ECLI:EU:C:1984:304•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 ottobre 1984. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Autorizzazioni di trasporto - contingente comunitario. # Causa 113/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 ottobre 1984. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. # Autorizzazioni di trasporto - contingente comunitario. # Causa 113/83.
ECLI:EU:C:1984:304Eu Cjeu4 ott 1984
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 4 OTTOBRE 1984 ( 1 )
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Sommario |
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A — Gli antefatti |
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1. La disciplina del trasporto merci su strada in base al trattato |
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2. L'applicazione in Italia |
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3. La fase precontenziosa |
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B — Il mio parere |
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1. Sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di trasporti merci su strada operata dalla Commissione |
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2. Sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di trasporti merci su strada operata dal governo italiano |
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a) sulla fase precontenziosa |
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aa) più liberale che per i cittadini nazionali |
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bb) riferimento alla proprietà |
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b) Minaccia all'equilibrio dei contingenti |
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e) Riferimento all'immatricolazione? |
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d) Riferimento alla competenza delle autorità che rilasciano l'autorizzazione |
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aa) sulla direttiva del 1965 |
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bb) sulla proposta della Commissione del 1980 |
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3. Riepilogo |
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C — Conclusioni |
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Nella causa di cui oggi mi occupo e che è stata intentata dalla Commissione contro la Repubblica italiana, si tratta di stabilire se il comportamento delle autorità amministrative italiane nell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3164/76 «relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra stati membri» (GU 1976, L 357, pagg. 1 e segg.) sia compatibile con questo regolamento.
Per una migliore comprensione della controversia premetto le seguenti osservazioni :
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1. |
Per quel che riguarda la libera circolazione dei servizi in fatto di trasporti l'art. 61 del trattato CEE rinvia alle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, cioè agli artt. 74 e segg. L'art. 75 stabilisce fra l'altro che il Consiglio predispone «norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più stati membri» (lett. a); il che, ai sensi del n. 2, avrebbe dovuto avere luogo durante il periodo transitorio. Poiché all'epoca dell'entrata in vigore del trattato il trasporto internazionale di merci su strada non era libero, e l'accesso dei vettori di uno stato membro al territorio di un altro stato membro era anzi possibile solo nell'ambito di contingenti fissati con accordi bilaterali, la Commissione proponeva nel 1963 la graduale soppressione nel periodo transitorio dei contingenti bilaterali e l'istituzione di un contingente comunitario per cui ai veicoli con relativa autorizzazione venisse permesso il trasporto fra tutti gli stati membri. Il Consiglio non seguiva tale proposta, e, lasciando da un lato inalterato il sistema dei contingenti bilaterali (al cui riguardo emanava una direttiva il 13. 5. 1965 — GU 1965, pagg. 1469 e segg. — e una decisione il 20. 12. 1979 — GU 1980, L 18, pagg. 21 e segg.) introduceva dall'altro, accanto ad esso, un contingente comunitario, istituito per la prima volta con regolamento (CEE) n. 1018/68; ora vige in materia il precitato regolamento (CEE) n. 3164/76, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3515/82. Il contingente comunitario viene fissato e ripartito dal Consiglio fra gli stati membri ogni anno. Nell'ambito della quota totale assegnata ad ogni stato membro le autorità nazionali di volta in volta competenti rilasciano le autorizzazioni comunitarie ai vettori residenti nel loro territorio. Esse autorizzano il titolare per la durata di un anno ad effettuare per conto terzi trasporti di merci tra stati membri su tutte le relazioni di traffico. Riguardo alle autorizzazioni comunitarie l'art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3164/76 richiede che siano redatte a nome di un vettore e che non possano essere trasferite da quest'ultimo a terzi. Inoltre l'art. 2, n. 3, prescrive alle frasi 2 e 3: Ciascuna autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Essa deve accompagnare quest'ultimo e dev'essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo. Per veicolo, si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati. |
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2. |
Per quel che riguarda l'ordinamento giuridico italiano è inoltre necessario innanzitutto sapere che, in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai vettori italiani, un veicolo trattore non può essere agganciato ad un rimorchio appartenente ad un altro vettore. In secondo luogo, in occasione del controllo di autorizzazioni rilasciate in altri stati membri (e sia per il contingente comunitario che per i contingenti bilaterali) allorché il veicolo è composto di due elementi immatricolati in diversi stati membri, viene richiesta la presentazione di due autorizzazioni. |
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3. |
Secondo la ricorrente tale prassi è incompatibile sia con l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3164/76, sia con l'art. 3, n. 2, della direttiva n. 65/269 (che ha lo stesso contenuto del primo ma si applica ai contingenti bilaterali). Con lettera 4 novembre 1981, essa avviava, nei confronti della Repubblica italiana, un procedimento ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE diretto a far constatare una violazione del trattato. La convenuta dissentiva dall'opinione della ricorrente — come si evince dalla risposta in data 27 gennaio 1982 — facendo rilevare innanzitutto che la prassi contestata costituisce una deroga alle più rigide norme, in precedenza citate, valide per il traffico nazionale (secondo cui trattore e rimorchio devono appartenere allo stesso vettore) e che ciò quindi ha la funzione di agevolare il traffico internazionale. Essa affermava inoltre — a sostegno della propria opinione — che dalla normativa comunitaria (che contempla l'utilizzazione di una autorizzazione anche nel caso di un veicolo composito) deriva che gli elementi di un tale veicolo appartengono al titolare dell'autorizzazione, e che solamente così avrebbe senso la prescrizione ai sensi della quale l'autorizzazione comunitaria viene redatta a nome di un vettore e non può essere trasferita a terzi. Essa si richiamava inoltre all'art. 1 della direttiva n. 65/269 (ai sensi della quale le autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui dev'essere effettuato il trasporto) per derivarne l'esigenza che tutti gli elementi di un veicolo composito siano immatricolati in uno stato membro, come pure riteneva che, altrimenti, la direttiva avrebbe contemplato specifiche modalità per le autorizzazioni nei casi in cui gli elementi di un veicolo siano immatricolati in stati membri differenti. Essendo di opposto parere, la ricorrente proseguiva il procedimento emanando, il 27 ottobre 1982, un parere motivato in cui essa però limitava l'azione all'incompatibilità della prassi italiana con il regolamento n. 3164/76 — in quanto la struttura di quest'ultimo non corrisponde esattamente a quella della direttiva n. 65/269. — e lasciava in sospeso la questione se sussistesse anche un'incompatibilità con la direttiva vigente per i contingenti bilaterali. Nel parere motivato la Commissione sottolineava che il fatto che la prassi contestata potesse essere considerata una deroga ad una normativa più rigida, valida per il traffico nazionale, non costituisce assolutamente una giustificazione dal punto di vista del diritto comunitario. Essa rilevava inoltre che tale tesi non è confermata dal fatto che il regolamento n. 3164/76 presuppone che gli elementi di un veicolo composito debbano appartenere tutti al titolare dell'autorizzazione. Essa sosteneva ancora che il regolamento non prescrive né che il veicolo utilizzato sia immatricolato nello stato di residenza del titolare dell'autorizzazione né che tutti gli elementi di un veicolo composito debbano essere immatricolati nel medesimo stato membro. Il regolamento non giustifica quindi in nessun caso la richiesta di due autorizzazioni allorché gli elementi di un veicolo composito sono immatricolati in stati membri diversi. Tuttavia, poiché la convenuta non ottemperava all'invito a prendere i provvedimenti richiesti per far cessare, entro due mesi dalla notifica del parere motivato, la violazione del diritto comunitario rilevata dalla Commissione — essa continua infatti a ritenere di aver fissato condizioni supplementari non illegittime per le autorizzazioni del contingente comunitario — la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte, il 17 giugno 1983, un ricorso diretto a far constatare che la convenuta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al regolamento n. 3164/76, ed in particolare all'art. 2, nn. 1 e 3, esigendo due autorizzazioni nell'ambito del contingente comunitario allorché un insieme di veicoli accoppiati, composto di elementi immatricolati in stati membri diversi, effettua un trasporto internazionale su strada da, verso o attraverso l'Italia. |
B —
Riguardo a questo ricorso ed alla lite che ne è l'origine va, a mio parere, presa la seguente posizione.
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1. |
Va preliminarmente ricordato che questo procedimento verte sull'importante principio della libera prestazione di servizi che secondo la giurisprudenza della Corte è uno dei fondamenti della Comunità. È vero che, per quel che riguarda i trasporti, le eventuali restrizioni contrarie al dettato dell'art. 59 del trattato CEE dovevano essere soppresse durante il periodo transitorio. Durante tale periodo dovevano però essere adottati i provvedimenti necessari a norma dell'art. 75. Al riguardo, per il trasporto merci su strada, come abbiamo visto, si è verificata solamente una riduzione abbastanza modesta delle restrizioni tramite contingenti comunitari. Quindi, si deve ritenere che — in quanto è contemplata una liberalizzazione — nell'interpretazione di questa debba procedersi in modo da ottenere il massimo dell'efficacia. Un'applicazione restrittiva viene in considerazione solo in presenza di motivi ben chiari e cogenti. È altresì evidente che la prassi italiana di esigere due autorizzazioni per i trasporti effettuati con veicoli compositi ha effetto restrittivo. Durante un simile trasporto si immobilizza, per così dire, un'autorizzazione. Va d'altronde riconosciuto che il fenomeno dei veicoli composti da elementi immatricolati in stati membri diversi non è per nulla inusuale bensì risponde ad un reale interesse economico. Ciò è stato dimostrato dalla ricorrente in modo convincente con l'illustrazione dei casi seguenti:
Militano a favore del punto di vista della ricorrente:
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2. |
L'indagine può dunque essere diretta soltanto a stabilire se il governo italiano abbia addotto, a sostegno della sua posizione, argomenti così chiari e cogenti da fare accettare come esatta, cionondimeno, l'interpretazione restrittiva del regolamento, il che però — se posso anticipare il risultato delle mie considerazioni — non è il caso.
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3. |
Riassumendo, si può pertanto stabilire che dal regolamento n. 3164/76 non può derivarsi il principio che un vettore può utilizzare, con l'autorizzazione comunitaria, solo veicoli ed elementi di veicoli immatricolati nel suo stato di residenza. Orbene, qualora un'autorizzazione comunitaria dia al riguardo diritto di utilizzare veicoli compositi, e cioè senza che tutti i relativi elementi debbano essere immatricolati nello stesso stato membro, la prassi del governo italiano di esigere più autorizzazioni allorché gli elementi di veicoli compositi siano immatricolati in stati membri diversi è effettivamente incompatibile con il diritto comunitario. |
C —
Il ricorso va dunque accolto e — in conformità alla domanda — va dichiarato che la descritta prassi italiana è in contrasto con il diritto comunitario. Va inoltre accolta anche la domanda della ricorrente di porre a carico della convenuta le spese del giudizio.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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