ECLI:EU:C:1984:248•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 5 luglio 1984. # Josef Hoche e Roomboterfabriek "De Beste Boter" contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania. # Vendita a prezzo ridotto di burro: presupposti per lo svincolo della cauzione. # Cause riunite 154 e 155/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 5 luglio 1984. # Josef Hoche e Roomboterfabriek "De Beste Boter" contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Domande di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania. # Vendita a prezzo ridotto di burro: presupposti per lo svincolo della cauzione. # Cause riunite 154 e 155/83.
ECLI:EU:C:1984:248Eu Cjeu5 lug 1984
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 5 luglio 1984 ( *1 )
Indice
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A — Gli antefatti |
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1. Le disposizioni del diritto comunitario |
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2. L'oggetto del contendere |
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3. Il procedimento previo |
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4. Le questioni pregiudiziali |
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B — Parere |
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1. I limiti dell'obbligo dell'acquirente di far trasformare il burro a prezzo ridotto solo in determinati prodotti |
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a) Interpretazione dell'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72 |
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b) Interpretazione della parola «soltanto» di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72 |
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e) Risultato |
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2. I presupposti dello svincolo della cauzione onere della prova) |
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a) La prova della fabbricazione del prodotto finale |
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b) La prova della fabbricazione entro il termine del prodotto intermedio |
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3. L'ulteriore lavorazione del prodotto intermedio |
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4. L'aggiunta del caseinato di sodio |
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a) Liceità |
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b) L'onere di provare il luogo in cui il prodotto si trova |
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C — Conclusione finale |
Signor Presidente,
signori Giudici,
la causa pregiudiziale della quale mi devo occupare oggi verte sull'interpretazione di disposizioni emanate allo scopo di ridurre le eccedenze di burro esistenti nella Comunità: a norma di esse il burro può essere venduto a prezzo ridotto a determinate imprese. Scopo della normativa è quello di rendere concorrenziale il burro giacente presso gli enti di intervento nei confronti di altri grassi — meno cari — che vengono normalmente usati dall'industria trasformatrice.
A —
Per la comprensione delle due domande di pronunzia pregiudiziale è opportuno ricordare qui, a proposito di questa normativa — nello stato in cui essa si trovava nel 1974 — quanto segue:
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1. |
A norma dell'art. 2 del regolamento n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (GU 1972, L 139, pagg. 18 e segg.; nella versione del regolamento n. 2815/72, GU 1972, L 297, pagg. 3 e segg.), la vendita del burro si effettua mediante gara. A norma dell'art. 6 di questo regolamento, il concorrente può partecipare alla gara soltanto se assume per iscritto diversi obblighi, cioè:
L'art. 6 stabilisce inoltre che la lavorazione deve avvenire entro quattro mesi, che il concorrente deve tenere la contabilità in modo che ne risultino gli acquirenti del prodotto ottenuto nella prima lavorazione (burro concentrato con determinate aggiunte) e deve fare in modo che, in caso di rivendita del prodotto intermedio testé menzionato, nel contratto di compravendita sia compreso l'obbligo di trasformazione nei sopramenzionati prodotti finali nonché il detto obbligo relativo alla contabilità. — In seguito (e precisamente col regolamento n. 1910/73, GU 1973, L 196, pag. 10 e seguenti) veniva aggiunto un art. 6 bis, a norma del quale l'ulteriore lavorazione di detti prodotti è ammessa solo se i prodotti ottenuti sono del pari compresi in una delle dette voci doganali, « senza che, da una fase intermediaria di tale trasformazione, possa risultare un prodotto compreso in un'altra voce tariffaria ». A norma dell'art. 9 del regolamento n. 1259/72, in base alle offerte ricevute viene fissato il prezzo minimo di vendita e l'importo della cauzione di lavorazione (per la quale, viene stabilito, si tiene conto della differenza fra il prezzo di mercato del burro ed il prezzo minimo). Prima della presa in consegna del burro (a norma dell'art. 11) l'aggiudicatario deve pagare unicamente l'importo corrispondente alla propria offerta. L'art. 15 del regolamento stabilisce che il burro, dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione nei prodotti indicati nell'art. 6, n. 1, lett. c), il burro è sottoposto a controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti. Infine, l'art. 18 del regolamento (nella versione del regolamento n. 1237/73, GU 1973, L 128, pag. 1 e seguenti), per quanto riguarda lo svincolo della cauzione, stabilisce che questo avviene solo per i quantitativi « per i quali l'aggiudicatario ha fornito la prova che sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 6 » e prescrive pure che la prova — qualora la lavorazione sia stata effettuata nello Stato membro venditore — è fornita « con la presentazione di un documento determinato dallo Stato membro venditore ». |
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2. |
Per i casi da decidere nelle cause principali, la normativa sopra illustrata ha rilievo per i seguenti motivi: Nel marzo del 1974, l'attrice nella prima causa comprava burro dall'ente tedesco d'intervento, con l'obbligo — garantito da cauzione — di trasformarlo in burro concentrato onde ottenerne fra l'altro polvere per gelati. Essa rivendeva una parte del burro alla ditta Suwelack — chiamata in causa dinanzi al giudice amministrativo — la quale si impegnava per iscritto, nei confronti dell'attrice, ad effettuare una lavorazione conforme alle norme vigenti. Nel luglio 1974 la ditta Suwelack, dopo aver lavorato il burro concentrato, esibiva alle autorità doganali un attestato relativo all'uso delle materie prime (prescritto dalle norme tedesche) nonché una dichiarazione di lavorazione secondo la quale sarebbe stato prodotto un preparato in polvere per gelati compreso nelle sottovoci 18.06 D o 21.07 F della tariffa doganale comune. Questo prodotto tuttavia (stando a quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la cui esattezza è stata invero parzialmente criticata dall'attrice e dalla chiamata in causa) veniva in gran parte venduto non già a produttori di gelati, bensì fra l'altro ad una ditta la quale ne separava lo zucchero (che sarebbe stato ceduto ad una fabbrica di cioccolata) e otteneva dal resto delle miscele di latte in polvere contenenti varie percentuali — indicate nell'ordinanza di rinvio — di polvere per gelati. Le miscele di latte in polvere erano poi rivendute a varie ditte e, a quanto pare, non si sa che fine abbiano fatto (comunque — sostiene l'attrice — non sarebbe stata provata la mancata fabbricazione di gelati). Nel giugno del 1974 l'attrice nella seconda causa acquistava burro dall'ente d'intervento tedesco, del pari con l'obbligo di trasformarlo in burro concentrato onde ottenerne fra l'altro polvere per gelati. Essa rivendeva una parte del burro all'attrice nella causa principale (che era autorizzata alla trasformazione in burro concentrato) la quale a sua volta cedeva il burro alla ditta Suwelack facendole assumere per iscritto l'obbligo di cui sopra. Anche in questo caso, nel luglio del 1974 la Suwelack, dopo aver lavorato il burro concentrato, consegnava l'attestato relativo all'uso delle materie prime e la dichiarazione di lavorazione aventi il contenuto già indicato. Anche in questo caso tuttavia (stando all'ordinanza di rinvio, a proposito delle quali l'attrice ha formulato riserve) la merce prodotta sarebbe stata in gran parte venduta, non già a fabbricanti di gelati, bensì ad altre ditte, una delle quali ne avrebbe separato e venduto Io zucchero, mentre dal resto sarebbero state ottenute miscele di latte in polvere delle quali — dopo la loro cessione a varie ditte — non sarebbe noto che fine abbiano fatto. Dall'analisi di campioni della polvere prodotta dalla ditta Suwelack emergeva trattarsi di polvere di panna zuccherata di cui alla voce 04.02 della tariffa doganale comune. Dopo di che, nel gennaio e nel febbraio del 1975, il predecessore del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung incamerava la cauzione per mancato uso conforme allo scopo del grasso concentrato prodotto dalle attrici. |
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3. |
Dopo aver proposto senza esito ricorso amministrativo, le interessate adivano il tribunale amministrativo che dava loro ragione. Nella sentenza del dicembre del 1980, a proposito della questione centrale, cioè se il preparato in polvere prodotto dalla Suwelack corrispondesse alle esigenze delle sottovoci doganali 18.06 D o 21.07 F, veniva deciso che le perizie alle quali ci si era riferiti per incamerare la cauzione non erano attendibili, giacché i campioni di polvere per gelati sui quali erano state effettuate erano vecchi di nove mesi. Veniva inoltre stabilito che il contenuto di sostanze aromatiche non costringeva a concludere che il gelato preparato con la polvere non fosse idoneo all'uso e che l'aggiunta del legante caseinato di sodio era irrilevante, giacché era ammessa negli Stati del Benelux e non poteva essere decisivo il fatto che una polvere del genere potesse essere smerciata in Germania (dove l'aggiunta è vietata). Il tribunale amministrativo riteneva poi essere irrilevante che la polvere prodotta dalla Suwelack fosse stata trasformata da terzi, non già in gelati, bensì in altri prodotti, giacché a norma del regolamento n. 1259/72 si doveva aver riguardo unicamente alla produzione della polvere per gelati, non già all'uso finale del prodotto. In proposito il tribunale teneva conto pure del fatto che la Suwelack avesse rilasciato la sopramenzionata dichiarazione di lavorazione. Essa riteneva che con ciò l'onere della prova si era invertito, tanto più che il legislatore tedesco non aveva ancora provveduto a determinare il documento di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72; secondo la prassi del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, inoltre, la dichiarazione di lavorazione era sempre stata considerata come il documento menzionato in detta disposizione. Avverso questa valutazione dei casi il Bundesanstalt interponeva appello dinanzi allo Hessischer Verwaltunggerichtshof nel febbraio e nel marzo 1981. Esso sosteneva anzitutto che l'incameramento della cauzione era stato disposto giustamente giacché non era stata prodotta alcuna polvere per gelati idonea all'uso. In realtà, la polvere non era dolce né aromatizzata in misura percettibile e il gelato con essa preparato non era abbastanza consistente. In secondo luogo, a parere del Bundesanstalt occorre che sia dimostrata la preparazione di polvere per gelati. In proposito non è certo sufficiente la dichiarazione di lavorazione prodotta dalla Suwelack, la quale non risponde alle condizioni poste dall'art. 18 del regolamento n. 1259/72 in quanto manca del visto doganale. Il Bundesanstalt deduce inoltre di essere tenuto a norma del diritto comunitario ad estendere la sorveglianza agli stadi produttivi successivi alla produzione della polvere e contesta che, secondo la prassi da esso seguita, fosse irrilevante il modo in cui la polvere per gelati veniva ulteriormente lavorata. Se poi esso ha regolarmente limitato la propria sorveglianza al secondo stadio di lavorazione ed in passato ha svincolato la cauzione una volta prodotta la polvere per gelati, le attrici non hanno in ogni caso alcun diritto alla prosecuzione di questa prassi; questa non esclude certamente affatto che il Bundesanstalt tenga conto pure dell'uso finale della polvere non conforme allo scopo. Le appellate — per quanto riguarda le caratteristiche della polvere prodotta — sottolineano anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, il sapore dolce o l'aroma è un presupposto per l'idoneità all'uso, ma che la miscela in polvere di cui trattasi possedeva in modo percettibile queste caratteristiche. Esse sostengono inoltre che non si deve aver riguardo al prodotto finale nel quale la polvere per gelati viene trasformata, giacché la sola cosa che conta è se la polvere per gelati — come nel loro caso — corrispondesse a quanto stabilito dall'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72. La polvere per gelati va considerata come prodotto finale, e quindi lo stesso Bundesanstalt ha considerato irrilevante l'ulteriore lavorazione ; per questo non è prescritto alcun controllo del luogo in cui la polvere si trovi né è contemplato alcun obbligo d'imporre all'acquirente della polvere per gelati dei limiti circa il suo uso. Le appellanti hanno fatto affidamento sulla prosecuzione di questa prassi e del resto il sopracitato art. 6 bis, del regolamento n. 1259/72 non riguarda manifestamente il loro caso, giacché nella motivazione del regolamento n. 1910/73, il quale ha aggiunto questa disposizione, ci si riferisce espressamente solo ai prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune (prodotti della panetteria fine). La Suwelack, chiamata in causa, ha svolto argomenti sostanzialmente uguali. Essa ha inoltre dedotto che l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 non si richiama all'art. 6 bis; dal fatto che l'art. 18 non commini alcuna sanzione per il tipo dell'ulteriore lavorazione si può unicamente inferire che l'ulteriore uso di una miscela di polvere per gelati è irrilevante per la normativa comunitaria. |
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4. |
Di fronte a questa disputa sorgono per lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof vari problemi d'interpretazione del diritto comunitario i quali — come è stato indicato particolareggiatamente — sono rilevanti ai fini della decisione. Con ordinanza del 30 maggio 1983 esso ha quindi sospeso i procedimenti ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nei due casi:
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B —
Ecco il mio parere in proposito
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1. |
Un primo gruppo di questioni riguarda i limiti dell'obbligo dell'acquirente di burro a prezzo ridotto di farlo trasformare, entro un determinato termine (quattro mesi) solo in determinati prodotti (gelati, polvere per gelati e prodotti della panetteria fine) (art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, in cui si parla della fabbricazione di preparati in polvere compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune, per la confezione di gelati). In merito il giudice proponente vorrebbe in particolare sapere se detto obbligo si debba considerare adempiuto anche se la polvere non viene usata per la confezione di gelati, bensì viene scomposta nei suoi ingredienti dai quali si ottengono poi miscele di latte in polvere e cioccolato. Ciò rende manifesto che in proposito ha rilievo anche il più volte menzionato art. 6 bis del regolamento n. 1259/72, la cui portata va stabilita fra l'altro ai fini della questione e). Le attrici e la chiamata in causa sostenevano in proposito che l'acquirente di burro a prezzo ridotto, in un caso come quello in esame, ha unicamente l'obbligo di produrre polvere per gelati; secondo la lettera ed il sistema del regolamento questo andrebbe considerato come il prodotto finale mentre l'ulteriore uso — dato ch'esso non è disciplinato e il luogo finale in cui la merce si trova non fa parte delle condizioni di vendita — sarebbe irrilevante sotto il profilo degli obblighi dell'acquirente del burro, il quale non sarebbe perciò tenuto a vincolare in proposito il proprio avente causa. Il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung e la Commissione ribattono che il regolamento relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto — trattandosi di un provvedimento eccezionale — va interpretato restrittivamente. A loro parere, l'uso finale del burro è estremamente importante; esso deve garantire che la merce non giunga sul normale mercato del burro dove provocherebbe distorsioni della concorrenza. Nel regolamento n. 1259/72 l'uso del burro sarebbe disciplinato in modo tassativo. Si dovrebbe quindi garantire che la polvere per gelati, che può essere considerata soltanto un prodotto intermedio (a parte quanto è detto nell'art. 6 bis), venga trasformato unicamente in gelati. Per quanto riguarda il detto art. 6 bis, le attrici e la chiamata in causa sostengono che, dal fatto che nella motivazione del regolamento n. 1910/73 sono nominati solo prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune (prodotti della panetteria fine), come pure dalla circostanza che l'art. 6, n. 1, lett. c) contempla due altre alternative di trasformazione, si può unicamente inferireche l'art. 6 bis non vale per la terza alternativa, ivi nominata, cioè per la produzione di polvere per gelati. Esse deducono inoltre che, anche attribuendo all'art. 6 bis una portata più ampia, non si vede perché esse l'avrebbero trasgredito. Non sarebbe stato infatti per nulla provato che dal preparato in polvere prodotto dalla Suwelack sia stato separato dello zucchero e che un procedimento del genere (la modifica del contenuto di zucchero) — anche se lo si volesse ammettere — non darebbe luogo all'applicazione dell'art. 6 bis giacché si tratterebbe sempre di polvere per gelati e in uno stadio intermedio della lavorazione non sarebbe stato ottenuto alcun altro prodotto. Il Bundesanstalt e la Commissione ribattono che, per l'interpretazione dell'art. 6 bis, non è decisiva la motivazione del regolamento che l'ha aggiunto (giacché queste motivazioni non sono sempre complete), bensì la lettera della disposizione stessa, ed è quindi perfettamente chiaro che essa non si limita ai prodotti della panetteria, bensì comprende tutti i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), cioè anche la polvere per gelati. A parte ciò, partendo da queste interpretazioni e riferendosi alla descrizione degli antefatti effettuata dal giudice proponente, si dovrebbe ritenere che l'art. 6 bis, dati i suoi presupposti — che sono cumulativi — si applica nei casi in esame proprio perché dalla scomposizione della polvere per gelati si è ottenuto dello zucchero (che è stato venduto), cioè un prodotto il quale — in quanto rientra nel capitolo 17 della tariffa doganale comune — è compreso in un'altra voce doganale ai sensi dell'art. 6 bis.
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2. |
Il secondo gruppo di questioni, al quale ora passo, riguarda l'onere della prova disciplinato dall'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1237/73), prova dalla quale dipende lo svincolo della cauzione. In merito il giudice proponente vuole sapere se l'onere della prova dell'acquirente si estenda agli stadi di lavorazione successivi alla fabbricazione della polvere per gelati, cioè se egli, qualora non usi direttamente la polvere stessa, bensì la venda, debba dimostrare che uno dei successivi acquirenti ha effettivamente confezionato dei gelati. In questo complesso rientra anche la questione e), cioè se la trasgressione dell'art. 6 bis sia irrilevante ai fini dello svincolo della cauzione in quanto questa disposizione non è menzionata nell'art. 18, n. 2. Le attrici e la chiamata in causa hanno sostenuto in proposito che, nel caso di cui all'art. 6, n. 1, leu. e), terza alternativa, ha rilievo solo la fabbricazione dei preparati in polvere; agli effetti dello svincolo della cauzione, quindi, non è necessario occuparsi dell'ulteriore lavorazione. Per quanto riguarda l'art. 6 bis e la sua eventuale trasgressione, esso sarebbe irrilevante ai fini dell'art. 18, n. 2, anzitutto perché non vi è menzionato e in secondo luogo perché l'ulteriore lavorazione del preparato in polvere — per la quale non è stabilito un termine — avviene normalmente in un momento molto posteriore a quello dell'esame dello svincolo della cauzione, esame che del resto a norma dell'art. 18, n. 2, deve avvenire immediatamente dopo l'esibizione della dichiarazione di lavorazione. Nelle osservazioni il Bundesanstalt ha dedotto anzitutto che l'ulteriore uso del prodotto intermedio « polvere per gelati » va incluso nell'onere della prova e che in proposito non era necessario che l'art. 6 bis fosse richiamato nell'art. 18, n. 2, giacché il primo si è limitato a chiarire l'art. 6, n. 1, lett. c). All'udienza questa tesi pare sia stata alquanto attenuata, giacché si è sostenuto che i presupposti per lo svincolo della cauzione e quelli dell'adempimento del contratto non vanno equiparati e che l'eventuale perdita del diritto alla cauzione non fa venir meno il diritto al pagamento del prezzo pieno che sussiste in caso di uso del burro non conforme allo scopo. La Commissione è dello stesso parere. Nelle osservazioni scritte essa ha sostenuto che la prova della fabbricazione di un preparato in polvere non è sufficiente ed ha espresso l'opinione che la prova deve estendersi alle fasi successive alla produzione del preparato. Essa vi ha del pari argomentato che il mancato richiamo dell'art. 18 all'art. 6 bis è irrilevante, giacché un obbligo del genere — come emerge dalla versione coordinata del regolamento n. 232/75 — è ovvio (al massimo si potrebbe ritenere che per l'art. 6 bis non vale un preciso onere della prova). All'udienza ciò è stato attenuato nel senso che normalmente basta la prova della produzione di un preparato in polvere (giacché essa fa presumere, che le abbia fatto seguito la produzione di gelati); se però vi sono indizi di irregolarità circa l'uso finale della polvere per gelati, l'ufficio nazionale competente può indagare (nel qual caso si può eventualmente giuri-, gere all'inversione dell'onere della prova) e la cauzione va comunque incamerata qualora sia accertato che l'uso non è stato conforme a quello prescritto o che l'art. 6 bis è stato trasgredito.
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3. |
Un'altra questione, cioè quella d), verte parimenti sull'interpretazione dell'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72. Si tratta di accertare se, in caso di lecita ulteriore lavorazione dei prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), si possano fabbricare tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F oppure solo preparati in polvere delle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F ai sensi dell'art. 6, n. 1, leu. e). Su questo punto posso essere breve. Qualora sia assodato quello che le ordinanze di rinvio dichiarano (cioè che i preparati in polvere prodotti dalla chiamata in causa sono stati trattati in modo da ricavarne dello zucchero che è stato venduto separatamente) rimane acquisito — come ho già detto — che l'art. 6 bis è stato trasgredito (proprio perché dalla lavorazione si è ottenuto un prodotto compreso in un'altra voce doganale) e non è quindi più necessario stabilire se le miscele in polvere residue corrispondano ancora a quanto detto articolo stabilisce. A parte ciò, si può osservare che la questione si può risolvere solo nel modo proposto dal Bundesanstalt, cioè che non si può fabbricare uno qualsiasi dei prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F. In proposito basta il rilievo che, a norma dell'art. 6, i preparati in polvere per gelati devono possedere precise caratteristiche (per quanto riguarda il contenuto di grassi e l'idoneità all'uso); esse sarebbero manifestamente prive di oggetto se l'art. 6 bis venisse interpretato in senso ampio. Si pensi inoltre al motivo per cui l'art. 6 bis è stato aggiunto, cioè l'evitare che le norme sulla vendita fossero eluse. Ora, queste evasioni sarebbero chiaramente rese persino più facili se si potessero fabbricare tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F, cioè se i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), potessero essere trasformati in tutti i possibili preparati alimentari aventi i più disparati contenuti di grassi. |
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4. |
Infine, mi devo ancora occupare del gruppo di questioni vertenti sull'aggiunta del legante caseinato di sodio. In proposito sorge anzitutto il problema se miscele del genere siano compatibili con l'art. 6, n. 1, lett. e), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, qualora tali preparati in polvere possano essere usati per la confezione di gelati solo in determinati paesi CEE, ma non nella Repubblica federale di Germania. In secondo luogo, si deve stabilire se, qualora dette miscele siano lecite, ai fini dello svincolo della cauzione abbia rilievo il fatto che l'aggiudicatario non possa provare che i preparati in polvere sono stati trasferiti in uno Stato membro il quale ne ammette l'uso per la confezione di gelati.
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C —
In base a tutto quanto precede, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof:
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a) |
L'acquirente di burro a prezzo ridotto il quale si sia impegnato, a norma dell'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 2161/72), a far produrre preparati in polvere compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o exc 21.07 F della tariffa doganale comune per la confezione di gelati, deve effettivamente curare che questo scopo — salva restando la possibilità di ulteriore lavorazione di cui all'art. 6 bis — venga in realtà raggiunto; non si può parlare di soddisfazione delle condizioni poste dall'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa qualora detti preparati in polvere, in ulteriori fasi di lavorazione, siano stati scomposti nei loro ingredienti e questi siano stati ulteriormente trasformati in miscele di latte in polvere ed in cioccolato. |
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b) |
L'onere della prova dell'aggiudicatario a norma dell'art. 18, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1237/73), non si estende agli stadi di lavorazione successivi alla produzione di un preparato in polvere ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 2161/72). |
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c) |
L'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72 non vale solo per i prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, bensì anche per i prodotti per gelati di cui alle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune. |
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d) |
In occasione dell'ulteriore lavorazione ammessa dall'art. 6 bis si possono fabbricare solo i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72, non già tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune. |
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e) |
La trasgressione dell'art. 6 bis è irrilevante ai fini dello svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 18, n. 2, qualora l'ulteriore lavorazione illecita di un preparato in polvere ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), regolarmente prodotto abbia luogo solo in un momento successivo a quello in cui, a norma dell'art. 18, n. 3, si deve decidere sullo svincolo della cauzione. |
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f) |
L'aggiunta del legante caseinato di sodio non è in contrasto con gli scopi perseguiti dall'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, qualora il preparato in polvere in tal modo ottenuto possa essere legalmente usato in uno Stato membro della CEE per la confezione di gelati idonei all'uso, e ciò anche se questo non avviene nella Repubblica federale di Germania. |
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g) |
Per lo svincolo della cauzione, a norma dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1273/73), è irrilevante che l'aggiudicatario — in caso di aggiunta di caseinato di sodio nella produzione di un preparato in polvere per gelati nella Repubblica federale di Germania — non possa dimostrare che il preparato sia stato trasferito in uno Stato membro il quale consente l'uso del detto legante. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sem. 11 maggio 1977, cause riunite 99 e 100/76, NV Roomboterfabriek « De Beste Boter » e Josef Hoche, Butterschmelzwerk contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1977, pag. 861.
( 2 ) Sent. 28 giugno 1979, causa 217/78, SA Nicolas Corman & Fils contro Hauptzollamt Aachen-Süd, Race. 1979, pag. 2287.
( 3 ) Sent. 14 gennaio 1982, causa 64/81, Nicolaus Corman Sc Fils SA contro Hauptzollamt Gronau, Race. 1982, pag. 25.
( 4 ) Sent. 11 maggio 1977, cause riunite 99 e 100/76, NV Roomboterfabriek « De Beste Boter » e Josef Hoche, But- terschmelzwerk contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1977, pag. 861.
( 5 ) Sent. 14 gennaio 1982, causa 64/81, Nicolaus Corman & Fils SA contro HauptzoHamt Gronau, Racc. 1982, pag. 25.
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