ECLI:EU:C:1984:239•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 luglio 1984. # SARL Prodest contro Caisse primaire d'assurance maladie di Parigi. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - Francia. # Libera circolazione dei lavoratori - Attività esercitate fuori della Comunità. # Causa 237/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 luglio 1984. # SARL Prodest contro Caisse primaire d'assurance maladie di Parigi. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - Francia. # Libera circolazione dei lavoratori - Attività esercitate fuori della Comunità. # Causa 237/83.
ECLI:EU:C:1984:239Eu Cjeu4 lug 1984
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
DEL 4 LUGLIO 1984 ( 1 )
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Indice |
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A — Antefatti e procedimento |
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Questione pregiudiziale |
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B — Esame |
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1. Interpretazione del principio della libera circolazione dei lavoratori |
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2. Fondamenta giuridiche |
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3. Giurisprudenza della Corte |
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a) Walrave 36/74 |
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b) Bozzone 87/76 |
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4. Sugli effetti all'interno della Comunità della disparità di trattamento fra cittadini e stranieri nei contratti per la fornitura di personale straniero |
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5. Effetti dell'obbligo di parità di trattamento |
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C — Conclusioni finali |
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
L'attrice nella causa dalla quale è scaturita l'odierna questione pregiudiziale è un'impresa francese che mette temporaneamente a disposizione di altre imprese i propri dipendenti (imprese che forniscono personale temporaneo). Tra i suoi dipendenti iscritti alla previdenza sociale francese vi è anche il sig. Michel van Robaeys, cittadino belga, residente nel Belgio al momento dell'assunzione. Allorché questi, nel giugno del 1981, era inviato in Nigeria per un certo periodo, l'attrice chiedeva che venisse conservata la sua iscrizione all'ente previdenziale francese. La Caisse primaire d'assurance maladie di Parigi, convenuta nella causa principale, respingeva la richiesta. Il rifiuto era basato sull'art. 39, 2° comma, della legge 3 gennaio 1972, poi trasformata in art. L 341-3, 3° comma del Code du travail, il quale recita:
«Salvo accordi internazionali, è vietato all'impresa che fornisca personale temporaneo mettere a disposizione di chiunque lavoratori stranieri se la prestazione di lavoro deve effettuarsi fuori dal territorio francese».
Poiché questo orientamento veniva confermato dalla competente commission de recours gracieux, la ditta Prodest ha impugnato il provvedimento dinanzi alla commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
Per sostenere il suo assunto, secondo cui il van Robaeys doveva continuare ad essere iscritto all'ente previdenziale francese, essa si è richiamata ad un accordo stipulato dalla Francia con una nazione che l'attrice riteneva fosse la Nigeria (mentre in realtà è il Niger) il 28 marzo 1973, accordo pubblicato mediante decreto del 6 febbraio 1975, il cui art. 5 dispone quanto segue:
«Les travailleurs qui, étant occupés habituellement sur le territoire de l'une des Parties contractantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, sont détachés sur le territoire de l'autre Partie contractante afin d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de ladite entreprise, demeurent soumis à la legislation de cette première Partie comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, à condition que la durée prévisible du travail qu'ils doivent effectuer n'excède pas un an.
...»
Essa si è inoltre richiamata al principio della parità di trattamento, indipendentemente dalla nazionalità, di cui i lavoratori devono fruire in forza del diritto comunitario nonché della parità di accesso all'occupazione. In particolare essa ha sostenuto, invocando il regolamento n. 1612/68 relativo alla libertà di circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU L 257, pagg. 2 e seg.), che i cittadini degli stati membri della Communità in Francia non devono essere considerati stranieri, bensì essere equiparati ai lavoratori francesi e quindi, per quel che riguarda l'occupazione di lavoratori stranieri, non aveva più valore per i lavoratori degli stati membri la limitazione stabilita dall'art. 39 della legge francese del 3 giugno 1972; perciò non si poteva negare l'iscrizione all'ente previdenziale francese a causa dell'attività svolta in un territorio extraeuropeo, giacché altrimenti detti lavoratori sarebbero del tutto privi di previdenza sociale.
Sotto questo profilo, il giudice adito deve risolvere un problema d'interpretazione del diritto comunitario. Quindi, con sentenza interlocutoria 3 giugno 1983 questi ha sospeso il giudizio e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia in via pregiudiziale la seguente questione:
«Se un assicurato, cittadino di un paese membro della Comunità europea, dipendente di un'impresa francese residente in Francia, a norma del regolamento n. 1612/68/CEE abbia diritto alla conservazione dell'iscrizione al regime generale previdenziale francese per la durata del trasferimento in Nigeria e se in questo caso si debba non tener conto della restrizione di cui all'art. 39, n. 2 della legge 3 gennaio 1972, trasformata nell'art. L 341-3 n. 3 del Code du travail».
Su questo tema, nel procedimento dinanzi a questa Corte la Caisse convenuta si è limitata a richiamarsi agli argomenti svolti dinanzi al giudice francese, vale a dire che la conservazione dell'iscrizione del van Robaeys all'ente previdenziale francese è stata negata a ragione in forza della norma francese summenzionata. La circolare che essa ha emanato nel marzo 1976 circa la riserva contenuta nell'art. L 341-1 del Code du travail per quel che riguarda il diritto comunitario esulerebbe dal presente caso, poiché si riferisce solo alle attività svolte nella Comunità, non a quelle svolte fuori di essa.
La Commissione ha invece esposto ampiamente per iscritto il proprio punto di vista. Essa è giunta alla conclusione che il divieto di discriminare i lavoratori della Comunità a causa della cittadinanza, divieto sancito dal regolamento n. 1612/68, vale anche per i cittadini di uno stato membro che abbiano un rapporto di lavoro con un'impresa stabilita in un altro stato membro e debbano svolgere la loro attività fuori dalla Comunità.
Questo modo di vedere è stato condiviso all'udienza dal rappresentante della ditta Prodest il quale ha inoltre dichiarato che per il van Robaeys, durante la permanenza in Nigeria, hanno continuato ad essere versati contributi alla previdenza sociale francese.
B —
Mi pare assolutamente convincente quanto è stato esposto a sostegno di questa tesi. Propongo quindi che la Corte segua questa linea nel pronunciarsi sulla questione sottopostale.
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1. |
Anzitutto bisogna ricordare che si deve interpretare l'importante principio della libertà di circolazione, vale a dire un diritto fondamentale dei cittadini comunitari, il quale — secondo quanto è stato affermato nella sentenza 167/73 (Race. 1974, pag. 372 nn. 45-47 ( 2 )) — costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità. Per questo motivo lo si deve interpretare in modo da garantirne appieno l'efficacia. Solo in questo modo ci atterremo alla linea seguita dalla giurisprudenza relativa al regolamento n. 1612/68, secondo la quale il principio della parità di trattamento deve servire alla più ampia possibile compenetrazione dei lavoratori nei paesi della Comunità (sentenza 32/75 ( 3 )). |
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2. |
È vero che — come ha esaurientemente dimostrato la Commissione — né le norme del trattato (artt. 48 e 49) né il diritto derivato (regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità; direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica; direttiva 68/360, relativa alla soppressione delle restrizioni del trasferimento e del soggiorno per i lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie nell'ambito della Comunità; regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno stato membro dopo aver occupato un impiego, e direttiva 5 marzo 1962, relativa al libero accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare) consentono di definire con precisione i limiti della sfera d'applicazione del principio della libera'circolazione dei lavoratori e in particolare permettono di stabilire se detto principio valga anche qualora l'impresa stabilita nella Comunità debba svolgere un'attività fuori dalla Comunità stessa. Si deve però ammettere che nelle norme esaminate l'esercizio dell'attività non costituisce l'unico criterio di riferimento; può avere importanza anche il luogo in cui è stato stipulato il contratto di lavoro e spesso ha rilievo il libero accesso ad una attività e al mercato del lavoro (come ad esempio nell'art. 1 del regolamento 1612/68 e nella direttiva 68/360). In particolare è significativo il fatto che se ne parli nella direttiva 5 marzo 1962 per quel che riguarda determinate attività nel settore Euratom, che per loro natura — esse sono elencate nell'allegato della direttiva — possono essere svolte unicamente fuori dalla Comunità. |
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3. |
Particolarmente interessante per la valutazione della questione sottopostaci sono alcune sentenze della Corte da un lato sulla portata del principio della libertà di circolazione dei lavoratori in quanto tale, e dall'altro su altre norme di carattere previdenziale, destinate parimenti a servire all'attuazione di questo principio.
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4. |
Nella presente fattispecie mi pare senz'altro evidente — e con ciò mi ricollego alle considerazioni della sentenza 36/74 ( 6 ) — che la disapplicazione dei principi di diritto comunitario (cioè l'accettazione di una disparità di trattamento fra cittadini francesi, da una parte, e cittadini di altri stati membri, dall'altra, in forza dell'art. 39, 2° comma, della legge 3. 1. 1972) avrebbe favorevoli riflessi sul mercato del lavoro e sull'occupazione nella Comunità. Ciò potrebbe implicare che i cittadini di altri stati membri non vengano assunti dalle imprese di lavoro temporaneo francesi, che svolgono essenzialmente la loro attività in paesi terzi, il che non solo potrebbe avere ripercussioni negative sulla carriera professionale dei lavoratori, ma implicherebbe inoltre che dette imprese francesi di lavoro temporaneo, le quali devono del pari fruire del principio della libera circolazione dei lavoratori, rinuncino, in determinati casi al personale più qualificato. Ciò potrebbe ancora far sì che lavoratori di altri stati membri — qualora non potessero fruire del principio della parità di trattamento in caso di impiego nei paesi terzi — si troverebbero assunti a condizioni meno favorevoli e che da ciò derivano ulteriori effetti negativi per l'occupazione di lavoratori francesi. Ora, in proposito bisogna ricordare che il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori degli altri stati membri a motivo della cittadinanza — stando alle sentenze 167/73 Racc. 1974 pag. 372 ( 7 ) — ha pure lo scopo «di garantire che i cittadini dello stato considerato non subiscano le conseguenze sfavorevoli che potrebbero risultare dall'offerta o dall'accettazione ... di condizioni d'impiego o di retribuzione meno vantaggiose di quelle contemplate dal proprio diritto nazionale» (nn. 45-47). Infine (come giustamente osserva la Commissione) non si deve nemmeno dimenticare che, qualora l'applicazione dei principi del diritto comunitario dipendesse dal luogo in cui viene svolta l'attività, senza che si tenga conto di altri fattori, ne conseguirebbe una notevole incertezza giuridica, alla quale sarebbe difficile ovviare data la cresente mobilità della moderna vita economica. |
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5. |
Si deve quindi effettivamente concordare con la Commissione nel ritenere che i rapporti di lavoro che sono sorti nella Comunità vanno considerati come un tutto unico e si può parlare di un'effettiva parità di trattamento solo se essa vale per l'attività nel suo complesso. L'applicazione del principio della parità di trattamento nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori non può quindi certo venire esclusa in un caso nel quale il cittadino di uno stato membro abbia stipulato un contratto di lavoro con un'impresa di un altro stato membro e secondo il diritto in questo vigente, anche se l'attività ad esso inerente si deve svolgere in un territorio extracomunitario. Ciò significa che il rifiuto di conservare l'iscrizione all'ente previdenziale francese, nel caso del van Robaeys, non si può basare sull'art. L 341-3, n. 3, del Code du travail. Ciò significa inoltre — poiché il regolamento 1408/71 non contiene norme circa l'iscrizione alla previdenza sociale per attività svolte fuori dalla Comunità — che sotto questo aspetto il diritto nazionale, completato dal principio della parità di trattamento, deve offrire la soluzione adeguata. Nel nostro caso (poiché non si deve tener conto della convenzione col Niger e quindi dell'art. L 768 della legge francese in materia previdenziale) si può prendere in considerazione solo l'art. L 769, a norma del quale i lavoratori inviati temporaneamente all'estero rimangono soggetti alla previdenza sociale francese se il datore di lavoro si impegna a versare i relativi contributi. |
C —
Propongo perciò di risolvere come segue la questione sollevata dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole :
L'applicazione del principio della parità di trattamento vigente a norma del diritto comunitario nel settore della libera circolazione dei lavoratori non è esclusa nel caso in cui il cittadino di uno stato membro ha un rapporto di lavoro con un'impresa stabilita in un altro stato membro, anche se l'attività remunerata non deve venir svolta nella Comunità, ma in un territorio extracomunitario. La norma nazionale non conforme a questo principio va quindi disapplicata. La conservazione all'iscrizione alla previdenza sociale non può quindi venire negata in ossequio a norme di questo tipo, che pongono in non cale il principio della parità di trattamento.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 4. 4. 1974, causa 167/73, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, Racc. 1974, pagg. 359, 372.
( 3 ) Sentenza 30. 9. 1975 nella causa 32/75, Anita Cristini/ Société nationale des chemin de fer français, Racc. 1975, pag. 1085.
( 4 ) Sentenza 12. 12. 1974 nella causa 36/74, B. N. O. Walrave, L. J. N. Koch/Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federacion española ciclismo — Race. 1974, pagg. 1405, 1418.
( 5 ) Sentenza 31. 3. 1977 nella causa 87/76 Walter Bozzone/Office de sécurité sociale d'Outre-Mer, Racc. 1977, pagg. 687, 695.
( 6 ) Sentenza 12. 12. 1974 nella causa 36/74, B. N. O. Walrave, L. J. N. Koch/Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wieiren Unie e Federación española ciclismo — Race. 1974, pagg. 1405, 1418.
( 7 ) Semenza 4. 4. 1974, causa 167/73, Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese, Racc. 1974, pagg. 359, 372.
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