ECLI:EU:C:1985:136•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 21 marzo 1985. # Maria Frascogna contro Caisse des dépôts et consignations. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine - Francia. # Previdenza sociale: assegno speciale di vecchiaia. # Causa 157/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 21 marzo 1985. # Maria Frascogna contro Caisse des dépôts et consignations. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine - Francia. # Previdenza sociale: assegno speciale di vecchiaia. # Causa 157/84.
ECLI:EU:C:1985:136Eu Cjeu21 mar 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 21 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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A — |
La causa principale francese che ha dato luogo alla presente domanda di pronunzia pregiudiziale verte sul diritto di una cittadina italiana ad un « assegno speciale di vecchiaia » (allocation speciale de vieillesse). L'attrice, vedova, dal settembre del 1976 vive col figlio, il quale svolge in Francia un'attività dipendente e provvede al suo mantenimento. Essa riceve una pensione di vedova da un ente previdenziale italiano. Dato che questa ammonta solo a FF 1000 al mese, nel 1981 l'attrice chiedeva il sopramenzionato assegno speciale di vecchiaia. Questo le veniva rifiutato il 21 aprile 1982 per il motivo che essa non possedeva il requisito dei quindici anni di residenza in Francia. A questo punto va rilevato che l'assegno speciale viene corrisposto a chi non sia cittadino francese a due condizioni:
Il 10 giugno 1982 l'attrice adiva la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale des Hauts-de-Seine; questa con prowedimen- to 8 dicembre 1983 — pervenuto alla Corte il 20 giugno 1984 — ha sollevato la questione pregiudiziale se le disposizioni dell'accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953 siano attualmente compatibili col regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71. |
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B — |
Ecco il mio parere in proposito: La questione espressamente sollevata dal giudice proponente si potrebbe a rigore risolvere richiamandosi alla sentenza 28 maggio 1974 nella causa 187/73 ( 1 ). In questa è detto quanto segue: « A norma dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 1408/71, questo non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi provvisori europei dell'I 1 dicembre 1953 in materia previdenziale stipulati fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. D'altra parte, l'art. 5 degli accordi provvisori europei dispone che questi non derogano alle disposizioni delle leggi e dei regolamen- ti nazionali, delle convenzioni internazionali o degli accordi bilaterali o multilaterali che risultino più favorevoli agli aventi diritto. Pertanto, l'applicazione del regolamento n. 1408/71 in sostituzione degli accordi provvisori europei nella misura in cui essa risulta più favorevole all'avente diritto, non viola gli obblighi derivanti dagli accordi stessi e quindi non trasgredisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. » Il dispositivo è poi del seguente tenore: « Nella sfera d'applicazione ratione personae il regolamento n. 1408/71 si sostituisce all'accordo provvisorio europeo concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidità ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi I'll dicembre 1953 e contemplato dall'art. 7, n. 1, leu. b), del regolamento, qualora risulti più favorevole dell'avente diritto. » Benché questa massima possa bastare per risolvere la questione espressamente sollevata, non ci si può fermare qui. Nelle osservazioni sottoposte alla Corte la Commissione delle Comunità europee ha infatti dichiarato che appare dubbio che il regolamento n. 1408/71, dato il suo campo d'applicazione ratione personae e ratione materiae, si applichi nel presente caso. A sostegno dei suoi dubbi la Commissione si richiama alla vostra giurisprudenza relativa alla distinzione fra « prestazioni di vecchiaia » a norma dell'art. 4, n. 1 lett. c) e « assistenza sociale« a norma dell'art. 4, n. 4 del regolamento n. 1408/71 ( 2 ). Le prestazioni prime nominate rientrano nel campo d'applicazione del regolamento, mentre le seconde ne esulano. La prestazione destinata a garantire un ulteriore reddito ai titolari di altre prestazioni della previdenza sociale ricadrebbe sotto l'art. 4, n. 1 del regolamento. Viceversa la prestazione fornita esclusivamente a persone estranee al sistema della previdenza sociale rientrerebbe nell'assistenza sociale di cui all'art. 4, n. 4. Ciò varrebbe in particolare per il caso in esame, giacché « l'assegno speciale di vecchiaia » verrebbe versato unicamente a chi non faccia parte di alcun regime previdenziale. A norma dell'art. 2, n. 1 del regolamento n. 1408/71 questo si applica « ai lavoratori ( ... ) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti«. La Commissione rileva tuttavia che si tratta di due gruppi di persone chiaramente distinti, richiamandosi alla vostra sentenza 23 novembre 1976 nella causa 40/76 ( 3 ) nella quale è detto: « Mentre gli appartenenti alla prima categoria (lavoratori) possono far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio, gli appartenenti alla seconda categoria (familiari e superstiti) hanno solo un diritto derivato, acquistato in qualità di familiare o di superstite di un lavoratore, vale a dire di un appartenente alla prima categoria. » La Commissione ne inferisce che il diritto dell'attrice, anche se — ratione materiae — ricadesse sotto il regolamento n. 1408/71, non si potrebbe desumere per essa da detto regolamento, dato che « l'assegno speciale di vecchiaia » costituisce un diritto autonomo, non già un diritto derivato dalla situazione giuridica di un lavoratore migrante (in questo caso: suo figlio). Condivido questo modo di vedere, ma vi propongo di non approfondire la questione dato che il giudice proponente non ha sollevato il problema. Cionondimeno dovreste indicare al giudice proponente quali altre norme del diritto comunitario andrebbero prese in considerazione qualora il giudice nazionale considerasse non pertinente il regolamento n. 1408/71. In proposito posso richiamarmi alla sentenza 12 luglio 1984 nella causa 261/83 ( 4 ), vertente del pari sul rapporto fra il reddito minimo garantito per le persone anziane (nel Belgio) e il regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, nonché il regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. In questa causa, il cui oggetto era analogo a quello della presente, non avete risolto la questione se il regolamento n. 1408/71 andasse applicato, ma avete dichiarato che il reddito minimo per le persone anziane rientrava nella nozione di « vantaggio sociale » di cui all'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68. Dovreste procedere oggi nello stesso modo. |
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C — |
Ciò premesso, vi propongo di risolvere come segue la questione sottopostavi dalla commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine:
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( *1 ) Traduzione dai tedesco.
( 1 ) Odette Callemeyn/Stato belga (Race. 1974, pag. 553).
( 2 ) Sentenza 22 giugno 1972 nella causa 1/72, Riu Frilli/Stato belga (Race. 1972, pag. 457); sentenza 5 maggio 1983 nella causa 139/82, Paola Piscitello/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Race. 1983, pag. 1427).
( 3 ) Slavica Kermaschek/Bundesanstalt für Arbeit (Race. 1976, pag. 1669).
( 4 ) Carmela Castelli/Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), Race. 1984, pag. 3199.
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