preparati rientrano nella sfera d'applicazione delle direttive 73/173, 77/728 e 78/631 CEE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate categorie di preparati. |
( *1 ) Traduzione dal francese.
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