ECLI:EU:C:1985:475•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 novembre 1985. # Androniki Vlachou contro Corte dei conti delle Comunità europee. # Dipendenti - Annullamento di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso. # Causa 143/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 novembre 1985. # Androniki Vlachou contro Corte dei conti delle Comunità europee. # Dipendenti - Annullamento di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso. # Causa 143/84.
ECLI:EU:C:1985:475Eu Cjeu28 nov 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARI OTTO LENZ
del 28 novembre 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Il procedimento sul quale oggi prendo posizione ha ad oggetto la decisione della Corte dei conti delle Comunità europee (la convenuta) 25 novembre 1983 ( 1 ), con cui questa nominava il traduttore K. (l'interveniente K.) traduttore principale di grado LA5, nonché la legittimità del concorso che ho portato a questa nomina. Tale decisione ed il concorso che l'ha preceduta sono stati impugnati dalla sig.ra Androniki Vlachou (la ricorrente) che aveva pure partecipato al concorso n. CC/LA/20/82, ma con poco successo.
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1. |
Terminati gli studi universitari nel 1971 e dopo aver svolto un'attività professionale al di fuori delle Comunità, nel 1981, dopo aver superato un concorso, la ricorrente veniva assunta dal Parlamento europeo. Con effetto dal 1o marzo 1981, ella veniva nominata traduttrice in prova col grado LA7, 3o scatto. Con contratto dell'8 dicembre 1981, la ricorrente veniva assunta con effetto dal 1o dicembre 1981, dapprima per un biennio come agente temporaneo nel grado LA5, 2o scatto (revisore) ( 2 ). Alla scadenza di tale contratto, la ricorrente continuava per un altro anno a lavorare come traduttrice di grado LA6, 3o scatto, in forza di un contratto del 25 novembre 1983. Dopo aver superato il concorso interno CC/LA/14/83, ella veniva nominata in prova con effetto dal 1o marzo 1984. In considerazione della preparazione e dell'esperienza professionale, ella veniva inquadrata a norma dell'art. 3, n. 1, della decisione 81/5 della Corte dei conti, 3 dicembre 1981, relativa all'inquadramento dei dipendenti, nel grado LA6, 3o scatto. Il 1o dicembre 1984 ella veniva nominata in ruolo. |
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2. |
Onde coprire uno dei posti della carriera LA5/4 che erano previsti per il gruppo greco del servizio della traduzione, il 26 aprile 1983 la convenuta pubblicava il bando di concorso interno all'istituzione n. CC/LA/20/82 (revisore — traduttore principale) ( 3 ). Si trattava di un « concorso per titoli ed esami ». Il bando diceva — come il bando di concorso n. CC/LA/4/83 — che la nomina sarebbe avvenuta, in linea di principio, nel grado base della carriera, cioè nel grado LA5. Secondo il punto V, n. 2, dello stesso bando, uno dei requisiti per l'ammissione al concorso era « un'esperienza professionale di almeno 6 anni ed un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». La natura dei compiti inerenti al posto era descritta come segue:
La ricorrente partecipava a tale concorso, ma non veniva nominata in quanto si era classificata solo al secondo posto nell'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice. Il 2 giugno 1983 la convenuta pubblicava il bando di concorso interistituzionale n. CC/LA/4/83 inteso a coprire un posto di capogruppo — revisore della carriera LA5/4 ( 4 ). Al punto V, n. 2, di tale bando si parlava come requisito per l'ammissione di una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». La natura dei compiti inerenti al posto da coprire era descritta come segue: « ( ... ) dirigere la sezione di traduzione greca; ( ... ) ». (Seguivano le stesse indicazioni che figuravano nel bando di concorso n. CC/LA/20/82). Dopo che la commissione giudicatrice del concorso n. CC/LA/4/83 aveva dichiarato nella relazione finale che nessuno dei candidati era in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, cioè di una « esperienza professionale di almeno dieci anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire », con lettera 30 settembre 1983 la convenuta comunicava alla ricorrente che la commissione giudicatrice non l'aveva ammessa al concorso. Questa decisione costituisce oggetto della lite nella causa 162/84. |
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3. |
La commissione giudicatrice del concorso n. CC/LA/20/82 si riuniva per la prima volta il 29 giugno 1983. Essa era composta dal caposervizio traduzione della convenuta, da un capo divisione di cittadinanza greca, nonché da un traduttore principale del gruppo di traduzione danese della convenuta (l'interveniente D.), in qualità di terzo membro della commissione giudicatrice designato dal comitato del personale. Nella riunione del 29 giugno 1983, la commissione giudicatrice decideva di ammettere al concorso l'interveniente K. nonché la ricorrente. Essa decideva inoltre, in linea di principio, in base a quali criteri andassero valutati i titoli universitari e l'esperienza professionale dei candidati, e procedeva poi al loro esame concreto. Essa fissava nel contempo la data degli esami e decideva di valersi come assessore per la valutazione delle prove scritte, del capo della sezione greca presso l'ufficio di traduzione a medio e lungo termine della Commissione, che ha sede in Lussemburgo. Dopo lo svolgimento e la valutazione delle prove, la commissione compilava la relazione finale per l'autorità che ha il potere di nomina nonché l'elenco degli idonei nel quale l'interveniente K. figurava al primo posto, con 104 punti, mentre la ricorrente si trovava al secondo posto, con 96 punti. In particolare, la commissione giudicatrice aveva attribuito i seguenti punti per i titoli e gli esami scritti ed orali:
La ricorrente aveva così raggiunto proprio il punteggio minimo (il 60% di 160) necessario, a norma del punto VII del bando di concorso, per l'iscrizione nell'elenco degli idonei. Sotto la firma della relazione finale figura inoltre una postilla firmata dall'interveniente D., nella quale questo esprime il parere che la valutazione della commissione giudicatrice corrisponde al valore rispettivo dei candidati. Il 20 luglio 1983 la convenuta pubblicava l'elenco degli idonei che era stato compilato in esito al concorso n. CC/LA/20/82. Il 17 novembre 1983 la ricorrente presentava alla convenuta una domanda in cui la informava di ritenere che il concorso n. CC/LA/20/82 non si fosse svolto ritualmente e che il risultato del concorso e l'elenco degli idonei fossero invalidi. La ricorrente chiedeva alla convenuta d'invitare la commissione giudicatrice a rendere noti i criteri seguiti nell'attribuire i punti e di esaminare la possibilità di modificare la graduatoria, tenendo in particolare conto della sua ulteriore esperienza professionale di due anni e mezzo. Con decisione 25 novembre 1983 ( 5 ) e in base all'elenco degli idonei compilato dalla commissione giudicatrice in esito al concorso n. CC/LA/20/82, la convenuta nominava l'interveniente K. traduttore principale di grado LA5, 1o scatto, con effetto dal 1o dicembre 1983. Il 17 febbraio 1984 la ricorrente proponeva un reclamo ( 6 ) avverso la decisione della convenuta di nominare l'interveniente K. traduttore principale. A suo parere, questi non possedeva l'esperienza professionale richiesta per essere ammesso al concorso. A parte ciò, la commissione giudicatrice avrebbe trasgredito il principio della parità di trattamento non avendo attribuito alla ricorrente un numero di punti corrispondente all'esperienza professionale, né tenuto debito conto del diploma universitario. Essa sostiene infine che il membro della commissione giudicatrice designato dal comitato del personale (l'interveniente D.) a norma dell'art. 14 dello statuto del personale, avrebbe dovuto astenersi in quanto, all'epoca del concorso, avrebbe avuto « rapporti particolarmente intimi » col suo concorrente (l'interveniente K.). Concludendo, la ricorrente chiedeva alla convenuta di annullare le decisioni della commissione giudicatrice di ammettere l'interveniente K. a concorrere e di iscriverlo nell'elenco degli idonei; in subordine, di modificare la decisione della commissione giudicatrice e di porre la ricorrente al primo posto nell'elenco stesso; di annullare comunque la nomina dell'interveniente K. al posto di traduttore principale. La convenuta respingeva il reclamo con decisione 9 marzo 1984 ( 7 ). Questa si basa in sostanza sulle disposizioni che disciplinano i concorsi, le quali non consentono all'autorità che ha il potere di nomina d'interferire nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice la cui valutazione è sovrana. Secondo la giurisprudenza della Corte, non è d'altronde consentito all'autorità che ha il potere di nomina di scostarsi senza valido motivo dalla graduatoria stabilita dalla commissione giudicatrice. |
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4. |
Le conclusioni delle parti La ricorrente conclude che la Corte voglia:
La convenuta conclude che la Corte voglia:
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5. |
Con ordinanze 14 novembre 1984 la Corte ha ammesso il candidato K. nonché il membro della commissione giudicatrice D. ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta; l'intervento del sig. D. è stato cionondimeno ammesso solo nella parte in cui le sue conclusioni mirano alla reiezione del mezzo della ricorrente secondo cui egli avrebbe trasgredito l'art. 14 dello statuto del personale. |
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6. |
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B.
Nel trattare la presente causa, illustrerò il mio punto di vista subito dopo aver richiamato le censure della ricorrente, le difese della convenuta e le osservazioni dell'interveniente D. Le osservazioni dell'interveniente K. non richiedono un esame particolare dato che il loro contenuto corrisponde a quello delle difese della convenuta.
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1. |
Sulla ricevibilità del ricorso
Risulta del resto dalla giurisprudenza della Corte che le decisioni delle commissioni giudicatrici non sono, in generale, impugnabili in quanto tali; il ricorso deve al contrario essere diretto contro la decisione finale dell'autorità che ha il potere di nomina. Già nella sentenza 14 dicembre 1965 per la causa 21/65 ( 8 ), la Corte ha, infatti, affermato: « In linea di massima, gli atti della commissione esaminatrice non sono impugnabili in quanto tali, giacché la commissione non si identifica con l'autorità che ha il potere di adottare decisioni vincolanti per i dipendenti; si tratta semplicemente di atti preparatori, talché la loro illegittimità può solo essere invocata in occasione di un ricorso contro la decisione che essi hanno preparata; d'altro canto, il ricorrente stesso ha concepito il ricorso in questo senso, giacché egli espone che l'oggetto del ricorso è costituito in modo “ più particolare ” dalla nomina del sig. P.; quindi il ricorso contro tale nomina è ricevibile e le conclusioni con cui si chiede l'annullamento dell'elenco degli idonei devono essere considerate solo come mezzo diretto contro la decisione di nomina ». Gli atti della commissione giudicatrice, che vanno dall'ammissione al concorso fino alla stesura dell'elenco degli idonei, sono quindi in linea di principio degli atti preparatori. Questa conclusione non cozza nemmeno contro la sentenza 9 febbraio 1982 per le cause riunite 316/82 e 40/83 ( 9 ) secondo la quale l'autorità che ha il potere di nomina è in ampia misura vincolata ai risultati dal concorso e deve, in generale, nominare il primo classificato. Come la Corte ha deciso, l'autorità che ha il potere di nomina può certo, per gravi motivi, derogare all'ordine dell'elenco degli idonei, ma deve motivare in modo chiaro e completo una decisione del genere. Quindi, pur se la stesura dell'elenco degli idonei costituisce indubbiamente una certa decisione preliminare, la decisione effettiva spetta cionondimeno all'autorità che ha il potere di nomina, la quale si pronunzia per ultima in merito. L'eccezione d'irricevibilità è quindi infondata. |
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2. |
Il bando di concorso parla di una « esperienza professionale di almeno sei anni ad un livello di responsabilità in relazione col posto da coprire ». Si trattava, come risulta dal bando di concorso, di un posto di revisore — traduttore principale. Il bando non contiene cionondimeno alcuna indicazione su ciò che si deve intendere pei esperienza professionale « ad un livello di responsabilità ». I requisiti per l'ammissione non sono quindi tali che il loro sussistere possa essere accertato mediante il semplice controllo di criteri obiettivi. Era quindi necessario che la commissione giudicatrice, già prima dell'ammissione dei candidati al concorso, determinasse i principi dell'ammissione stessa, per poter decidere in base a tali criteri. Quest'obbligo deriva dalla formulazione, che era necessario completare, del bando di concorso, in relazione all'art. 5 dell'allegato III dello statuto. Secondo l'art. 5, n. 1, dell'allegato III, la commissione giudicatrice deve anzitutto prendere conoscenza solo dei fascicoli dei candidati e determinare l'elenco di quelli che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso. Tuttavia, se detti requisiti non si possono usare direttamente, ma richiedono di essere interpretati dalla commissione giudicatrice, questa, prima di procedere all'ammissione, deve determinare i principi per l'interpretazione dei requisiti per l'ammissione stessa. La commissione giudicatrice, infatti, se non stabilisse tali principi, non sarebbe in grado di compilare poi correttamente l'elenco degli idonei di cui all'art. 5, 6o comma, dell'allegato III allo statuto, che deve essere accompagnato da una relazione motivata. In questo contesto occorre, a mio parere, applicare per analogia l'art. 5, n. 3, dell'allegato III qualora un criterio di ammissione che è necessario completare debba essere valutato dalla commissione giudicatrice. Il verbale della riunione della commissione giudicatrice del 29 giugno 1983 non contiene cionondimeno alcuna indicazione nel senso che la stessa commissione abbia stabilito dei principi per l'interpretazione dei requisiti di ammissione. Vi si dice soltanto che la commissione giudicatrice, previa deliberazione, ha deciso di ammettere al concorso i due candidati. Questo risultato, cioè che la commissione giudicatrice non ha stabilito alcun principio per l'interpretazione dei requisiti d'ammissione quanto meno prima di esaminare i fascicoli dei candidati, trova conferma nelle dichiarazioni fatte dalla convenuta nella fase orale. Essa ha infatti dedotto che il requisito d'ammissione era stato esaminato solo in occasione dell'esame delle due candidature. Partendo dall'idea che, adottando criteri rigorosi, nessuna delle candidature avrebbe potuto esser ammessa, si era stabilito di esigere solo l'esperienza professionale ad un livello di minor responsabilità, cioè quello di traduttore. Questo modo di procedere della commissione giudicatrice non è conforme con l'allegato III dello statuto. Dato che, a mio parere, l'art. 5, 3o comma, va applicato per analogia nel caso di requisiti per l'ammissione che è necessario completare, cioè, come per la valutazione dei titoli, si devono stabilire dei principi ai fini della valutazione stessa, mi richiamo alla sentenza della Corte 14 dicembre 1965 per la causa 21/65 ( 10 ), nella quale la Corte ha affermato: « quindi, non avendo la commissione giudicatrice enunciato i criteri applicati nella valutazione dei titoli, la relazione è priva di un elemento essenziale a sostegno delle proposte ivi contenute; la commissione giudicatrice ha pertanto violato il sesto comma dell'art. 5 dell'allegato III dello statuto ». Queste considerazioni della Corte possono essere interamente trasferite nel presente procedimento. Questo vale pure per il passo seguente della sentenza 14 dicembre 1965: « Le formalità imposte da dette disposizioni devono essere considerate di carattere sostanziale; infatti, la determinazione preventiva dei criteri di valutazione ha lo scopo di garantire che l'esame dei titoli avvenga in modo oggettivo e scevro di arbitrio; d'altro canto, il requisito della relazione « motivata » deve consentire all'autorità che ha il potere di nomina di far prudente impiego della sua libertà di scelta, il che presuppone ch'essa sia informata sia dei criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice, sia dell'applicazione fattane nei confronti dei candidati inclusi nell'elenco degli idonei; le formalità di cui sopra sono previste altresì nell'interesse dei candidati; quindi un'eventuale violazione costituisce una lesione nel senso dell'articolo 91 dello statuto del personale anche nei confronti dei candidati non prescelti ». Emerge chiaramente tanto dal verbale della riunione del 29 giugno 1983, quanto dalle dichiarazioni fatte dalla convenuta nella fase orale, che i succitati criteri non sono stati stabiliti dalla commissione giudicatrice. Quindi, la decisione di ammettere i due candidati al concorso n. CC/LA/20/82 deve già per questo motivo considerarsi illegittima. |
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3. |
Per quanto riguarda la valutazione dell'esperienza professionale, si deve tener per fermo che la commissione giudicatrice ha stabilito qui dei criteri di valutazione generali decidendo di attribuire un massimo di 36 punti, e cioè 6 punti all'anno, per l'esperienza acquistata in seno alle Comunità, nonché 14 punti, cioè 2,3 punti per ciascun anno o 0,2 punti per ciascun mese, per l'esperienza maturata al di fuori delle Comunità. Questi criteri di valutazione sono stati cionondimeno stabiliti non già prima, bensì solo dopo che la commissione giudicatrice aveva preso conoscenza dei fascicoli di candidatura. Ciò aveva lo scopo dichiarato di evitare che l'esperienza professionale notevolmente più lunga che la ricorrente aveva maturato fuori delle Comunità non fosse pienamente tenuta presente. Quello che ho già sostenuto al punto 2, richiamandomi alla sentenza della Corte 14 dicembre 1965 per la causa 21/65, vale qui a maggior ragione: la commissione giudicatrice ha omesso di stabilire prima dell'esame dei titoli i criteri per la loro valutazione. Essa non ha quindi osservato forme sostanziali, giacché « la determinazione preventiva dei criteri di valutazione ha lo scopo di garantire che l'esame dei titoli avvenga in modo oggettivo e scevro di arbitrio » ( 11 ) Al contrario, essa ha determinato i criteri di valutazione allo scopo di danneggiare un determinato candidato. È proprio il contrario di ciò che la Corte ha chiamato l'« esame dei titoli ( ... ) effettuato in modo oggettivo e scevro di arbitrio ». Ci troviamo quindi di fronte ad un altro vizio di procedura, questa volta grave. In contrario non può nemmeno valere l'assunto della convenuta secondo il quale i documenti prodotti dalla ricorrente non erano indiscutibili. Spettava alla commissione giudicatrice accertare il valore dei documenti per decidere se potesse o meno servirsene. Per contro, non era giuridicamente ammissibile accettarli in un primo tempo per sottovalutarli poi con uno scopo ben preciso. |
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4. |
Gli altri errori commessi dalla commissione giudicatrice meritano solo brevi osservazioni. Essi sono descritti qui sopra al punto A 6, lett. c), e riguardano errori nell'esecuzione di semplici operazioni di calcolo. La commissione giudicatrice — della Corte dei conti — quando ha commesso errori di calcolo lo ha fatto quasi esclusivamente a danno della ricorrente. Ricordo ancora fra parentesi che, secondo il bando di concorso, potevano essere attribuiti, tutto sommato, 100 punti per i titoli, mentre solo 60 punti potevano ancora essere ottenuti agli esami propriamente detti. Ora, se la procedura veniva manipolata a detrimento di un determinato candidato fin dalla valutazione dei fascicoli di candidatura, era difficile, se non addirittura impossibile, nella seconda fase degli esami propriamente detti, compensare tale svantaggio. |
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5. |
Prenderò solo sommariamente in esame le altre censure della ricorrente.
Ciò vale, in primo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale sarebbero esistiti rapporti estremamente intimi fra il concorrente K. e il membro della commissione giudicatrice D. (i due intervenienti). Anche ammettendo che taluni indizi di un pregiudizio della commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente possano essere dedotti dal fatto che la ricorrente è stata illegittimamente sfavorita dalla stessa commissione nonché dalla postilla manoscritta che l'interveniente D. ha aggiunto alla relazione finale, tali indizi non consentono cionondimeno di considerare i fatti asseriti dalla ricorrente come provati. La stessa conclusione vale per l'asserita parzialità dell'assessore nei confronti della ricorrente, giacché questa avrebbe partecipato ad una decisione negativa riguardante la sorella dello stesso. I documenti della commissione giudicatrice che possono qui assumere rilevanza, cioè le valutazioni degli esami scritti e orali per i quali l'assessore deve aver esercitato una influenza determinante sugli altri membri della commissione a causa delle sue conoscenze linguistiche, non rivelano una siffatta intenzione di sfavorire la ricorrente. Questa ha pur sempre ottenuto agli esami orali dei risultati complessivi leggermente migliori del concorrente; solo nelle prove scritte essa ha ottenuto un risultato nettamente peggiore. Benché solo due candidati abbiano partecipato a tali prove, la ricorrente non ha comunque preteso che non sia stato preservato l'anonimato delle prove scritte. |
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6. |
È certamente vero che la commissione giudicatrice è indipendente per quanto riguarda la valutazione obiettiva dei titoli e degli esami. Ciò risulta, fra l'altro, dalle sentenze della Corte 9 ottobre 1974 per le cause riunite 112, 144 e 145/73 ( 13 ), 16 marzo 1978 per la causa 7177 ( 14 ) e e 9 febbraio 1984 per le cause riunite 316/82 e 40/83 ( 15 ). Tuttavia, questa indipendenza della commissione giudicatrice verte unicamente sulla valutazione obiettiva dei titoli e delle prove nei termini in cui hanno costituito oggetto delle summenzionate sentenze: controllo dell'idoneità (sentenza 9 ottobre 1974), controllo dell'esperienza pertinente (sentenza 16 marzo 1978) e valutazione della competenza professionale (sentenza 9 febbraio 1984). Orbene, questa indipendenza non dispensa la commissione giudicatrice dall'osservanza delle norme di legge. È quanto l'avvocato generale Gand ha posto in rilievo nelle conclusioni per la causa 23/64 ( 16 ). « È certo che la libertà della commissione giudicatrice trova il proprio limite nell'obbligo cui è tenuta, di rispettare le disposizioni di legge relative al concorso: norme generali, regolamento specifico al concorso che ne disciplini tutti gli aspetti fissando, per esempio, in modo preciso la natura delle prove d'esame, col punteggio attribuito a ciascuna di esse. Al contrario essa è pienamente sovrana quando, nei limiti sopra indicati, procede alla valutazione comparativa dei vari candidati, attribuendo loro dei voti o una classifica ». Questa distinzione fra l'obbligo di attenersi al diritto e il potere discrezionale assume rilevanza per la valutazione dei poteri di cui l'autorità che ha il potere di nomina dispone nei confronti della commissione giudicatrice. Nella succitata sentenza 16 marzo 1978 per la causa 7/77, la Corte ha certo deciso che il reclamo non aveva senso in caso di impugnazione delle decisioni di una commissione giudicatrice, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha i mezzi per modificare dette decisioni. Tuttavia questa massima vale solo nel caso in cui la commissione giudicatrice esprima ritualmente delle valutazioni nell'ambito dei compiti che le sono affidati. Essa non può più valere quando la commissione giudicatrice trasgredisce le norme di legge, giacché essa non è autorizzata a farlo nonostante la sua sostanziale indipendenza. L'autorità che ha il potere di nomina, quindi, non solo è competente, ma è altresì obbligata a vigilare sulla legittimità dei lavori delle commissioni giudicatrici e ad annullarne, se del caso, le decisioni illegittime, purché ne rispetti la sostanziale autonomia per quanto riguarda la valutazione dei titoli e delle prove d'esame. Ciò risponde pure alle esigenze di tutela giuridica adeguata ed effettiva. Non è opportuno obbligare il dipendente leso, in caso di comportamento manifestamente illegittimo d'una commissione giudicatrice, a valersi del ricorso giurisdizionale, che richiede molto più tempo, qualora l'autorità che ha il potere di nomina abbia già la possibilità di accogliere il reclamo dell'interessato a norma dell'art. 90 dello statuto del personale. La convenuta non l'ha cionondimeno fatto nel caso di specie. |
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7. |
Concludendo, va detto che varie decisioni della commissione giudicatrice del concorso n. CC/LA/20/82 erano illegittime, di guisa che la commissione stessa non poteva sottoporre all'autorità che ha il potere di nomina un valido elenco degli idonei accompagnato da una relazione motivata. In mancanza di un elenco degli idonei legittimamente completato, pure la decisione della convenuta in data 25 novembre 1983 di nominare l'interveniente K. al posto di traduttore principale di grado LA5 era illegittima. Essa va quindi annullata. |
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8. |
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tenuto conto del fatto che della decisione che si deve annullare è responsabile la sola convenuta, mi sembra opportuno porre unicamente a suo carico le spese della ricorrente. Di conseguenza, gli intervenienti devono sopportare solo le proprie spese. |
C.
In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
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1) |
la decisione della convenuta in data 25 novembre 1983, n. 3931, di nominare il sig. K. al posto di traduttore principale è annullata. |
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2) |
la convenuta è condannata alle spese, eccettuate quelle degli intervenienti. |
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3) |
gli intervenienti sopporteranno le proprie spese. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Allegato 9 al controricorso.
( 2 ) Allegato 1 al controricorso.
( 3 ) Allegato 7 al ricorso.
( 4 ) Allegato 10 al controricorso.
( 5 ) Allegato 9 al controricorso.
( 6 ) Allegato 9 al ricorso.
( 7 ) Allegato 10 al ricorso.
( 8 ) Sentenza 14 dicembre 1965 nella causa 21/65, Domenico Monna/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 1238.
( 9 ) Sentenzi 9 febbraio 1984 per le cause riunite 316/82 e 40/83, Nelly Kohler/Corte dei conti delle Comunità europee, Racc. 1984, pag. 641.
( 10 ) Sentenza 14 dicrembre 1965 per la causa 21/65, Domenico Monna/Parlamento europeo, Race. 1965, pag. 1239; questa sentenza, che riguardava ancora lo statuto del personale della CEE e della CEEA (regolamenti nn. 31 CEE e 11 CEEA, GU 1962, pag. 1385), può applicarsi allo statuto del personale delle Comunità europee giacche i termini dei rispettivi allegati III sono identici.
( 11 ) Sentenza 14 dicembre 1965 nella causa 21/65, Domenico Monna/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 1238.
( 12 ) Regolamento che istituisce misure particolari e temporanee riguardanti l'assunzione dei dipendenti delle Comunità europee in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità (GU L 78, pag. 1).
( 13 ) Sentenza 9 ottobre 1974 per le cause riunite 112, 144 e 145/73, Anna Maria Campogrande/Commissione delle Comunità europee, Race. 1974, pag. 957.
( 14 ) Sentenza 16 marzo 1978 per la causa 7/77, Bernhard Diether Ritter von Wullerstorff und Urbair/Commissione, Racc. 1978, pag. 769.
( 15 ) Sentenza 9 febbraio 1984 per le cause riunite 316/82 e 40/83, Nelly Kohler/Corte dei conti delle Comunità europee, Race. 1984, pag. 641.
( 16 ) Causa 23/64, Thérèse Vandevyvere/Parlamento europeo, Racc. 1965, pag. 199.
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