ECLI:EU:C:1985:90•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 febbraio 1985. # SpA Fragd contro Amministrazione delle finanze dello Stato. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile di Venezia - Italia. # Importi compensativi monetari sui prodotti derivati dal mais: validità di un regolamento. # Causa 33/84.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 28 febbraio 1985. # SpA Fragd contro Amministrazione delle finanze dello Stato. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile di Venezia - Italia. # Importi compensativi monetari sui prodotti derivati dal mais: validità di un regolamento. # Causa 33/84.
ECLI:EU:C:1985:90Eu Cjeu28 feb 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 28 febbraio 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Nella prima causa, in merito alla quale presento oggi le mie conclusioni, si tratta della validità di un regolamento comunitario in cui è stato stabilito, fra l'altro, l'importo compensativo monetario sul glucosio in polvere (destrosio) ricavato dal mais della voce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune.
Nell'ordinanza di rinvio viene menzionato il regolamento 19 giugno 1980, n. 1541 (GU 1980, L 156, pag. 1, 2, 5 e 6); la Commissione ha però dimostrato — e l'attrice nel procedimento principale ha concordato con essa — che è più corretto far riferimento al regolamento n. 2140/79 (GU 1979, L 247, pagg. 1 e segg.) in cui — come risulta dall'art. 1 del regolamento n. 1541/80 — quest'ultimo regolamento ha sostituito la colonna « Italia » dell'allegato I.
Detto regolamento veniva applicato quando — nel periodo compreso fra il 7 e I'11 luglio 1980 — l'attrice nella causa principale, che trasforma prodotti agricoli, esportava, nell'ambito del commercio intracomunitário, il prodotto in precedenza menzionato nella Repubblica federale di Germania. In tale occasione — essendo l'Italia un cosiddetto paese a moneta debole — l'esportatore doveva pagare importi compensativi monetari.
L'attrice ritiene che l'importo compensativo monetario fosse maggiore del dovuto del 14% circa; infatti, il precitato regolamento si sarebbe basato, per la fissazione degli importi compensativi monetari per prodotti derivati dal mais, sul prezzo d'intervento del mais senza tener conto della restituzione che viene concessa alla produzione di amido di mais e che ha come conseguenza una diminuzione del prezzo della materia prima. L'inesattezza di tale tesi è stata effettivamente accertata dalla Corte già per quel che riguarda un precedente regolamento (il regolamento n. 652/76) nella sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79 ( 1 ), di cui chiaramente l'attrice ha avuto conoscenza.
Quest'ultima pertanto adiva il tribunale di Venezia chiedendo il rimborso degli importi compensativi monetari riscossi in eccesso in violazione del regolamento n. 974/71. Il tribunale adito riteneva che la tesi dell'attrice non fosse infondata. Con ordinanza 24 novembre 1983 esso sospendeva quindi il giudizio e proponeva, a norma dell'art. 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale:
« Se il regolamento della Commissione CEE n. 1541/80 del 19.6.1980 sia valido per la parte in cui fissa gli importi compensativi monetari (ICM) per i prodotti oggetto delle esportazioni per cui è causa (glucosio in polvere o destrosio), contraddistinti sotto la voce doganale 17.02 B II a), in Lit. 29612 per tonnellata, dato che nel calcolo di tali ICM si è fatto riferimento al prezzo d'intervento del mais senza tenere conto della restituzione alla produzione dell'amido di mais, seguendo un criterio già oggetto di censura della Corte con sentenza 15.10.1980 resa nella causa 145/79 ».
B. Il mio parere in proposito è il seguente.
|
1. |
L'unica questione proposta dal tribunale non presenta chiaramente alcuna difficoltà. Come già ricordato, esiste una giurisprudenza univoca sul problema se nel calcolo degli importi compensativi monetari per i prodotti derivati dal mais e dall'amido di mais ci si possa basare sul prezzo d'intervento del mais ovvero — in quanto si tratti di commercio intracomunitário — vada dedotta la restituzione alla produzione. L'esattezza di questa giurisprudenza non è stata messa in discussione da nessuno ed anche il giudice del rinvio non ha formulato critiche in proposito. E quindi certo che non sono legittimi gli importi compensativi monetari per prodotti derivati che siano stati calcolati in base ai prezzi d'intervento non diminuiti della restituzione alla produzione. Lo stesso deve quindi valere per il regolamento ora in esame che ha parimenti adottato — come la Commissione ammette senz'altro — il suddetto metodo di calcolo. Si può persino affermare che ora non è assolutamente necessario accertare l'invalidità del regolamento oggetto della presente controversia poiché ciò già risulta — per lo meno tacitamente — dalla sentenza 15 ottobre 1980, in causa 145/79 ( 2 ). A questo proposito è importante il fatto che — anche se nella predetta controversia si trattava di amido di mais (e quindi non di glucosio) — è stato censurato in via generale il calcolo degli importi compensativi monetari per prodotti derivati dal mais (« amido di granoturco e suoi derivati » — punto 16 della motivazione della sentenza), in cui assume rilevanza la restituzione alla produzione. Inoltre, per lo stesso motivo non è stato annullato solo il regolamento n. 652/76, che all' epoca veniva in rilievo; oltre a ciò, il punto 49 della motivazione della sentenza recita: « la stessa conclusione s'impone per quanto concerne la validità dei successivi regolamenti della Commissione aventi ad oggetto la determinazione o la modifica degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti di cui al paragrafo precedente ». Veniva pertanto compreso anche il regolamento n. 2140/79 (come modificato dal regolamento 19 giugno 1980, n. 1541/80), già in vigore all'epoca della pronuncia della sentenza. Infatti, esso sostituiva un precedente regolamento (il regolamento n. 1367/79), e appare un ininterrotto collegamento tramite successivi regolamenti sino al regolamento n. 527/76, il quale a sua volta è stato integrato dal precitato regolamento n. 652/76. Nella presente controversia sarebbe quindi sufficiente dichiarare che l'invalidità del regolamento preso in considerazione dal giudice italiano risulta già in base alla sentenza in causa 145/79 1. Tuttavia, anche nell'interesse della certezza e della chiarezza del diritto — poiché all'epoca il dispositivo della sentenza non aveva fatto espresso riferimento al regolamento attualmente in esame ed al prodotto di cui è causa — è certamente corretto che nel dispositivo della sentenza venga ora espressamente dichiarato che il regolamento n. 2140/79 (come modificato dal regolamento n. 1541/80) va considerato invalido per i precitati motivi. Non è effettivamente necessario svolgere ora altre osservazioni in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale in base alla sua formulazione ed alla sua motivazione. |
|
2. |
Nel corso del procedimento è stato tuttavia trattato inoltre approfonditamente (e per l'attrice si può dire: soprattutto) il problema degli effetti della dichiarazione d'invalidità. Anche se esso non è stato sollevato espressamente dal giudice nazionale (chiaramente perché esso tende, come altri giudici, malgrado quanto constatato nella sentenza 145/79 ( 3 ), della quale mi occuperò fra poco, a decidere autonomamente sulla domanda di rimborso e quindi a trarre le conseguenze a suo avviso necessarie dalla dichiarazione d'invalidità), non si dovrebbe tuttavia semplicemente passare sotto silenzio tale problema. Quest'ultimo viene infatti in rilievo — in base a questioni espressamente sollevate — anche nelle cause 39/84 ( 4 ) e 46/84 ( 5 ), contemporaneamente trattate, e ove al riguardo si pervenga a conclusioni espresse, le stesse devono naturalmente valere anche per il caso presente.
|
C.
Riassumendo, propongo pertanto che la questione sollevata dal tribunale di Venezia venga risolta nel senso che il regolamento n. 2140/79, come modificato dal regolamento n. 1541/80, è invalido nella misura in cui gli importi compensativi monetari per il glucosio in polvere o destrosio di cui alla voce tariffaria 17.02 B II a) sono stati fissati in base al prezzo d'intervento per il mais non diminuito della restituzione alla produzione concessa ai prodotti derivati dal mais.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, S.A. Roquette Frères contro Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 2 ) Semenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, S.A. Roquette Frères contro Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 3 ) Sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, S.A. Roquette Frères contro Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 4 ) Causa 39/84, Maizena GmbH e a. contro Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, ancora pendente.
( 5 ) Causa 46/84, ditta Nordgetreide GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, ancora pendente.
( 6 ) Sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, S.A. Roquette Frères contro Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 7 ) Causa 112/83, Société des produits de maïs SA contro M. le Directeur général des douanes et droits indirects, Racc. 1985, pag. 732.
( 8 ) Sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, SA. Roqueltc Frcrcs contro Stato francese, Race. 1980, pag. 2917.
( 9 ) Sentenza 17 febbraio 1976 in causa 43/75 — Gabrielle Defrenne contro S.A. Sabena, Race. 1976, pag. 455.
( 10 ) Causa 112/S3, Société des produits de maïs SA contro M. le Directeur général des douanes et droits indirects, Race, 1985, pag. 732.
( 11 ) Sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, S.A. Roquette Frères contro Stato francese, Racc. 1980, pag. 2917.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.