ECLI:EU:C:1984:238•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 luglio 1984. # Eurico srl contro Commissione delle Comunità europee. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Milano - Italia. # Politica comunitaria di aiuto alimentare - esecuzione - natura dei rapporti giuridici fra la Comunità e gli enti nazionali d'intervento. # Causa 109/83.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 4 luglio 1984. # Eurico srl contro Commissione delle Comunità europee. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Milano - Italia. # Politica comunitaria di aiuto alimentare - esecuzione - natura dei rapporti giuridici fra la Comunità e gli enti nazionali d'intervento. # Causa 109/83.
ECLI:EU:C:1984:238Eu Cjeu4 lug 1984
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 4 LUGLIO 1984 ( 1 )
Indice
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A — Gli antefatti ed il procedimento |
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La questione pregiudiziale |
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B — Il mio parere |
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1. I limiti della questione |
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2. Gli argomenti delle parti |
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3. La ripartizione di competenze fra la Comunità e gli stati membri |
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a) nel campo dell'aiuto alimentare |
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b) per il suo finanziamento |
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e) a norma della decisione della Commissione 10 settembre 1976 |
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4. La competenza degli stati membri per l'attuazione dell'aiuto alimentare della Comunità |
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5. Il comportamento della Commissione |
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a) il potere di controllo della Commissione |
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b) la sospensione dei pagamenti ad opera della Commissione |
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e) il potere della Commissione di agire in qualità di mandante |
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C — Proposta di pronunzia |
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel presente procedimento pregiudiziale la Corte di giustizia deve occuparsi dell'interpretazione di disposizioni comunitarie in fatto di aiuto alimentare, la quale deve portare ad un chiarimento dei rapporti fra la Comunità, gli enti d'intervento nazionali e gli operatori economici nell'esecuzione di un programma di aiuti alimentari.
A — Gli antefatti si possono riassumere come segue:
Nella primavera del 1976 il Consiglio delle Comunità europee esprimeva l'intenzione di mettere a disposizione della Repubblica del Niger, nell'ambito di un'azione comunitaria, 3750 tonnellate di riso sul programma di aiuti alimentari per il 1975/76.
Il 10 settembre 1976 la Commissione adottava quindi la decisione n. 76/748/CEE, diretta alla Repubblica italiana, relativa alla fornitura urgente di riso semi-greggio a grani lunghi alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto (GU L 259, pag. 22). Data la necessità di un aiuto immediato essa riteneva necessario valersi per il contratto della trattativa privata e stabiliva quindi nell'art. 1 di detta decisione che l'ente d'intervento italiano, Ente nazionale risi (in prosieguo: «ENR») doveva acquistare sul mercato della Comunità, mediante conclusione di un contratto a trattativa privata, 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger.
L'ENR concludeva con la ditta Eurico srl un contratto per l'acquisto e la fornitura.
Dopo che le autorità del paese di destinazione avevano contestato la qualità della merce, l'ENR, per ordine della Commissione, in un primo tempo sospendeva completamente il pagamento dell'importo complessivo di LIT 1770000000 e in seguito versava solo un acconto di LIT 1 500 000 000.
La Eurico citava allora dinanzi al tribunale di Milano l'ENR per il pagamento della differenza di LIT 270000000, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Con sentenza 19 giugno 1980 la domanda veniva respinta per difetto di legittimazione passiva dell'ENR. Il tribunale motivava che l'ENR aveva agito come mandatario con rappresentanza della Commissione. Avendo allegato al bando di gara la sopramenzionata decisione della Commissione 10 settembre 1976, esso aveva agito in nome della Commissione. Questa si era sempre ingerita nel contratto, impartendo all'ENR ordini che erano sempre stati eseguiti.
La Eurico impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Milano e citava nel contempo la Commissione dinanzi al tribunale di Milano per il pagamento di LIT 283000000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
In questo giudizio, che ha portato al rinvio pregiudiziale di cui ci occupiamo oggi, la Commissione eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Essa sostiene che solo lo stato italiano e l'ente d'intervento statale ENR sono passivamente legittimati in quanto controparti contrattuali, dato che le norme comunitarie attribuiscono agli stati membri il compito di provvedere all'attuazione di tutti i provvedimenti che siano in relazione con l'esecuzione dell'aiuto alimentare della CEE.
Il tribunale ritiene che la Commissione e quindi, in forza dell'art. 211 del trattato CEE, la Comunità economica europea, sia tenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo qualora l'ENR, nello stipulare il contratto di compravendita, abbia agito come mandatario con rappresentanza della Commissione.
Il tribunale di Milano, ritenendo dubbio che sussista un mandato della CEE al-l'ENR, con ordinanza 24 marzo 1983 ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione pregiudiziale se la decisione della Commissione CEE 10 settembre 1976 e gli atti normativi nella stessa richiamati e/o presupposti, abbiano comportato il conferimento all'Ente nazionale risi (ente italiano d'intervento) di un mandato con rappresentanza della CEE per la stipulazione del contratto a trattativa privata di acquisto di 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger.
B — Ecco il mio parere in proposito:
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1. |
Il giudice proponente parte con ragione dal presupposto di essere competente in fatto di responsabilità contrattuale della Comunità in forza degli artt. 215, 1° comma, 183 e 211 del trattato CEE. Tale responsabilità sussiste però solo se la Commissione si è servita dell'ENR come mandatario nella stipulazione del contratto. Come le parti nella causa principale giustamente rilevano, l'ENR, qualora vada considerato a norma del Codice civile italiano come mandatario della Commissione, non può essere condannato dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale. In particolare, la Corte di giustizia non può nemmeno procedere ad accertamenti di fatto od a valutazioni, che sono riservate al giudice proponente. A norma dell'art. 177 del trattato CEE essa è invece competente solo per l'interpretazione del diritto comunitario. La questione del tribunale di Milano si riferisce quindi solo al se, secondo le norme del diritto comunitario relative all'aiuto alimentare, l'ente d'intervento italiano incaricato dell'esecuzione dell' azione comunitaria abbia ricevuto il mandato di stipulare il contratto come rappresentante della Comunità. |
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2. |
Secondo il giudice proponente e l'attrice nella causa principale, a favore della soluzione affermativa milita in sostanza il fatto che l'aiuto alimentare viene effettuato per l'adempimento di accordi internazionali vincolanti per la Comunità. Secondo il giudice proponente, l'inserimento dell'aiuto alimentare nella politica comunitaria relativa al mercato del riso si spiega soprattutto col fatto che la messa a disposizione di rilevanti quantità di riso pùo influire sul mercato comune di questo prodotto. Di conseguenza si deve partire dal principio che, nel caso dell'aiuto alimentare, l'attività degli enti d'intervento nazionali per la messa a disposizione dei prodotti viene svolta direttamente a favore della CEE, e non, come ad esempio nel caso dell'intervento della Comunità in campo agricolo, per conto e nell'interesse degli stati membri. Infine, nemmeno dalla normativa riguardante il finanziamento comunitario dell'aiuto alimentare si desume chiaramente che gli enti d'intervento in questo caso non agiscano come rappresentanti della Comunità. Contro questi argomenti la convenuta nella causa principale sostiene che la politica di aiuti alimentari, almeno nel periodo di cui trattasi, era strettamente connessa alla politica agricola comune. Perciò, dopo aver esaminato i principi essenziali della politica agricola di mercato comune e della ripartizione di responsabilità fra la Comunità e gli stati membri, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, essa giunge alla conclusione che l'attuazione delle norme comunitarie nel settore della politica degli aiuti alimentari è di competenza esclusiva degli organi statali all'uopo designati. Di conseguenza, data la ripartizione di competenze voluta dal diritto comunitario, l'ENR nello stipulare il contratto con l'attrice nella causa principale non ha agito come rappresentante della Commissione. |
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3. |
Nel valutare il problema si deve anzitutto rilevare che la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli stati membri è determinata esclusivamente dal diritto comunitario, non già dal diritto privato degli stati membri. Dalla ripartizione di competenze a norma del diritto comunitario, di cui tratteremo in seguito, emerge a sua volta una corrispondente ripartizione della responsabilità contrattuale fra gli organi della Comunità e gli stati membri.
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4. |
Queste disposizioni mostrano chiaramente che gli stati membri sono in primo luogo responsabili del regolare impiego dei mezzi posti a disposizione della Comunità per il finanziamento dell'aiuto alimentare comunitario. Spetta quindi agli stati membri, eventualmente rappresentati dai loro enti d'intervento, esigere, a norma del diritto nazionale, la riduzione del prezzo pattuito in caso di inadempimento del contratto. Come la Corte ha costantemente affermato, anche se a proposito di provvedimenti d'imperio degli enti d'intervento (si vedano in particolare le sentenze 99/74, 101/78 e 133/79 ( 3 )), contro un provvedimento del genere si possono convenire dinanzi ai giudici nazionali gli stati membri o i loro enti d'intervento. Se viceversa in un caso del genere si considerasse passivamente legittimata la Commissione, ciò significherebbe, contro la lettera e lo spirito del sistema di messa a disposizione e di finanziamento contemplato dal diritto comunitario, che la Comunità, anziché le autorità dello stato membro, potrebbe dover pagare le somme assertivamente dovute in forza del contratto. |
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5. |
Per concludere, quindi, si deve solo accertare brevemente se, come sostiene l'attrice nella causa principale, il comportamento della Commissione durante l'adempimento del contratto fosse atto a modificare la ripartizione della responsabilità fra gli organi comunitari e gli stati membri. Secondo l'attrice la Commissione, essendosi ingerita direttamente nel controllo della merce ed avendo disciplinato l'esecuzione dei pagamenti, avrebbe manifestato l'intenzione di far valere direttamente a suo favore ed a suo carico tutti gli effetti del contratto stipulato dal-l'ENR.
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C — Per concludere propongo quindi alla Corte di risolvere la questione sottopostale come segue:
A norma della decisione della Commissione 10 settembre 1976, n. 76/748/CEE, ai rapporti giuridici fra la Commissione e l'ENR relativi al contratto stipulato a trattativa privata per l'acquisto di 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger si applicano non già le norme del diritto privato nazionale — nel nostro caso italiano — riguardanti il mandato bensì quelle del diritto comunitario concernenti la ripartizione delle competenze fra gli organi ed uffici della Comunità e quelli degli stati membri. Secondo questo diritto, l'ENR ha agito in proprio.
( 1 ) Traduzione da! tedesco.
( 2 ) 12.12.1979, nella causa 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1979, pag, 3657; 10.6.1982, causa 217/81, Compagnie Interagra SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2233.
( 3 ) 26.11.1975, causa 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 1531;
13.2.1979, causa 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkcrbouwprodukten, Racc. 1979 pag. 623;
27.3.1980, causa 133/79, Sucrimex SA e Westzucker GmbH/Commissione delle Comunità europee. Racc 1980, pag. 1299.
( 4 ) 4.1.1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, Race. 1981, pag. 21.
( 5 ) 26.11.1975, causa 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 1531; 13.2.1979, causa 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1979, pag. 623; 27.3.1980, causa 133/79, Sucrimex SA e Westzucker GmbH/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 1299.
( 6 ) 12.12.1979, nella causa 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/contro Commissione delle Comunità europee, Race. 1979, pag. 3657; 10.6.1982, causa 217/81, Compagnie Interagra SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2233.
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