ECLI:EU:C:1985:205•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 15 maggio 1985. # Eleni Spachis contro Commissione delle Comunità europee. # Nomina di un dipendente: inquadramento nel grado. # Causa 138/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 15 maggio 1985. # Eleni Spachis contro Commissione delle Comunità europee. # Nomina di un dipendente: inquadramento nel grado. # Causa 138/84.
ECLI:EU:C:1985:205Eu Cjeu15 mag 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARI OTTO LENZ
del 15 maggio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
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A. |
La ricorrente nella causa che viene discussa oggi partecipava con successo al concorso generale COM/A/301 organizzato dalla Commissione e veniva perciò iscritta, nell'agosto 1980, nell'elenco degli idonei stabilito dalla commissione giudicatrice. Essa partecipava poi — e ugualmente con successo — al concorso generale COM/LA/331, anch'esso organizzato dalla Commissione e, nell'ottobre 1981, veniva quindi iscritta dalla commissione giudicatrice nell'elenco degli idonei. A quell'epoca (e più precisamente dal settembre al dicembre 1981) essa prestava servizio come tirocinante presso la Direzione generale XI della Commissione. Poiché a quel tempo le si presentava la possibilità di essere assunta nel servizio traduzione della Commissione, la ricorrente ne approfittava, come poteva fare in ragione della sua partecipazione con esito favorevole al secondo concorso sopra menzionato. Con decisione 25 gennaio 1982 essa veniva nominata traduttrice in prova con effetto dal 14 dicembre 1981 e inquadrata nel grado LA 7, 2o scatto. Successivamente, con decisione 22 settembre 1982, essa veniva nominata in ruolo con tale qualifica con effetto dal 14 settembre 1982. Poco tempo prima veniva pubblicato l'avviso di posto vacante COM/1207/82, relativo ad un posto di amministratore di grado A7/A6 presso la Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo. La ricorrente, che, data la sua precedente esperienza, era interessata più alle funzioni inerenti a tale posto che non all'attività di traduzione, presentava la propria candidatura e, con decisione 13 dicembre 1982 (notificatale, a quanto pare, solo il 6 gennaio 1983), veniva nominata al suddetto posto — il che era reso possibile dalla sua partecipazione al primo dei due concorsi sopra menzionati — con effetto dal 1o dicembre 1982. Il suo inquadramento (A7, 2o scatto) rimaneva invariato; l'anzianità nel grado A7, 2o scatto, veniva fatta decorrere dal 1o dicembre 1981. Secondo la ricorrente, in tale occasione si sarebbe dovuto tener conto, in base alla decisione della Commissione 6 giugno 1973, « relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione », emanata tra l'altro a norma degli artt. 31 e 32 dello statuto del personale, della sua esperienza specifica in campo amministrativo, maturata durante un periodo di più di nove anni e risultata irrilevante all'atto dell'assunzione come traduttrice. Perciò, in data 1o marzo 1983, essa presentava domanda in tal senso all'autorità che ha il potere di nomina, in considerazione dell'esperienza da lei acquisita in campo amministrativo a decorrere dal 1973 (esperienza che veniva dettagliatamente illustrata), chiedeva l'inquadramento nel grado A6. Non avendo ricevuto alcuna risposta (il che è da considerare come silenzio-rifiuto), la ricorrente presentava all'autorità che ha il potere di nomina, in data 29 settembre 1983, un reclamo nel quale sosteneva di nuovo che, data la sua esperienza specifica, essa avrebbe dovuto essere inquadrata nel grado A6, 1o scatto, con anzianità di un anno in tale grado. Questo reclamo veniva respinto espressamente, con provvedimento notificato alla ricorrente in data 23 febbraio 1984 e nel quale si sosteneva che la decisione 13 dicembre 1982 — poiché la ricorrente era già stata nominata in ruolo con una precedente decisione — non doveva essere considerata come una nomina ai sensi degli artt. 31 e 32 dello statuto del personale (perciò la ricorrente non aveva neanche effettuato il periodo di prova). Per tale motivo non era stato possibile, al momento indicato, applicare gli artt. 31 e 32 dello statuto del personale e la decisione adottata dalla Commissione nel 1973 per la loro attuazione. Contro tale provvedimento l'interessata proponeva alla Corte di giustizia, in data 23 maggio 1984, un ricorso con il quale chiedeva l'annullamento della decisione 13 dicembre 1982, nella parte relativa all'inquadramento in A7, 2o scatto, e — per quanto necessario — l'annullamento dell'espresso rigetto del suo reclamo. A sostegno delle sue pretese per dimostrare che nel suo caso deve essere applicato l'art. 3 della decisione della Commissione 6 giugno 1973 (secondo cui si può procedere ad un inquadramento in A6 quando sussiste un'esperienza professionale di almeno otto anni), la ricorrente ha fatto presente che « nomina » ai sensi dell'art. 31 dello statuto del personale indica non solo la prima assunzione, ma anche l'assegnazione ad un posto che comporti l'inizio di una nuova carriera (se a tal fine sono necessarie esperienze specifiche, che non sono state considerate all'atto della prima nomina). Al riguardo, essa ha fatto anche riferimento all'art. 4 dello statuto del personale, dal quale si desumerebbe che la copertura di un posto può avvenire solo a seguito di nomina o promozione. Quando non può essere considerata una promozione — il che si verifica nel caso della ricorrente (in quanto non si trattava del passaggio ad un grado superiore nell'ambito della stessa carriera a seguito di uno scrutinio per merito comparativo di più candidati, ma era invece necessario un concorso a causa del passaggio dal quadro LA alla categoria A), l'assegnazione ad un nuovo posto deve quindi essere considerato una nomina. Inoltre, la ricorrente fa riferimento al principio della parità di trattamento stabilito dall'art. 5, n. 3, dello statuto del personale (secondo cui i funzionari appartenenti a una stessa categoria o a uno stesso grado sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera). Tale principio impone che la ricorrente venga trattata allo stesso modo di altri partecipanti al concorso menzionato per primo, in particolare come i candidati esterni. Se per questi sono decisivi i criteri della decisione del 1973, i quali devono garantire « identiche condizioni d'assunzione e di sviluppo di carriera », ciò deve valere anche per la ricorrente, per la quale, all'atto della sua nomina in ruolo, non aveva potuto essere presa in considerazione l'esperienza specifica da lei maturata e importante per il posto di amministratore. La Commissione non ritiene ineluttabile questa conclusione. A suo parere, la nomina in data 13 dicembre 1982 non può essere considerata una « assunzione » ai sensi dell'art. 27 dello statuto del personale, poiché in quel momento la ricorrente era già dipendente delle Comunità. In realtà gli artt. 31 e 32 dello statuto del personale, nonché la decisione emanata dalla Commissione per la loro attuazione potrebbero essere applicati una sola volta, cioè all'atto della prima assunzione. Non sussiste, pertanto, neanche una violazione del principio della parità di trattamento. Né si può paragonare infatti, la situazione della ricorrente con quella dei candidati esterni, in quanto si deve ravvisare una differenza sostanziale nella circostanza che la ricorrente era già in servizio, il che si manifestava anche nel fatto ch'essa non doveva svolgere un ulteriore periodo di prova. |
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B. |
Su tale controversia vanno fatte a mio parere le seguenti osservazioni.
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C. |
In conclusione, riassumendo, propongo di accogliere la domanda della ricorrente e di annullare, quindi, la decisione 13 dicembre 1982, nella parte relativa all'inquadramento nel grado A7, 2o scatto, nonché di porre le spese di causa a carico della Commissione. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 17/83, Angel Angelicas/Commissione, Race. 1984, pag. 2907.
( 2 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 266/83, Euridiki Samara/Commissione, Race. 1985, pag. 196.
( 3 ) Sentenza 29 gennaio 1985, causa 273/83, Bernard Michel/Commissione, Race. 1985, pag. 354.
( 4 ) Sentenza 29 gennaio 1985, causa 273/83, Bernard Michel/ Commissione, Race. 1985, pag. 354.
( 5 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 266/83, Euridiki Samara/ Commissione, Race. 1985, pag. 196.
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