ECLI:EU:C:1985:231•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 giugno 1985. # Windsurfing International Inc contro Commissione delle Comunità europee. # Accordi contrastanti con l'art. 85 del trattato CEE. # Causa 193/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 giugno 1985. # Windsurfing International Inc contro Commissione delle Comunità europee. # Accordi contrastanti con l'art. 85 del trattato CEE. # Causa 193/83.
ECLI:EU:C:1985:231Eu Cjeu4 giu 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 4 giugno 1985 ( *1 )
Indice
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A — Gli antefatti |
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B — Valutazione |
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I — Osservazioni preliminari |
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1. L'inchiesta del Bundeskartellamt tedesco (Ufficio federale per le intese) |
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2. La portata del brevetto tedesco |
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a) Le cause dinanzi ai giudici tedeschi |
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b) La valutazione della portata del brevetto |
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aa) La decisione 31 marzo 1978 del Bundespatentamt (Ufficio federale dei brevetti) |
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bb) La decisione 28 novembre 1979 del Bundespatentgericht |
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cc) La sentenza 13 gennaio 1983 dell'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera |
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dd) Conclusione: il brevetto tedesco non ricomprende lo scafo |
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3. Se esistessero mercati distinti per le tavole a vela complete e per le parti |
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a) Esistenza di detti mercati |
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b) Loro ampiezza |
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e) Conclusione: esisteva in certa misura un mercato delle parti |
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II — Valutazione degli accordi di licenza alla luce dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE (con esclusione del requisito del pregiudizio per il commercio intracomunitário) |
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1. La riserva dell'autorizzazione per gli scafi (art. 1 n. 1, punto 1) |
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a) Gli accordi |
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b) Conclusione : la libertà d'azione dei licenziatari era limitata |
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e) Gli argomenti della ricorrente |
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d) Valutazione |
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aa) Controlli di qualità |
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bb) Garanzia di una « sufficiente diversificazione » |
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ce) Promozione del mercato, lotta contro le violazioni del brevetto |
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e) Conclusione: la decisione della Commissione è da condividere |
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2. Divieto di vendita delle parti (art. 1, n. 1, punto 2) |
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a) Gli accordi |
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b) Vincoli imposti ai licenziatari |
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e) Valutazione |
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aa) Se fosse possibile modificare i contratti |
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bb) Se il divieto fosse applicato elasticamente |
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ce) Lotta contro le contraffazioni del brevetto |
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d) Conclusione: la decisione della Commissione è da condividere |
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3. Calcolo dei canoni in base al prezzo di vendita del prodotto completo |
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a) Gli argomenti della Commissione |
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b) Gli argomenti della ricorrente |
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aa) Nella vendita delle parti era determinante il loro valore |
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bb) La vendita dei prodotti completi non era ostacolata |
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ce) Inammissibilità dei canoni di licenza sulle vendite degli scafi |
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e) Conclusione: la decisione della Commissione è condivisibile solo in parte |
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4. La dicitura « Su licenza della Hoyle Schweitzer o della WSI » apposta sugli scafi (art. 1, n. 1, punto 4) |
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a) Non concerne la Shark e la Ostermann |
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b) Se il commercio ne risultasse limitato |
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e) La tesi della ricorrente |
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5. La clausola di non contestazione dei marchi (art. 1, n. 1, punto 5) |
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a) Non riguarda la Shark e la Ostermann |
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b) Gli argomenti della ricorrente |
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e) Se le vendite ne fossero compromesse |
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d) La decisione della Commissione è contestabile |
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6. Divieto di produzione (art. 1, n. 2) |
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a) L'accordo originario |
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b) Le modifiche successive |
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e) Valutazione |
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d) Conclusione: la decisione della Commissione è da condividere |
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7. La clausola di non contestazione dei brevetti (art. 1, n. 3) |
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8. Conclusione provvisoria |
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III — Se gli accordi di licenza potessero pregiudicare il commercio tra Stati membri |
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1. Il commercio di attrezzature veliche |
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2. Gli altri punti della decisione della Commissione |
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a) Le disposizioni sui canoni di licenza |
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b) Il divieto di produzione |
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e) La clausola di non contestazione dei brevetti |
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3. Conclusione: solo l'obbligo della previa autorizzazione e il divieto delle vendite separate ostacolano la concorrenza |
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IV — L'art. 85, n. 3 |
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1. Omissione della notificazione di cui all'art. 4 del regolamento n. 17 |
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2. Assenza di vantaggi che giustifichino la deroga di cui all'art. 85, n. 3 |
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V — L'ammenda (art. 3, n. 1) |
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1. Una sola infrazione punibile, invece di cinque |
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2. Il grado di colpevolezza |
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a) Ignoranza della portata del brevetto. Negligenza |
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b) Gravità dell'infrazione |
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aa) Il mercato delle parti era di scarsa importanza |
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bb) L'incidenza della clausola di divieto era minima |
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e) Gli altri argomenti della ricorrente |
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3. La decisione della Commissione di infliggere l'ammenda esaminata alla luce delle conclusioni della stessa Commissione |
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C — Proposta |
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
La causa su cui oggi prendo posizione vene su di una decisione della Commissione in materia di disciplina della concorrenza che riguarda contratti per lo sfruttamento di brevetti sulle cosiddette tavole a vela ovvero (il che è uno dei punti controversi in questo procedimento) su parti delle stesse.
Per quanto riguarda gli antefatti si deve premettere quanto segue.
Gli statunitensi H. Schweitzer e J. Drake hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo delle tavole a vela. Il primo ha fondato la società ricorrente come impresa a carattere familiare. Detta società è (o era) titolare di brevetti in diversi paesi. Per quanto riguarda l'Europa, nel Regno Unito era titolare di un brevetto per « un windpropelled vehicle ». Nell'aprile 1982, tuttavia, il brevetto veniva annullato dal tribunale competente con sentenza confermata, nel gennaio 1984, dalla Court of Appeal, e divenuta quindi definitiva. Il 21 marzo 1969 veniva depositato un brevetto nella Repubblica federale di Germania. Dopo un procedimento, sui particolari del quale tornerò più oltre, il 31 marzo 1978 veniva concesso il brevetto. Esso riguardava un'attrezzatura velica per una tavola avela. Come ho già accennato, è controverso se il brevetto copra solo l'attrezzatura velica (come ritiene la Commissione) oppure l'intera tavola a vela come combinazione (come sostiene la ricorrente). Tornerò in seguito su tale questione.
Il modello di tavola a vela « Windsurfer » ideato dalla ricorrente veniva inizialmente distribuito sul mercato europeo dall'impresa olandese Ten Cate Sports BV. Con contratto stipulato con la ricorrente nel 1973 ed integrato nel 1976, detta impresa diventava licenziataria esclusiva del knowhow per la produzione e la distribuzione di tavole a vela nonché dei diritti di proprietà industriale già riconosciuti o in corso di riconoscimento. Venivano anche ceduti alla Ten Cate, con l'obbligo di usarli, un marchio emblematico e i marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing », depositati prima negli USA e poi anche in Francia e Germania.
Nel 1976 e nel 1977 la Ten Cate stipulava, dal canto suo, contratti di licenza con due imprese tedesche, la Ostermann e la Shark; se vi fosse autorizzata o no, è un problema che per ora può restare in sospeso. Il primo di questi contratti (sui particolari tornerò in seguito) si riferisce allo sfruttamento del brevetto tedesco, allora depositato, nonché di altri brevetti depositati in Europa, mentre il secondo riguarda solo lo sfruttamento del brevetto tedesco. La ricorrente subentrava in questi contratti nel 1978.
Essa, dal canto suo, stipulava contratti di licenza con altre ditte tedesche, e cioè il 1o luglio 1978 con la Akutec, il 1o gennaio 1979 con la SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH (SAN) e la Klepper ed il 21 agosto 1980 con la Marker (anche sul contenuto di questi contratti mi soffermerò più oltre).
In considerazione delle limitazioni della libertà d'azione di altri operatori economici derivanti da detti contratti, varie imprese presentavano reclami alla Commissione col precipuo scopo — manifestamente — di ottenere anch'esse licenze di produzione e di distribuzione di tavole a vela. In seguito a detti reclami, si teneva presso la Commissione, il 27 gennaio 1981, una riunione cui prendevano parte, oltre alle reclamanti, dei rappresentanti della ricorrente e della Ten Cate nonché dei rappresentanti dei già menzionati licenziatari (ad eccezione della Marker, contro la quale — manifestamente perché aveva iniziato la sua attività di produzione solo nel 1981 — non era stato ancora presentato alcun reclamo).
La ricorrente si premurava immediatamente di modificare i contratti di licenza, tenendo conto dei rilievi mossi dalla Commissione. Ciò portava alla conclusione di nuovi contratti (che non sono oggetto della presente causa) nel settembre 1981 con la Akutec, nel novembre 1981 con la Klepper, nel gennaio 1982 con la SAN, nel febbraio 1982 con la Marker, nel settembre 1982 con la Ostermann e nel marzo 1983 con la Shark. Nonostante la ricorrente si fosse dichiarata disposta ad apportare le suddette modifiche, la Commissione (con decisione 7 giugno 1982) iniziava formalmente nei suoi confronti un procedimento per violazione delle norme sulla concorrenza e nel luglio 1982 le notificava gli addebiti. Nel settembre 1982 la ricorrente presentava osservazioni scritte in proposito e nello stesso mese si svolgeva un'audizione, cui faceva seguito un ulteriore scambio di lettere (in particolare perché in una lettera 20 ottobre 1982 la Commissione aveva menzionato altri documenti che dovevano essere esaminati nel procedimento).
L'11 luglio 1983 la Commissione adottava la decisione finale.
Nell'art. 1 di detta decisione sono specificate le clausole dei contratti stipulati dalla ricorrente con la Ostermann, la Shark, la Akutec, la SAN, la Klepper e la Marker che devono essere considerate in contrasto con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE. Nell'art. 3, n. 1 (le altre disposizioni della decisione non sono qui rilevanti) si infligge alla ricorrente un'ammenda di 50000 ECU (DM 113793) per talune delle infrazioni dell'art. 85, n. 1, menzionate nell'art. 1.
Contro questa decisione la Windsurfing International Inc. (che in prosieguo indicherò con l'abbreviazione WSI) ha proposto, il 13 settembre 1983, ricorso, chiedendo l'annullamento della stessa oppure l'annullamento o la riduzione dell'ammenda.
B —
Considerato tutto quanto è stato esaurientemente dedotto sia oralmente sia per iscritto, ritengo opportuno osservare quanto segue sul ricorso, che la Commissione vi chiede di respingere.
I — Inizierò con alcune osservazioni preliminari.
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1. |
La prima si riferisce al fatto che gli accordi di licenza qui in esame sono stati oggetto anche di un'inchiesta del Bundeskartellamt tedesco (Ufficio federale per le intese). In una decisione 30 settembre 1981, ampiamente motivata, detto Ufficio, dopo aver dato all'attuale ricorrente la possibilità di esprimere la sua opinione, considerava in sostanza che il brevetto tedesco della ricorrente doveva ritenersi riguardare la sola attrezzatura velica e non la tavola a vela completa. In base a questa premessa, e considerato che i contratti con i licenziatari tedeschi avevano ad oggetto la tavola a vela completa, il Bundeskartellamt dichiarava che ai licenziatari erano stati illegittimamente imposti dei vincoli che eccedevano l'ambito del diritto di proprietà industriale di cui era titolare la ricorrente. A suo giudizio, ciò valeva per quanto riguarda il diritto del licenziante di decidere in merito agli scafi (il che costituiva limitazione di un determinato modo di utilizzazione), il divieto di mettere in commercio attrezzature veliche senza scafi approvati da licenziante e l'obbligo dei licenziatari di apporre sugli scafi la dicitura « manufactured under licence by Hoyle Schweitzer ». Ciò valeva del pari per quanto riguarda il fatto che i canoni di licenza erano commisurati al valore dell'attrezzo completo (compreso, quindi, il valore dello scafo non coperto da brevetto). Di conseguenza, veniva vietato alla WSI di dare esecuzione ai contratti di licenza relativi al brevetto tedesco riguardante un'attrezzatura velica per tavola a vela, nella parte in cui contemplavano l'obbligo dei licenziatari Ostermann, Shark, Akute, SAN, Klepper e Marker:
Un procedimento giudiziario promosso contro detta decisione dinanzi al Kammergericht di Berlino si è, a quanto risulta, concluso senza che vi sia stata una pronunzia. |
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2. |
La seconda osservazione preliminare riguarda la portata del brevetto tedesco, il quale, accanto a quello britannico (che senza dubbio ricomprende l'attrezzo completo), ha rilevanza in tutti gli accordi di licenza (nell'accordo con la Shark si fa anzi riferimento solo alla domanda di brevetto in Germania). Come ho già accennato, la Commissione, alla pari del Bundeskartellamt, muove dal presupposto che il brevetto tedesco riguardi solo l'attrezzatura velica e non lo scafo della tavola a vela. Detto presupposto costituisce la base determinante della sua valutazione degli accordi di licenza alla luce del diritto della concorrenza poiché a tal fine è per l'appunto importante determinare quale sia esattamente l'oggetto del brevetto a quali delle limitazioni imposte ai licenziatari eccedano detto oggetto. La ricorrente non ritiene corretta tale valutazione. A suo avviso anche il brevetto tedesco copre l'intera tavola a vela. Richiamandosi ai principi che devono evincersi, in materia di diritti di proprietà industriale, dall'art. 36 del trattato CEE, la ricorrente sostiene che, anche qualora vi fossero dubbi in merito, la decisione spetterebbe non alla Commissione, ma solo ai giudici nazionali competenti. Per tentare di chiarire subito questo punto, che sotto vari aspetti, è importante ai fini della valutazione giuridica della decisione della Commissione, ritengo che si possa tener presente quanto segue:
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3. |
L'ultima osservazione preliminare si riferisce alla situazione del mercato esistente all'epoca alla quale si riferiscono gli accordi di licenza censurati. Essa è importante sotto diversi aspetti al fine della valutazione giuridica e quindi non c'è da stupirsi che nel processo se ne sia discusso ampiamente. La ricorrente, come è noto, ritiene ( e a sostegno del suo punto di vista ha prodotto le dichiarazioni di taluni esperti del settore di cui trattasi) che in quell'epoca esistesse solo un mercato di tavole a vela complete (a prescindere dalle vendite di pezzi di ricambio dovute all'usura di apparecchi precedentemente acquistati); non sarebbero invece esistiti mercati separati per gli scafi e per le attrezzature veliche. La Commissione non è di questo avviso. Essa sostiene che, anche se si deve riconoscere che il mercato delle tavole a vela ha avuto un vero sviluppo solo nella seconda metà degli anni '70, si deve ammettere che già nell'epoca di cui si discute esistevano, in certa misura, anche mercati separati per le parti delle tavole a vela.
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II — Valutazione degli accordi di licenza alla luce dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE (escluso il criterio del pregiudizio per il commercio fra Stati membri)
Giungo ora alla parte centrale dell'indagine determinata dal ricorso, cioè al problema se sia da condividere o da contestare (come ritiene la ricorrente) il modo in cui la Commissione ha valutato dal punto di vista del diritto della concorrenza varie clausole degli accordi di licenza (si vedano parte A.IV.l, 2, 3, e parte B.I.l da a) a g), della decisione).
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1. |
Sull'art. 1, n. 1, punto 1, della decisione (« l'obbligo imposto ai licenziatari di utilizzare i brevetti oggetto della licenza unicamente per la produzione di tavole a vela i cui scafi avevano fatto oggetto di autorizzazione da parte di WSI »).
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1. |
Sull'art. 1, n. 1, punto 2, della decisione (l'obbligo dei licenziatari di non offrire separatamente le attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco).
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3. |
Sull'art. 1, n. 1, punto 3, della decisione (l'obbligo dei licenziatari di pagare per le attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco canoni calcolati solo sulla base del prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa).
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4. |
Sull'art. 1, n 1, punto 4, della decisione (l'obbligo dei licenziatari di apporre sulle tavole a vela da loro offerte in vendita la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » oppure « su licenza della WSI »). A questo proposito, nella motivazione della decisione si considera che nel caso di tavole a vela fabbricate e distribuite in Germania, si creava la falsa impressione che gli scafi fossero prodotti in forza di diritti di proprietà industriale o in base al knowhow della licenziante. Detto obbligo avrebbe inoltre impedito ai licenziatari di apparire tecnicamente indipendenti nella produzione degli scafi e di consolidare la loro immagine, il che avrebbe influito sulla loro posizione sul mercato.
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5. |
Sull'art. 1, n. 1, punto 5, della decisione (l'obbligo dei licenziatari di riconoscere la validità dei marchi denominativi « windsurfer » e « windsurfing » nonché del marchio emblematico, il cosiddetto « logo »). Nella motivazione della decisione si rileva che esistono dubbi sul se questi marchi, già usati dalla Ten Cate, abbiano sufficiente carattere distintivo e in particolare sul se i marchi denominativi non siano diventati nel linguaggio comune denominazioni generiche (il che secondo il diritto degli Stati membri ne impedirebbe la registrazione come marchi denominativi oppure ne determinerebbe la decadenza). Si considera inoltre che, con la rinuncia a far valere tale circostanza, i licenziatari si sono privati della possibilità di utilizzare nella pubblicità i termini e i simboli suddetti, che costituiscono per il pubblico un preciso richiamo e ciò, per la licenziante e la Ten Cate, ha comportato un vantaggio sul piano della concorrenza.
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6. |
Sull'art. 1, n. 2, della decisione (la facoltà di risolvere il contratto di licenza nel caso in cui i licenziatari intraprendessero la produzione in un territorio non coperto dal brevetto, contemplata solo nei contratti con la Akutec, la SAN, la Klepper e la Marker).
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7. |
Sull'art. 1, n. 3, della decisione (l'obbligo della Shark e della Ostermann di non contestare i brevetti oggetti di licenza). Sull'ultimo punto ora in esame l'essenziale può essere detto in poche parole. È chiaro che, nel modo descritto, si è realizzata una limitazione della libertà d'azione che contrasta con le norme sulla concorrenza, poiché ha escluso la possibilità di eliminare un ostacolo per l'attività economica (produzione e distribuzione di tavole a vela o parti di tavole a vele solo dietro pagamento di canoni di licenza). Concordo con la Commissione anche quando essa sostiene che nella valutazione della conformità di simili clausole alle norme sulla concorrenza i rapporti di diritto privato tra licenziante e licenziatario (che spesso consentono soltanto di contestare il diritto conferito dal brevetto) non possono prevalere sull'interesse pubblico alla più ampia libertà d'azione possibile. È difficile poi dare rilevanza all'assunto della ricorrente che tali clausole, rendendo più probabile la concessione di licenza, potenziano la concorrenza. In realtà, la ricorrente è smentita dai suoi successivi comportamenti, giacché taluni contratti da essa stessa conclusi non contenevano la clausola di non contestazione, diversamente da quelli stipulati dalla Ten Cate. Si deve invero concedere (senza per questo mettere in discussione la sostanziale validità della conclusione cui è giunta la Commissione) che siffatte clausole hanno a priori scarsa importanza quando (come in questo caso in base al diritto tedesco) il brevetto sia stato concesso solo dopo approfondito esame ed un successivo procedimento di opposizione non abbia avuto esito positivo. Oltre a ciò, è sicuramente opinabile che i licenziatari avessero un effettivo interesse a contestare il brevetto (e che si possa quindi parlare di vera e propria limitazione della loro libertà di azione) giacché un siffatto comportamento avrebbe potuto eventualmente avere la conseguenza di rendere il settore economico di cui trattasi accessibile a tutti gli operatori interessati e di accrescere notevolmente il numero dei concorrenti. |
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8. |
In conclusione, da questa importante parte della mia analisi è fino ad ora emerso quanto segue. Non sembra contestabile la constatazione della Commissione che l'obbligo della previa autorizzazione (art. 1, n. 1, punto 1), il divieto di mutare il luogo di produzione (art. 1, n. 2) e la clausola di non contestazione dei brevetti oggetto di licenza erano tali da limitare la concorrenza. Per contro, per quanto riguarda le modalità di calcolo dei canoni di licenza (art. 1, n. 1 punto 3), il giudizio della Commissione sembra troppo severo. L'unico aspetto criticabile è il fatto che i canoni di licenza erano dovuti anche nel caso di vendita separata degli scafi (che non rientravano nel brevetto tedesco). A mio parere, inoltre, non è giustificato considerare contrastanti con il trattato l'obbligo di apporre la dicitura « su licenza della Hoyle Schweitzer » o « su licenza della WSI » e la clausola di non contestazione dei marchi utilizzati, (art. 1, n. 1, punti 4 e 5). |
III — Se gli accordi di licenza potessero pregiudicare il commercio tra Stati membri
In ogni caso, quanto dichiarato nell'art. 1 della decisione può essere considerato esatto solo qualora risulti che le clausole contestate non solo potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma potevano farlo — ai sensi della costante giurisprudenza della Corte — in misura sensibile (avevano cioè, un certo peso).
Nel punto B.I.1, h) del preambolo della decisione, la Commissione ha cercato di dimostrare che tali erano effettivamente le clausole degli accordi di licenza da essa contestate. In particolare essa ha messo in rilievo sia la posizione predominante detenuta dai licenziatari e dalla Ten Cate sul mercato tedesco, sia che le clausole contestate avevano reso più difficile il commercio di attrezzature veliche e scafi tra la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri. La ricorrente non ritiene corretto questo giudizio. A suo parere, è particolarmente significativo il fatto che all'epoca di cui trattasi praticamente non esisteva un mercato di parti di tavole a vela e che la domanda specifica di attrezzature veliche sul mercato tedesco non poteva essere considerata normale, ma aveva carattere artificiale. In secondo luogo, essa fa notare che la quota di mercato delle tavole a vela prodotte localmente ammontava sui mercati più importanti (Repubblica federale di Germania, Francia e Paesi Bassi) al 70-80%, il che dovrebbe far concludere che in questo settore gli scambi internazionali avevano solo un'importanza marginale.
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1. |
Su questo punto controverso, rinvio, in ordine alla valutazione della domanda di attrezzature veliche separate (nella Repubblica federale di Germania), a quanto già da me esposto, e cioè che, anche se questa domanda è attribuibile alla peculiare situazione giuridica del brevetto nella Repubblica federale, non è lecito considerarla « artificiale » e non tenerne conto. Oltre a ciò, si deve riconoscere che, anche se si ha la netta impressione che in quell'epoca il mercato delle parti di tavole a vela fosse piuttosto modesto, non si può dire che esso fosse talmente insignificante da poter essere completamente ignorato nell'accertamento dell'esistenza di un « sensibile pregiudizio per il commercio tra Stati membri », accertamento che, secondo la giurisprudenza della Corte, non dev'essere effettuato in base a criteri particolarmente rigorosi. Del resto, se i dati forniti dalla ricorrente sulle quote di mercato dei prodotti fabbricati in loco fossero esatti, risulterebbe che comunque esisteva un commercio fra Stati membri avente un volume che sicuramente rileva ai fini dell'art. 85, n. 1, qualora detto commercio sia stato ostacolato. Ciò premesso, è difficile non condividere il giudizio della Commissione sulle clausole menzionate nell'art. 1, n. 1, punti 1 e 2, della decisione. La limitazione della libertà dei licenziatari di usare scafi poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri, in quanto l'acquisto di scafi presso produttori di altri Stati membri ne risultava ostacolato. In base a quanto abbiamo appreso sulla organizzazione produttiva dei licenziatari, si può anche ritenere che la maggior parte di essi fosse interessata a tali acquisti (dal momento che non aveva una produzione propria). È certo inoltre che esistevano la possibilità di forniture e l'interesse ad effettuarle (ad esempio, nel caso di un grosso produttore francese) e, date la quote di mercato detenute in Germania dai licenziatari, è indubbio che il pregiudizio subito dal commercio a causa del vincolo imposto ai licenziatari era sensibile. Lo stesso vale per il divieto di vendere separatamente le attrezzature veliche. È vero che nel periodo di cui trattasi non risulta esservi stata una domanda rilevante dall'estero (come è noto, nei documenti prodotti dalla Commissione negli allegati 8 e 9 del controricorso si parla solo di elementi dell'attrezzatura velica). Si deve però ammettere che il divieto di cui sopra poteva pregiudicare la possibilità di vendita di scafi, da parte di produttori stranieri, sul mercato della Repubblica federale di Germania (dove gli scafi potevano essere integrati con attrezzature veliche acquistate per formare tavole a vela complete), né si può escludere che detto pregiudizio fosse anch'esso sensibile. |
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2. |
Sembra invece improbabile che gli estremi del sensibile pregiudizio ricorressero anche nel caso delle altre clausole menzionate nell'art. 1 della decisione impugnata (tralascio a priori quelle di cui ai punti 4 e 5, in particolare perché i dati a noi noti sull'andamento del fatturato escludono che la libertà dei licenziatari sia stata compromessa).
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3. |
In esito ad un'analisi critica effettuata tenendo conto di tutti i criteri determinanti ai fini dell'art. 85, n. 1, ritengo pertanto che delle constatazioni figuranti nell'art. 1 della decisione della Commissione possano essere tenute ferme solo quelle di cui al n. 1, punti 1 e 2 (previa autorizzazione degli scafi da parte della ricorrente e divieto di vendite separate). Per il resto, conformemente alla domanda della ricorrente, l'art. 1 dev'essere annullato. |
IV — Sull'art. 85, n. 3
Nella decisione la Commissione si pronunzia anche sul se gli accordi, pur essendo in contrasto con l'art. 85, n. 1, potessero sottrarsi al divieto stabilito da detta disposizione in base all'art. 85, n. 3. Tale problema richiede un esame esauriente alla luce dell'art. 85. Secondo la Commissione, l'art. 85, n. 3, non poteva trovare applicazione poiché facevano difetto tanto i presupposti formali (notificazione alla Commissione) quanto quelli sostanziali. Poiché la ricorrente non concorda nemmeno con questa valutazione, è necessario soffermarsi anche su questo problema.
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1. |
A norma dell'art. 4 del regolamento n. 17, gli accordi conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento (e tali sono gli accordi di cui è causa) possono fruire dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, solo se siano stati notificati alla Commissione. Poiché gli accordi di licenza di cui ci stiamo occupando non sono stati notificati, è importante stabilire se si applichi la deroga di cui all'art. 4, n. 2, che come è noto, riguarda gli accordi cui partecipino solo due imprese e che impongano, tra l'altro, all'acquirente od al fruitore di diritti di proprietà industriale limitazioni relative all'utilizzazione di tali diritti. La Commissione ritiene che il caso in esame non rientri nella deroga di cui sopra. Dico subito che nel corso del procedimento non è emerso effettivamente alcun elemento che possa infirmare questo giudizio. Al riguardo è decisivo il fatto che i vincoli cui si riferisce l'art. 1, n. 1, punti 1 e 2 (previa autorizzazione per gli scafi e divieto di vendite separate, solo dei quali dobbiamo ancora occuparci), esulano dall'ambito di tutela del brevetto — che in Germania sicuramente non copre lo scafo — e non attengono quindi unicamente all'aspetto della sua utilizzazione. Ciò è palese per quanto concerne l'obbligo della previa autorizzazione degli scafi (ad esserne interessato è infatti il mercato degli scafi), ma vale anche in riferimento alla clausola che vieta le vendite separate di attrezzature veliche, poiché ne derivano effetti immediati sul mercato degli scafi. Manifestamente inefficace appare l'argomento opposto dalla ricorrente, secondo cui lo scafo non può essere usato senza attrezzatura velica e quindi lo sfruttamento dell'invenzione richiede la combinazione completa, nell'ambito della quale è importante anche lo scafo. Orbene, innanzitutto non si deve dimenticare che anche nel periodo di vigenza degli accordi contestati esistevano, in certa misura, mercati distinti per le parti di tavole a vela. In secondo luogo, come giustamente mette in rilievo la Commissione, si deve dare un'interpretazione restrittiva alle norme che stabiliscono la possibilità di derogare all'obbligo di notificazione (poiché esse riguardano le limitazioni della concorrenza che, in linea generale, possano essere considerate non pregiudizievoli). In base a questo criterio è inammissibile applicare la nozione « utilizzazione di tali diritti » di cui all'art. 4 del regolamento n. 17 estensivamente e senza aver riguardo alla chiara portata della tutela brevettuale. |
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2. |
Per di più, è dubbio che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 3, il quale esige tra l'altro un miglioramento della produzione o della distribuzione oppure la promozione del progresso tecnico o scientifico e postula che non siano imposte restrizioni non indispensabili al raggiungimento di detti scopi. Il giudizio della Commissione appare certamente corretto per quanto riguarda la clausola che vietava la vendita separata di attrezzature veliche, dato che ai vincoli così imposti non si accompagnava alcun effetto positivo ai sensi dell'art. 85, n. 3. Lo stesso dovrebbe però valere anche per la clausola della previa autorizzazione (art. 1, n. 1, punto 1, della decisione). Infatti, anche ammettendo che il licenziante abbia un interesse legittimo a che vengano osservati determinati requisiti di qualità (con riferimento al « miglioramento della produzione » di cui all'art. 85, n. 3), la predeterminazione di criteri oggettivi e precisi era ben più indicata al raggiungimento di tale scopo. Per contro, un obbligo di previa autorizzazione formulato, in modo generico ed indeterminato, come negli accordi di cui è causa, non è conforme all'art 85, n. 3, soprattutto quando la sua applicazione pratica dia l'impressione che si tratti non tanto di esigenze di tutela della qualità quanto di una scompartimentazione del mercato. Nemmeno in questo caso appare convincente l'argomento difensivo della ricorrente secondo cui le modalità della concessione delle licenze avevano dato un contributo essenziale al rapido sviluppo del mercato tedesco poiché il fatto di dare importanza alla varietà di modelli aveva portato ad un'espansione della produzione. In verità non si vede come tale argomento possa essere rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3. Si deve inoltre ritenere che risultati economici analoghi sarebbero stati ottenuti anche mediante accordi di licenza privi di clausole restrittive illegittime, poiché verosimilmente, nell'ambito del gioco della concorrenza, i licenziatari tendono spontaneamente a stimolare l'apertura del mercato mediante la diversificazione del prodotto. |
V — Sull'art. 3, n. 1, dell decisione (irrogazione di un'ammenda alla ricorrente per le infrazioni dell'art. 85, n. 1, accertate nell'art. 1, n. 1, punti 2, 3 e 4, nonché nell'art. 1, nn. 2 e 3)
Come già accennato all'inizio, la ricorrente chiede in ogni caso l'annullamento di questa parte della decisione o per lo meno una riduzione dell'ammenda (ai sensi dell'a art. 172 del trattato CEE). Gli argomenti addotti a questo proposito impongono la seguente presa di posizione.
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1. |
Occorre premettere che, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tali ammende possono essere inflitte entro i limiti ivi indicati quando, intenzionalmente o per negligenza, si trasgredisca l'art. 85, n. 1. E inoltre espressamente disposto che occorre tener conto della gravità e della durata dell'infrazione. Se si concorda col giudizio da me espresso sulla decisione, è fuor di dubbio che delle infrazioni dell'art. 85, n. 1, considerate punibili con ammenda dalla Commissione sussiste solo quella concretata dall'obbligo di non vendere separatamente le attrezzature veliche. Già questo implicherebbe una notevole riduzione dell'ammenda, dato che, come sappiamo, nel determinare la misura della sanzione, la Commissione ha ritenuto importante l'aver accertato altre quattro infrazioni sanzionabili. |
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2. |
Se poi, tenendo presenti gli argomenti della ricorrente riguardanti i presupposti oggettivi stabiliti dall'art. 15 e la « gravità dell'infrazione », ci si chiede se vi sia motivo di annullare completamente l'ammenda o se, almeno, siano emersi ulteriori elementi per la riduzione della stessa, occorre secondo me considerare quanto segue:
Mi riferisco all'argomento secondo il quale la Commissione non aveva mai adottato in precedenza una decisione come quella impugnata. Certamente ciò non basta ad escludere l'addebito di negligenza. Lo stesso vale per la circostanza che la ricorrente, subito dopo l'audizione tenutasi presso la Commissione nel gennaio 1981, era disposta a modificare gli accordi contestati. Come ha giustamente osservato la Commissione, questa disponibilità è rilevante solo dal punto di vista della durata dell'infrazione. Comunque, questo fatto sarebbe stato preso in considerazione, dato che le infrazioni dell'art. 85, n. 1 sarebbero state accertate solo in relazione al periodo di tempo anteriore al 1981. Lo stesso vale anche per il fatto che la ricorrente è un'impresa di dimensioni relativamente modeste e che i contraffattori del brevetto dispongono in Germania di una quota di mercato di circa il 30% (con corrispondenti perdite per la ricorrente in termini di mancato pagamento di canoni di licenza). A ciò basta replicare che nella fissazione dell'importo dell'ammenda la Commissione è rimasta molto al di sotto del limite massimo stabilito dall'art. 15 del regolamento n. 17 (1 milione di unità di conto o il 10% del fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente). Lo stesso vale, infine, per l'asserzione della ricorrente che furono i licenziatari, esercitando pressioni sulla licenziante, a prendere l'iniziativa delle criticate pratiche restrittive. Nessuna prova inoppugnabile è stata addotta al riguardo; in particolare non risulta niente del genere dal carteggio prodotto su richiesta della Corte. Soprattutto non risulta che, all'atto della stesura del contratto, proprio i licenziatari abbiano attribuito particolare valore alla clausola contestata. In questo contesto la ricorrente ha inoltre argomentato che l'irrogazione di un'ammenda costituisce una discriminazione. Orbene, innanzitutto è dubbio che si possa prendere in considerazione un argomento dedotto per la prima volta nella fase orale del procedimento. In secondo luogo, si può ritenere che la Commissione abbia indicato validi motivi (con riferimento alla situazione giuridica ed agli interessi in gioco) per giustificare il diverso trattamento riservato alla ricorrente rispetto ai licenziatari. |
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3. |
In base a quanto precede, si può concludere che non vi è motivo di annullare per intero l'art. 3, n. 1, della decisione, ma è opportuno ridurre fortemente l'ammenda in considerazione del fatto che è ravvisabile una sola infrazione punibile (divieto di vendere separatamente le attrezzature veliche). Tuttavia, per amor di completezza, ritengo opportuno verificare brevemente se l'ammenda vada ridotta anche qualora si accedesse al giudizio che la Commissione ha espresso, alla luce dell'art. 85, n. 1, sulle restanti clausole ritenute sanzionabili. In relazione alla clausola che imponeva il pagamento dei canoni di licenza anche per la vendita di scafi, ritengo si debba considerare (cosa che la Commissione chiaramente non ha fatto) che allora il mercato degli scafi aveva dimensioni molto modeste e che non risulta un interesse dei licenziatari a quel tipo di vendite, che potevano essere ostacolate da detta clausola. Per quanto riguarda l'obbligo di apporre sugli scafi Za menzione della licenza, bisogna rilevare anche che, manifestamente, tale clausola non ha compromesso le possibilità di espansione delle imprese licenziatane, come dimostra l'andamento del loro fatturato. In relazione al divieto di fabbricazione in territori non coperti dal brevetto, si deve deplorare che non si sia indagato sul se esso avesse importanza pratica oppure, come sembra probabile, fosse solo lettera morta, data la mancanza di un interesse dei licenziatari. Riguardo alla clausola di non contestazione del diritto di brevetto, infine, è rilevante il fatto che sia stata la Ten Cate ad inserirla nei contratti di licenza e che era chiaramente difficile per la ricorrente ottenere delle modifiche (peraltro non richieste spontaneamente dalla Ostermann e dalla Shark), al momento del suo subentro nei contratti. Bisogna inoltre riconoscere che manifestamene la stessa ricorrente non era affatto interessata a clausole del genere (omesse completamente negli accordi di licenza da essa conclusi). Del resto, si deve ritenere che esse fossero prive di importanza anche per la Shark e la Ostermann poiché nemmeno successivamente, quando ne avevano la possibilità, queste agirono per impugnare il brevetto. In conclusione, ritengo che l'ammenda dovrebbe essere ridotta anche qualora, contrariamente al mio punto di vista, si aderisse alla valutazione giuridica della Commissione. |
C — Riassumo
A mio avviso, il ricorso della WSI è parzialmente fondato. Devono pertanto essere annullati il n. 1, punto 3 (nella parte in cui non si riferisce solo al pagamento dei canoni di licenza sugli scafi), il n. 1, punti 4 e 5, nonché i nn. 2 e 3 dell'art. 1 della decisione della Commissione. L'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 deve inoltre essere ridotta in misura notevole, e a questo proposito l'importo di 10000 ECU mi sembra congruo. Dato questo esito del procedimento, ritengo giustificato che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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