ECLI:EU:C:1985:106•Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 7 marzo 1985. # Land Niedersachsen contro Hauptzollamt Friedrichshafen. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania. # TDC - Franchigia per strumenti ed apparecchi scientifici: accessori. # Causa 51/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 7 marzo 1985. # Land Niedersachsen contro Hauptzollamt Friedrichshafen. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania. # TDC - Franchigia per strumenti ed apparecchi scientifici: accessori. # Causa 51/84.
ECLI:EU:C:1985:106Eu Cjeu7 mar 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 7 marzo 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
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1. |
Siete chiamati ancora una volta a interpretare il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 184, pag. 1). Nel 1979, il Land Niedersachsen importò dagli Stati Uniti d'America nella Repubblica federale di Germania un campionatore automatico denominato « AS-50 », fabbricato dalla Perkin-Elmer Corporation per impiegarlo, presso l'Istituto di coltura delle piante tropicali e subtropicali, nelle misurazioni realizzate mediante uno spettrofotometro ad assorbimento atomico. Denominato « AAS M 432 », quest'ultimo apparecchio era stato prodotto dalla Bodenseewerk Perkin-Elmer Co. GmbH Überlingen, filiale tedesca dell'impresa americana. Fatti svolgere gli accertamenti del caso. dall'Istituto tecnico di controllo e di formazione doganale di Berlino, l'ufficio doganale principale di Friedrichshafen rifiutò di accordare il beneficio della franchigia all'apparecchio importato. In effetti — così esso motivò il suo provvedimento — lo spettrofotometro era di fabbricazione comunitaria e il campionatore automatico non poteva considerarsi uno strumento scientifico autonomo. Contro questa decisione l'importatore ricorse allora dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg, sostenendo che il campionatore è un accessorio dello spettrofotometro; ma l'ufficio ribatté che accessori possono essere considerati soltanto i prodotti specialmente ideati per l'apparecchio principale e che in quanto tali non possono essere ritenuti uno strumento scientifico autonomo. A questo punto, per chiarire la natura del campionatore, il Finanzgericht chiese una perizia al prof. H. Sternbach del Max-Planck-Institut per la medicina sperimentale. Lo studioso affermò che esso costituisce in senso meccanico e tecnico un accessorio dello spettrofotometro, il cui carattere scientifico è indubbio. Le misure che si prendono con quest'ultimo apparecchio sono molto numerose e il campionatore consente un ingresso regolare delle soluzioni da misurare; svolge dunque un'attività che, se effettuata manualmente, non garantirebbe alle misurazioni l'indispensabile certezza. In altre parole, lo spettrofotometro può funzionare anche senza campionatore; ma, per la specifica funzione che ad esso ha attribuito il fabbricante, il campionatore gli è necessario. Con ordinanza 7 febbraio 1984, il giudice adito sospese il procedimento e, in base all'articolo 177 trattato CEE, vi sottopose i seguenti quesiti pregiudiziali:
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2. |
Tra i detti quesiti non v'è dubbio che centrale sia il terzo: ossia quello inteso a stabilire se il regolamento 1798/75 consenta di ammettere in franchigia gli accessori quando l'apparecchio a cui essi sono destinati non è stato oggetto d'importazione. La sua soluzione, infatti, è logicamente preliminare a quella degli altri, che riguardano il concetto di accessorio; onde, supponendo che ad esso si risponda negativamente, le domande sub 1, 2 e 4 risulterebbero superate o prive d'interesse. Ebbene, la risposta alla terza domanda non può essere che- negativa. Sul punto soccorre la vostra sentenza 15 novembre 1984 (causa 236/83, Universität Hamburg/Hauptzollamt München-West, Race. 1984, pag. 3849) che ha risolto un problema identico. Richiesti di chiarire i termini « strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia » (articolo 3, paragrafo 2, regolamento 1798/75) proprio rispetto al regime doganale degli elementi destinati ad installazioni scientifiche costruite nella Comunità, avete infatti risposto che essi « doivent être interprétés en ce sens que des éléments, pièces de rechange et accessoires peuvent être importés en franchise à la condition d'être destinés à des instruments ou appareils scientifiques qui bénéficient eux-mêmes ou ont bénéficié de la franchise ( ... ). Cette franchise ne saurait, par contre, être accordée lorsque les éléments sont destinés à être incorporés dans une installation scientifique construite dans la Communauté » (punto 28; il corsivo è mio). Questo vostro giudizio può apparire illogico ed anche iniquo perché privilegia chi importa strumenti scientifici « completi » e penalizza chi si approvvigiona sul mercato comunitario ricorrendo all'importazione per le sole parti che tale mercato non offre. La sentenza citata lo giustifica nei seguenti termini: « ( ... ) dans un cas où il apparaît que l'industrie communautaire est capable de construire l'ensemble d'une installation scientifique, à l'exception de certaines pièces ( ... ), l'octroi de la franchise ( ... ) en faveur d'éléments de valeur élevée, loin de servir au progrès technologique de la Communauté, pourrait être, au contraire, une incitation à laisser en dehors de la Communauté des fabrications intéressantes au point de vue scientifique et technique. Dans cette perspective, le refus de la franchise peut donc créer une incitation utile en vue d'obtenir le transfert de telles activités dans la Communauté » (punto 27). Dunque, logica ed equità, da una parte, interesse generale, dall'altra. Il dilemma è antico come il diritto e voi l'avete sciolto optando per l'interesse della Comunità, qui nella forma del suo sviluppo tecnologico. Se la Comunità fosse, come gli stati che la compongono, un edificio compiuto e robusto potrei aver dubbi su questa scelta; ma poiché tale essa non è, poiché il suo interesse ha pochi difensori e quei pochi meno armati dei loro avversari, plaudo toto corde alla linea che avete adottato. |
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3. |
Per le considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel modo che segue al terzo quesito posto dal Finanzgericht Baden-Württemberg con ordinanza 7 febbraio 1984 nella causa fra il Land Niedersachsen e lo Hauptzollamt Friedrichshafen. I termini « strumenti e apparecchi scientifici ammissibili essi stessi in franchigia » (articolo 3, paragrafo 2, regolamento 1798/75) devono essere interpretati nel senso che gli accessori sono importabili in franchigia a condizione di essere destinati ad apparecchi che di essa beneficiano o abbiano beneficiato. Per contro, la franchigia non può essere concessa se l'accessorio è destinato ad un apparecchio costruito nella Comunità. Tenuto conto di questa risposta, propongo alla Corte di non pronunciarsi sulle restanti domande. |
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