ECLI:EU:C:1983:361•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 1 dicembre 1983. # Industrie riunite odolesi SpA contro Commissione delle Comunità europee. # Quote di produzione d'acciaio - ordini di paesi terzi. # Causa 348/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 1 dicembre 1983. # Industrie riunite odolesi SpA contro Commissione delle Comunità europee. # Quote di produzione d'acciaio - ordini di paesi terzi. # Causa 348/82.
ECLI:EU:C:1983:361Eu Cjeu1 dic 1983
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 1° DICEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
oggetto della causa odierna è un'ammenda irrogata in forza della decisione relativa alle quote di produzione dell'acciaio n. 1831/81 (GU L 180 del 1° luglio 1981, pag. 1), per superamento delle quote fissate per il terzo trimestre 1981 e per le categorie di prodotti V e VI.
Quanto agli antefatti vorrei osservare quanto segue.
A fine novembre del 1980 la ricorrente aveva informato la Commissione di aver accettato un ordine per la fornitura in Libia di 22000 tonnellate di tondi per cemento armato, delle quali nel quarto trimestre 1980 rimanevano da consegnare ancora 14000 tonnellate; inoltre, tenuto conto di ciò, a norma dell'art. 14, della decisione n. 1794/80 (GU L 291, del 31 ottobre 1980, pag. 1), la ricorrente chiedeva un aumento delle quote di produzione assegnatele per il quarto trimestre del 1980. Questa richiesta veniva accolta dalla Commissione il 23 dicembre 1980 — dopo che la stessa, il 15 dicembre 1980, aveva già modificato le quote della ricorrente che si riferivano al quarto trimestre del 1980 per la categoria di prodotti IV nonché per l'acciaio grezzo — e, tenuto conto della notevole commessa da paesi terzi, veniva concesso non solo un adeguamento della quota per l'acciaio grezzo, ma anche un aumento della quota di produzione per la categoria di prodotti IV da 19826 a 24000 tonnellate, vale a dire fino al livello della produzione di riferimento. Inoltre si aveva — ma non ne sappiamo di più in merito — un adeguamento della produzione di riferimento della ricorrente durante il periodo in cui era in vigore la decisione n. 2794/80, del pari a norma dell'art. 4, n. 5, di detta decisione.
Il 6 aprile 1981, la ricorrente accettava un ulteriore ordine per la fornitura in Libia di 30000 tonnellate di tondi per cemento armato, fornitura che avrebbe dovuto scaglionarsi tra il maggio ed il settembre 1981. Con lettera 14 luglio 1981, essa ne informava la Commissione, chiedendo un nuovo adeguamento della quota di produzione a norma dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 e l'applicazione dell'art. 4, n. 5, della decisione n. 2794/80 anche per il terzo trimestre del 1981.
Poco dopo, la Commissione, in data 4 agosto 1981, comunicava alla ricorrente che la sua quota di produzione per le categorie di prodotti V e VI nel terzo trimestre del 1981 ammontava a 17974 tonnellate, delle quali 10790 tonnellate potevano venir consegnate nell'area comunitaria. Alcuni giorni dopo, il 7 agosto 1981, la Commissione dava risposta negativa alla lettera della ricorrente in data 14 luglio 1981. In detta risposta si dichiarava che, tenendo conto della situazione particolare della ricorrente, nel periodo in cui era in vigore la decisione n. 2794/80 si era già proceduto ad un adeguamento della produzione di riferimento e che ciò era stato tenuto presente, a norma dell'art. 7, leu. a), della decisione n. 1831/81, anche nel calcolo della produzione di riferimento in base alla nuova disciplina delle quote.
Il 2 settembre 1981 la ricorrente si rivolgeva nuovamente alla Commissione. Essa dichiarava che, tra il maggio e l'agosto del 1981, aveva già fornito 15950 tonnellate dell'ordine sopra menzionato; le consegne rimanenti — cioè 7000 tonnellate nel settembre e altrettante nell'ottobre 1981 — non erano più possibili in base alla quota di produzione attribuitale e quindi la ricorrente doveva insistere per ottenere un aumento della quota stessa. In una memoria del 16 settembre 1981, la ricorrente si richiamava espressamente all'art. 14 della decisione n. 1831/81, emendato dalla decisione n. 1832/81 (GU L 184, del 4 luglio 1981, pag. 1), e ricordava che, qualora non avesse potuto ottenere un aumento delle quote, sarebbe stata obbligata ad interrompere la produzione. In un'altra lettera del 17 novembre 1981, la ricorrente dava ragguagli sulle consegne per la Libia: 1840 tonnellate nel maggio 1981, 5850 tonnellate nel giugno 1981 e 12500 tonnellate nel terzo trimestre 1981. Essa ricordava inoltre che, dato il ritardo con cui era giunta la risposta negativa della Commissione, era stata costretta a rinunciare alla consegna dell'ultima partita, di 5600 tonnellate, prevista per l'ottobre del 1981, e sosteneva che la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva già in precedenza ridotto notevolmente la propria produzione. Infine la ricorrente osservava, in una lettera del 14 dicembre 1981, che il cliente libico chiedeva di essere risarcito, dato che la Commissione aveva impedito alla ricorrente di eseguire interamente una commessa dall'estero e quindi, per il successivo trimestre, questa commessa poteva considerarsi annullata.
Poiché le quote di produzione fissate per la ricorrente relativamente al terzo trimestre 1981 non erano state modificate e la ricorrente nelle categorie V e VI aveva effettivamente prodotto 4999 tonnellate in eccesso, con lettera 25 febbraio 1982, la Commissione la informava che era stato promosso un procedimento nei suoi confronti.
Nell'ambito di detto procedimento la ricorrente, con una prima presa di posizione del 4 marzo 1982, ricordava che nel terzo trimestre del 1981 aveva esportato in Libia esattamente il 70 % della produzione che le era stata assegnata e quindi bisognava considerare che il quantitativo che la Commissione riteneva eccesso di produzione abusivo era stato per intero fornito a paesi terzi. Nell'audizione del 28 maggio 1982 la ricorrente rilevava che l'ordine per l'esportazione summenzionato le aveva permesso di sopravvivere, poiché già prima che fosse istituito il sistema di quote essa produceva solo al 50 % della sua capacità e, a causa delle quote di produzione, produceva solo al 20 % della capacità. Essa sosteneva inoltre che le sarebbe costato troppo caro procurarsi altrove i prodotti necessari per eseguire la commessa d'esportazione, in quanto in questo caso si sarebbero superati i suoi prezzi di consegna; essa dichiarava inoltre di essersi volontariamente astenuta dall'acquisto di quote, poiché non riteneva seria questa condotta e poiché anche in questo modo si sarebbero superati i suoi prezzi.
Dopo di che, il 24 novembre 1982, a norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, veniva irrogata l'ammenda già ricordata. Nella relativa decisione, la Commissione dichiara di aver disatteso la domanda d'adeguamento presentatale dalla ricorrente per poter far fronte alle forniture alla Libia, poiché i motivi addotti dalla ricorrente erano già stati presi in considerazione nella determinazione delle quote di produzione per il terzo trimestre del 1981 e quindi non era più possibile procedere ad un ulteriore adeguamento. Inoltre, dato un eccesso di produzione abusivo nelle categorie V e VI per un totale di 4999 tonnellate, applicando il parametro di 75 ECU per tonnellata prodotta in eccesso, si era irrogata un'ammenda pari a 374925 ECU (502601959 LIT) che doveva venir corrisposta entro due mesi dalla notifica della decisione. In caso di ritardo erano dovuti interessi di mora pari all'I % al mese.
Il 31 dicembre 1982 la ricorrente ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte chiedendone l'annullamento e, in subordine, la riduzione dell'ammenda oppure la concessione di dilazioni di pagamento.
Con atto separato essa ha inoltre chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione. Su questo punto è stata pronunciata l'ordinanza del 20 aprile 1983, che sospende l'esecuzione dell'art. 2 della decisione impugnata, previo versamento da parte della ricorrente di una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell'ammenda irrogata e degli eventuali interessi moratori.
Su questa causa espongo ora il mio punto di vista.
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1. |
Esaminando gli argomenti della ricorrente sotto il profilo giuridico, si rileva che essi si riferiscono in gran parte alla correttezza della decisione sulle quote che le è stata notificata, in quanto la Commissione avrebbe omesso di adattare la quota della ricorrente in modo che corrispondesse alla sua produzione effettiva nel trimestre che qui c'interessa. In questa tesi rientra l'argomento con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 e dell'art. 14 della decisione n. 1831/81. Si sarebbero dovuti applicare detti articoli, a giudizio della ricorrente, tenuto conto delle eccezionali difficoltà che sono scaturite nei suoi confronti dalla fissazione delle quote, nonché in considerazione del fatto che l'acuirsi della crisi sul mercato dell'acciaio avrebbe dovuto indurre a favorire l'esportazione. Ciò vale anche per quanto riguarda l'assunto della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, a norma dell'art. 4, n. 5, della decisione n. 2794/80, del fatto che la ricorrente, la quale fino al 1974 disponeva solo di un piccolo ed antiquato laminatoio, dopo averlo demolito nel 1975 ed averlo sostituito con un nuovo impianto di capacità superiore, adeguandosi alle raccomandazioni circa la limitazione della produzione nel periodo di riferimento di cui alla decisione n. 2794/80, ha effettuato una notevole riduzione della produzione. Questi argomenti però non meritano più d'essere presi in considerazione quando si tratta di ammende; infatti anche se, a norma dell'art. 36 del Trattato CECA in questi casi è possibile eccepire l'illegittimità della decisione la cui inosservanza è passibile di ammenda, è pur chiaro che, secondo la giurisprudenza, ciò non vale per le decisioni individuali, che non siano state impugnate tempestivamente. A questo proposito mi riferisco alla sentenza 36/64 ( 2 ) nonché alla recente sentenza 265/82 ( 3 ). A parte ciò si deve ricordare che la ricorrente ha chiesto un aumento della sua quota di produzione già il 1° luglio 1981 e più precisamente tanto a norma dell'art. 14 della decisione n. 2794/80 quanto in forza dell'art. 4, n. 5 della stessa. Inoltre, adducendo la commessa per l'esportazione, il 2 settembre 1981 ha rinnovato la richiesta di adeguamento delle quote e il 16 settembre 1981 si è richiamata, allo stesso scopo, anche all'art. 14 della decisione n. 1831/81. Già il7 agosto 1981 la Commissione aveva dato riposta negativa a queste istanze e nuovamente il 29 ottobre 1981 trasmetteva alla ricorrente una risposta negativa la quale la induceva a rinunciare all'esecuzione dell'ordine d'esportazione. Questa situazione avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad adire il giudice per risolvere il problema dell'adeguamento della sua quota. In questa sede si sarebbe anche potuto stabilire se si dovesse considerare sufficiente il fatto che l'adeguamento delle quote, per effetto della decisione n. 2794/80, è stato trasferito nella determinazione della produzione di riferimento a norma dell'art. 7 a) della decisione n. 1832/81, e contemporaneamente si sarebbe anche potuto accertare se fosse criticabile il fatto che la clausola di adeguamento dell'art. 14 della decisione n. 1831/81, nella versione della decisione n. 1832/81, fosse subordinata a condizioni molto restrittive che la ricorrente non poteva soddisfare in quanto la sua produzione di riferimento complessiva per le categorie V e VI superava le 60000 tonnellate annue. Ora invece non è certo più possibile stabilire se la Commissione abbia negato a torto o a ragione l'adeguamento della quota della ricorrente e quindi devono disattendersi tutti gli argomenti che si riferiscono sostanzialmente al se sia stata esattamente commisurata la quota che alla ricorrente si fa carico di aver superato. A questo proposito vorrei aggiungere che le giustificazioni della ricorrente si fondano sostanzialmente su una commessa libica che è stata accettata dalla ricorrente all'inizio d'aprile del 1981 e che manifestamente doveva essere eseguita entro l'ottobre del 1981. Era immaginabile che, con un'opportuna programmazione, gran parte della commessa avrebbe potuto venire eseguita nel secondo trimestre del 1981. Sarebbe quindi stato logico, tenuto conto della situazione, presentare una domanda d'aumento per il secondo trimestre del 1981, come era già stato fatto alla fine del 1980, a norma della decisione n. 2794/80 che era ancora in vigore ed è molto probabile ch'essa sarebbe stata accolta. È lecito chiedersi perché la ricorrente non abbia approfittato di queste possibilità, ed ho l'impressione che essa abbia trattato questa pratica d'esportazione, che è la causa delle sue difficoltà, senza le debite precauzioni; essa non è quindi del tutto esente da colpa per il superamento delle quote verificatosi nel terzo trimestre del 1981. |
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2. |
Gli altri argomenti svolti dalla ricorrente a sostegno delle sue domande, rientrano a mio parere solo nelle categorie di «colpa» e di «gravità della trasgressione»; la ricorrente stessa ha purtroppo rinunciato al tentativo di definirli. Nemmeno queste considerazioni — se posso anticiparlo — forniscono motivo di revocare o modificare a favore della ricorrente la decisione con cui è stata irrogata l'ammenda.
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3. |
Quanto alla domanda subordinata della ricorrente, che le siano concesse delle dilazioni di pagamento, non è necessario stabilire qui se l'art. 36 del Trattato CECA offra siffatte possibilità oppure queste siano riservate al procedimento esecutivo. Basta in primo luogo il rilievo che la ricorrente non ha motivato la sua richiesta, e, in secondo luogo, il fatto che la Commissione — come già ha dichiarato in una precedente causa — è disposta a concedere opportune facilitazioni alle imprese che dovessero trovarsi in difficoltà per il pagamento dell'ammenda. La ricorrente, per quanto riguarda le modalità di pagamento, può quindi rivolgere alla Commissione un'istanza motivata; nell'emananda sentenza in merito alla decisione indirizzata alla ricorrente non è però il caso di pronunciarsi su questo punto. |
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4. |
In conclusione, posso quindi solo proporvi di respingere il ricorso e di porre a carico della ricorrente le spese processuali, ivi comprese quelle relative al procedimento per la sospensione dell'esecuzione. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 2. 6. 1965, nella causa 36/64, Société rhénane d'exploitation et de manutention «Sorema»/Alta autorità della CECA, Raccolta 1965, pag. 447.
( 3 ) Sentenza 19. 10. 1983, nella causa 265/82, Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinoro»Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1983, pag. 3105.
( 4 ) Sentenza 11. 5. 1983, nella causa 244/81, Klöckner-Werke AG/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1983, pag. 1451.
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