Conclusioni riunite dell'avvocato generale Mancini del 19 marzo 1986. # Frigen Ammann ed altri contro Consiglio delle Comunità europee. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 174/83. # Suzanne Culmsee ed altri contro Comitato economico e sociale. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 175/83. # Alain-Pierre Allo e altri contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 176/83. # P. Agostini e altri contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 233/83. # J. P. Ambrosetti e altri contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 247/83. # René Delhez e altri contro Commissione delle Comunità europee. # Dipendenti - Interessi su arretrati di retribuzione. # Causa 264/83.

ECLI:EU:C:1986:130Eu Cjeu19 mar 1986

Testo completo

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

G. FEDERICO MANCINI

del 19 marzo 1986

Signor Presidente,

signori Giudici,

1. 

Con sei sentenze interlocutorie del 4 luglio 1985, relative alle cause 174, 175, 176, 233, 247 e 264/83, la terza sezione della Corte si è pronunciata sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle istituzioni convenute e ha deciso di rimettere alla formazione plenaria la soluzione dei problemi di merito, in particolare di quelli che concernono ľan, il quantum e il dies a quo degli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento degli stipendi dei funzionari ricorrenti.

L'udienza appena terminata non ha apportato elementi tali da indurmi a modificare l'opinione che espressi concludendo nelle cause suddette il 31 gennaio 1985. La fondatezza di tale opinione esce semmai corroborata dagli utili chiarimenti che la difesa del ricorrente Ammann e altri ci ha fornito per quanto riguarda la legislazione belga.

2. 

Ribadisco dunque i suggerimenti che ebbi l'onore di farvi il 31 gennaio 1985. Propongo cioè che la Corte:

a)

annulli il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di dicembre 1982, poiché, nel dare esecuzione al regolamento del Consiglio n. 3139/82, le rispettive amministrazioni convenute non hanno tenuto conto — violando gli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, dell'allegato VII, in quanto richiamati dell'articolo 62, primo comma, dello statuto — del ritardo con cui le somme dovute in base ad esso venivano pagate; annulli altresì le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti;

b)

condanni il Consiglio, il Comitato economico e sociale e la Commissione a corrispondere interessi di mora al tasso del 6% annuo sull'importo degli arretrati di retribuzione dovuti in esecuzione del regolamento n. 3139/82; tali interessi vanno calcolati a decorrere dalle date in cui gli arretrati avrebbero dovuto essere pagati e fino al giorno dell'effettivo pagamento, a cominciare dal 15 febbraio 1981 per quanto concerne gli arretrati relativi al secondo semestre 1980 e, per gli altri, dalle scadenze rispettive secondo quanto prevede il regolamento n. 3139/82;

e)

respinga per il resto i ricorsi;

d)

dichiari, in base alla regola della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di giudizio.