ECLI:EU:C:1984:356•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 22 novembre 1984. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Trasgressione di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Oli usati. # Causa 173/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 22 novembre 1984. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Trasgressione di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Oli usati. # Causa 173/83.
ECLI:EU:C:1984:356Eu Cjeu22 nov 1984
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 22 novembre 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
La causa di cui si tratta oggi verte su provvedimenti adottati dal governo francese per l'attuazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 relativa all'eliminazione degli oli usati (GU 1975, L 194, pagg. 31 segg.), direttiva adottata nell'ambito del programma d'azione della Comunità nel campo della tutela dell'ambiente.
Questa direttiva ed il decreto francese 21 novembre 1979 n. 981 (come pure i due regolamenti d'esecuzione che recano la stessa data) adottato in proposito sono già stati discussi nelle cause 172/82 ( 2 ) e 295/82 ( 3 ) Mi posso quindi richiamare a quanto detto in tale occasione. Va solo tenuto presente che nella causa prima menzionata la Corte ha deciso, il 10 marzo 1983, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci nonché la sopramenzionata direttiva non consentono « ad uno Stato membro di organizzare nel proprio territorio il sistema di raccolta o di eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro» (Race. 1983, pagg. 567 e segg. 1). Inoltre, nella sentenza 9 febbraio 1984 ( 2 ) relativa alla seconda causa è stato deciso che gli scopi della ripetuta direttiva e le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci implicano « che gli oli usati possono venir consegnati ad un'impresa debitamente autorizzata all'eliminazione in un altro Stato membro, a norma dell'art. 6 della direttiva, tanto da parte di un detentore quanto da parte di un raccoglitore autorizzato ».
Conformemente all'atteggiamento assunto nella prima delle due cause menzionate, secondo cui la normativa francese non sarebbe compatibile con la direttiva e con l'art. 34 del trattato CEE, con lettera 23 dicembre 1982 la Commissione avviava un procedimento a norma dell'art. 169 del trattato CEE nei confronti della Repubblica francese. Nella lettera era detto che dagli artt. 3, 4 e 6 di detto decreto come pure dagli artt. 10 e 15 dell'allegato al regolamento di esecuzione riguardante la raccolta di oli usati si desume che ai detentori è vietato rifornire le imprese autorizzate alla raccolta in altri Stati membri e che ai detentori o raccoglitori è vietato rifornire eliminatori autorizzati in altri Stati membri. Gli scopi perseguiti dalla direttiva avrebbero potuto essere raggiunti anche se fossero state possibili le consegne a raccoglitori od eliminatori in altri Stati membri ed inoltre la trasgressione dell'art. 34 del trattato CEE manifesta nella normativa francese non poteva essere giustificata a norma dell'art. 36 dello stesso trattato.
Non avendo il governo francese risposto entro il termine stabilito, il 25 maggio 1983 veniva emesso un parere motivato a norma dell'art. 169 del trattato CEE. In esso veniva nuovamente rilevato che la normativa francese conteneva un divieto di esportazione vietato dal trattato. Ciò si desumeva dalla natura degli obblighi imposti ai detentori, raccoglitori autorizzati ed eliminatori autorizzati nonché dal fatto che la normativa francese non contemplava alcuna deroga per le consegne agli eliminatori autorizzati in altri Stati membri. Ciò era confermato dai controlli contemplati in una circolare del 26 ottobre 1982 (tornerò su questo punto). Nel parere motivato era inoltre detto che ciò non poteva essere giustificato dall'art. 5 della direttiva il quale recita:
« Qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione loro competente. »
A parte ciò veniva posto in rilievo che la normativa non rispondeva nemmeno ad esigenze economiche giacché gli artt. 13 e 14 della direttiva, come contropartita degli obblighi imposti alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, consentano di sovvenzionare le imprese stesse. Infine il governo francese veniva invitato ad adottare entro un mese i provvedimenti necessari per uniformarsi al parere motivato.
Il governo francese rispondeva il 21 luglio 1983 con un telex inviato alla direzione generale per la tutela dell'ambiente. In esso veniva fatto anzitutto richiamo alla già menzionata circolare 26 ottobre 1982 del ministero francese dell'economia, e si chiedeva alla Commissione di riesaminare la pratica. La circolare stabiliva infatti che le esportazioni erano perfettamente lecite purché l'esportatore esibisse un attestato secondo cui il destinatario era un'impresa di eliminazione autorizzata e rendeva pure manifesto che i controlli criticati dalla Commissione si limitavano all'accertamento se l'esportatore fosse un detentore o un raccoglitore autorizzato di oli usati e se il destinatario fosse autorizzato ad acquistare oli usati a norma del suo diritto nazionale.
Essendo questo telex evidentemente pervenuto con ritardo ai competenti uffici della Commissione (come vedremo subito, esso non avrebbe affatto influito sull'atteggiamento della Commissione), il 10 agosto 1983 veniva proposto alla Corte un ricorso tendente a far dichiarare che la Repubblica francese aveva trasgredito l'art. 34 del trattato CEE in quanto — col decreto 21 novembre 1979 n. 981 nonché i due regolamenti di esecuzione dello stesso giorno, aveva disciplinato la raccolta e l'eliminazione degli oli usati in modo tale da rendere impossibili le esportazioni e ciò anche nel caso in cui si trattava di consegne ad imprese di raccolta e di eliminazione autorizzate in altri Stati membri.
B.
Ecco il mio parere a proposito di questa domanda che il governo francese, come noto, sostiene essere infondata, chiedendone il rigetto.
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1. |
Se ci si limita alla lettera del decreto francese e dei regolamenti per la sua esecuzione non si può far a meno di inferire dagli obblighi imposti ai detentori di oli usati (cioè a coloro che nell'esercizio dell'attività abituale residuino degli oli già usati), ai raccoglitori autorizzati ed agli eliminatori autorizzati che le esportazioni destinate ai raccoglitori ed eliminatori autorizzati in altri Stati membri (la Commissione si riferisce solo a questi come partecipanti al commercio interstatale) sono impossibili. In questo modo si deve certo intendere l'art. 5 del decreto il quale stabilisce a chi i detentori (qualora non siano autorizzati all'eliminazione) debbano consegnare, cioè ai raccoglitori autorizzati a norma dell'art. 4 del decreto (vale a dire alle imprese autorizzate in Francia per una determinata zona) o agli eliminatori, i quali siano autorizzati a norma dell'art. 8 del decreto (il che si limita del pari alla Francia). Così si deve intendere anche l'art. 6 del decreto, il quale stabilisce che i raccoglitori autorizzati devono consegnare agli eliminatori autorizzati a norma dell'art. 8 (il che del resto emerge anche dagli artt. 10 e 15 dell'allegato del regolamento d'esecuzione riguardante la raccolta degli oli usati). Nello stesso senso si deve poi comprendere l'art. 2 del regolamento di esecuzione riguardante l'eliminazione degli oli usati, il quale parla infatti dell'eliminazione presso le apposite imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto (può trattarsi solo di imprese autorizzate in Francia). In proposito mi posso inoltre richiamare a quanto deciso nella sentenza 172/82 ( 4 ) anche se, dato che la Corte in una causa del genere non può pronunziarsi sull'interpretazione del diritto nazionale, lo si deve considerare solo come una specie di obiter dictum). Nella sentenza è detto infatti essere evidente « che la normativa francese sancisce implicitamente un divieto di esportare gli oli usati all'estero, fra l'altro negli altri Stati membri della Comunità »; come pure che nessuna « deroga è prevista per la rivendita di tali prodotti agli eliminatori di altri Stati membri che abbiano ottenuto l'autorizzazione a norma dell'art. 6 della direttiva n. 75/439 ». Mi posso inoltre richiamare alla pronunzia della Corte d'appello di Lione, riferita nella sentenza 295/82 ( 5 ), secondo cui la normativa francese vieta implicitamente tanto ai raccoglitori autorizzati quanto ai detentori di oli usati di esportarli, sia pure negli altri Stati membri della Comunità. A parte ciò è rilevante che lo stesso governo francese, nella causa 172/82 ( 4 ), abbia precisato, in risposta a quesiti della Corte:
Perciò, se si tiene conto solo dei provvedimenti sopra menzionati come pure della nota definizione delle misure restrittive dell'esportazione che ricorre nella giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza 172/82 ( 4 ), non si può fare a meno di constatare che il diritto francese è incompatibile col principio della libera circolazione delle merci, per quanto riguarda le esportazioni. |
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2. |
Se ora consideriamo quello che il governo convenuto ha dedotto a sua giustificazione, possiamo subito eliminare due argomenti che appaiono non pertinenti. Mi riferisco all'assunto secondo cui il decreto si riferisce all'inizio alla direttiva, la quale dal canto suo dichiara nel settimo considerando che gli scambi intracomunitari non devono essere ostacolati. Mi riferisco pure all'argomento connesso secondo cui, in forza di un principio giuridico generale vigente in Francia, tutto ciò che non è vietato va considerato permesso e, dato che nessuna disposizione della normativa francese sancisce espressamente il divieto di esportare, non sarebbe stato necessario contemplare un'eccezione per le esportazioni. A parte il fatto che ciò è difficile da conciliare con l'atteggiamento del governo francese che si desume dalle risposte date ai quesiti della Corte nella causa 172/82 ( 6 ), si deve quanto meno rilevare che, data l'inevitabile interpretazione delle disposizioni francesi, a proposito della possibilità di esportare sussistono per lo meno incertezze ed oscurità. Ora, anche questo è atto — per l'art. 34 non occorre di più — ad ostacolare le esportazioni. Oltre a ciò è del tutto manifesto che questa oscurità ed incertezza non è eliminata dal fatto che il decreto si richiami all'inizio complessivamente alla direttiva, la quale a sua volta parla delle esigenze del commercio interstatale solo nella motivazione. |
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3. |
La convenuta deduce che le rigide disposizioni francesi relative all'eliminazione ed alla rigenerazione degli oli usati mantengono i prezzi ad un livello inferiore a quello degli altri Stati membri, il che addirittura incoraggerebbe le esportazioni. Di fatto si avrebbero esportazioni dalla Francia e queste (come si desumerebbe dalle statistiche prodotte nella causa 172/82) ( 6 ) costituirebbero una parte cospicua (cioè circa 36000 tonnellate) degli scambi complessivi intracomunitari di oli usati (che ammontano a circa 40000 tonnellate). Non posso associarmi a questa tesi. In proposito ci si può anzitutto richiamare alla sentenza 295/82 ( 7 ) (punto n. 11), nella quale è detto che, dalla semplice circostanza che le esportazioni intracomunitária provengono in prevalenza da uno Stato membro, non si può desumere che le norme di questo Stato permettano.le esportazioni negli altri Stati membri da parte dei raccoglitori autorizzati e dei detentori degli oli usati. In secondo luogo è importante in questo conte- sto quanto è stato detto a proposito della quantità complessiva di oli usati che residua annualmente in Francia (circa mezzo milione di tonnellate): le esportazioni al confronto appaiono piuttosto modeste. Significativa è anche la considerazione connessa, cioè che, data la differenza di prezzo, è perfettamente plausibile che, se non vi fossero ostacoli, le esportazioni sarebbero molto più rilevanti. |
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4. |
Particolarmente importante per il governo francese è l'argomento secondo cui dalla normativa nel suo complesso si potrebbe chiaramente desumere che non vi è alcun divieto di esportazione e nel sostenere ciò esso ha in mente la circolare — che completa il decreto e i regolamenti d'esecuzione — riguardante i controlli dell'osservanza della normativa sulla raccolta e l'eliminazione degli oli usati, circolare inviata il 26 ottobre 1982 dal ministero dell'economia francese agli uffici competenti. In questa circolare — mi sia consentito dirlo subito — a proposito del fatto che si sarebbero sviluppate correnti d'esportazione miranti ad evadere gli obblighi imposti dalla legge per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati, si parla di rigidi controlli delle esportazioni e della proibizione di esportare in paesi terzi. Vi si stabilisce inoltre che i detentori di oli usati ed i raccoglitori autorizzati dalle autorità francesi possono esportare in altri Stati membri, tuttavia alla condizione che destinatari — e ciò dev'essere comprovato mediante un attestato — siano esclusivamente imprese di eliminazione autorizzate in altri Stati membri. Come sapete, la Commissione ritiene insufficiente pure questo, tanto sotto l'aspetto formale, quanto sotto l'aspetto del contenuto.
D'altro canto la stessa Commissione ha risolto in senso affermativo la questione se sia ammissibile, nell'interesse dell'efficace attuazione della direttiva, il divieto di esportare a destinazione di chi non sia autorizzato alla raccolta o all'eliminazione. Ora, se al momento dell'uscita da uno Stato membro si deve fare una distinzione del genere, naturalmente si deve del pari poter controllare se sussistano i presupposti dell'autorizzazione ed in proposito non appare soddisfacente il controllo amministrativo a posteriori basato sulla dichiarazione resa in dogana. Oltre a ciò si può senz'altro ritenere — qui il governo ha perfettamente ragione — che il procurarsi attestati del genere è possibile senza particolari difficoltà o spese che ostacolino l'esportazione. Questo in ogni caso quando — come si addice a seri negozi di esportazione — già prima della consegna sia stato concluso un contratto di compravendita col cliente straniero oppure siano in atto già da tempo rapporti d'affari. Ritengo perciò che tale prescrizione sia stata emanata con ragione per la corretta attuazione della direttiva e che essa non costituisca un fattore che ostacoli o impedisca le esportazioni, da criticarsi a norma dell'art. 34 del trattato. |
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5. |
Riassumendo sono dell'opinione che le disposizioni francesi adottate per l'attuazione della direttiva, alle quali ci si deve esclusivamente riferire nella presente causa (decreto e regolamenti di esecuzione del 1969), costringono a concludere che le consegne di oli usati da parte di detentori, raccoglitori ed eliminatori francesi a raccoglitori od eliminatori autorizzati in altri Stati membri sono vietate, il che non è consentito dalla direttiva ed è incompatibile con l'art. 34 del trattato CEE. |
C.
Si deve quindi dichiarare, come è già stato chiesto, che la convenuta viene meno agli obblighi impostile dal trattato, non avendo sinora effettuato l'opportuno emendamento di dette disposizioni, che tenga conto delle esigenze dell'art. 34. Di conseguenza le spese di causa vanno inoltre poste a carico della convenuta.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 10 marko 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e aïtri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 3 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » e altri /Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e altri, Race. 1984, pag. 575.
( 4 ) Sentenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 5 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » e altri /Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e altri, Race. 1984, pag. 575.
( 6 ) Sentenzi 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffincurs d'huile de graissage c altri /Groupement ďintčret économique « Intcr-Huilcs » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 7 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » c altri /Syndicat national des fabricants raffincurs d'huiles de graissage c altri, Race. 1984, pag. 575.
( 8 ) Sen tenza 4 aprile 1974 nella causa 167/73, Commissione delle Comunità europee /Repubblica francese, Race. 1974, pag. 359.
( 9 ) Semenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants ralïincurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Intcr-Huilcs » c aitri, Race. 1983, pag. 555.
( 10 ) Sentenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 11 ) Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Créteil nella causa 240/83, Procuratore della Repubblica /Association de défense des brûleurs d'huiles usagées, Race. 1985, pag. 531.
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