ECLI:EU:C:1985:80•Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 14 febbraio 1985. # Claudia De Angelis contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Luogo d'origine. # Causa 144/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 14 febbraio 1985. # Claudia De Angelis contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendente - Luogo d'origine. # Causa 144/84.
ECLI:EU:C:1985:80Eu Cjeu14 feb 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 14 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
La sig.ra Claudia Bautz in De Angelis sottopone al sindacato di codesta Corte la decisione 9 agosto 1983 con cui la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di fissare a Ischia (Italia) il suo luogo d'origine ai sensi degli artt. 7, n. 3, dell'allegato VII dello statuto e 2, n. 2, della decisione 15 luglio 1980 adottata per l'applicazione della prima disposizione. L'art. 7, n. 3, dell'allegato VII dello statuto dispone che « il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi ... ». L'art. 2, n. 2, della decisione 15 luglio 1980 adottata per l'applicazione di tale disposizione stabilisce che « ... si intende:
Qualora i tre criteri di cui alle lettere a), b) e e) non siano riuniti nello stesso luogo, il centro d'interessi del funzionario si considera stabilito nel luogo in cui sono riuniti almeno due dei tre criteri ... ». |
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2. |
La sig.ra Claudia Bautz sposava nel 1969 il sig. Francesco De Angelis. I coniugi risiedevano all'epoca a Ischia. Il 1o aprile 1970 il sig. De Angelis veniva nominato dipendente del Consiglio delle Comunità europee con sede di lavoro a Bruxelles ove i coniugi fissavano la loro nuova residenza. Il 1o dicembre 1982 la sig.ra De Angelis veniva nominata dipendente della Commissione delle Comunità europee con sede di lavoro a Bruxelles. Ľ11 aprile 1983, facendo valere i legami patrimoniali e gli interessi essenziali di natura civica che la vincolavano a Ischia, la sig.ra De Angelis chiedeva alla Commissione di fissare ivi il suo luogo d'origine. Per respingere tale domanda, la Commissione, che non contesta gli « interessi civici » della sig.ra De Angelis, opponeva a quest'ultima il fatto che essa non avrebbe potuto provare l'esistenza di « legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati ». Per decidere il presente ricorso, voi dovrete quindi interpretare la disposizione di cui all'art. 2, n. 2, secondo trattino, lett. b), della precitata decisione 15 luglio 1980. |
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3. |
A sostegno del suo ricorso, la sig.ra De Angelis fa valere:
Chiedendo il rigetto di tale domanda, la Commissione sostiene:
A tali affermazioni la ricorrente replica sostenendo:
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4. |
Il riconoscimento di un luogo d'origine diverso dal luogo d'assunzione offre all'interessato il beneficio delle spese di viaggio, calcolate forfettariamente, dalla sede di servizio al luogo d'origne, dovute nel caso di specie due volte per anno civile in base alla distanza ( 1 ) nonché, per il congedo ordinario usufruito nel luogo d'origine, quello di un supplemento che nella fattispecie sarebbe di cinque giorni per il viaggio ( 2 ). Si comprende di conseguenza che venga esercitato un controllo al fine di accertare il carattere effettivo del luogo d'origine, quindi che criteri per quanto possibile precisi siano diretti a determinarlo. Non si può non constatare che la norma, contemplando a mo' di criterio, « legami patrimoniali rappresentati da beni immobili edificati », non precisa che i legami stessi debbano consistere in un diritto reale del dipendente interessato sul bene di cui trattasi. Si è pertanto indotti a non escludere a priori dal beneficio delle disposizioni di cui č causa chi possa vantare legami patrimoniali in essere sotto forma di un diritto personale. Legami del genere, anche in questa forma, possono rivelare l'esistenza di un nesso permanente che sarà valutato caso per caso. Al riguardo, non si può condividere l'argomento della Commissione secondo cui si rischierebbe così di sfociare in una situazione, « incontrollabile e pertanto inaccettabile », in cui il dipendente, attraverso una semplice locazione, obbligherebbe la Commissione a fissare il suo luogo d'origine in una località di sua scelta. A parte la regola « fraus omnia corrumpit» che consentirebbe di neutralizzare tali artifici, occorre ricordare che il legame immobiliare non può, da solo, determinare il luogo d'origine e che, a questo fine, dev'essere soddisfatta almeno una seconda condizione, di carattere familiare o civico. Il rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta dell'interessata non mi appare pertanto giustificato. |
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5. |
Di conseguenza, concludo nel senso che
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( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Art. 7 c 8 dell'allegato VII dello statuto.
( 2 ) Art. 7, 1o e 3o comma, dell'allegato V dello statuto.
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