ECLI:EU:C:1985:127•Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 21 marzo 1985. # A. Brautigam contro Consiglio delle Comunità europee. # Dipendente: trasferimenti regolari al di fuori del paese della sede di servizio. # Causa 236/82.
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 21 marzo 1985. # A. Brautigam contro Consiglio delle Comunità europee. # Dipendente: trasferimenti regolari al di fuori del paese della sede di servizio. # Causa 236/82.
ECLI:EU:C:1985:127Eu Cjeu21 mar 1985
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 21 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Il ricorrente nel presente procedimento — un alto funzionario del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee, cittadino olandese (cat. A) — acquistava un terreno in Belgio e vi faceva costruire una casa in cui andava ad abitare dall'ottobre del 1979. Egli otteneva una parte del relativo finanziamento in DM da una banca tedesca con sede in Düsseldorf e con filiale non autonoma in Bruxelles. Ciò avveniva in primo luogo con contratto concluso nell'aprile del 1978 (in forza del quale la rata mensile di rimborso era originariamente di DM 426 e, dopo un aumento degli interessi, essendo stato convenuto un tasso di interesse variabile, di DM 596 a partire dall'aprile 1979 (in forza del quale la rata mensile, a tasso d'interesse fisso, ammontava a DM 1410). In ambedue i casi il mutuo era garantito da un'ipoteca della durata di 15 anni sul terreno acquistato (che pare però essere stata nel frattempo parzialmente cancellata in seguito a rimborso anticipato).
Per far fronte alle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti il ricorrente chiedeva già nell'ottobre del 1979 che una parte della sua retribuzione, ammontante a DM 1836 (tale era l'importo che inizialmente veniva in considerazione), fosse mensilmente trasferita direttamente alla filiale di Bruxelles di detta banca, e ciò a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale che recita :
« Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello statuto, il funzionario può:
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a) |
far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:
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b) |
fare effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni; |
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e) |
essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra. |
( ... ) »
Come si può desumere da una nota di risposta del 25 ottobre 1979, non veniva dato seguito a questa domanda per il motivo che il ricorrente era cittadino olandese e non era quindi possibile applicare l'art. 17, n. 2, lett. a). Il ricorrente, che nel presente procedimento ha precisato che la sua domanda si basava sull'art. 17, n. 2, lett. b), non compiva all'epoca ulteriori passi al riguardo.
Nel gennaio del 1982 egli presentava invece una richiesta ai sensi della suddetta disposizione, questa volta vertente sull'importo, nel frattempo modificato, di DM 2006. Egli chiedeva innanzitutto (il 6 febbraio 1982) che detta somma venisse trasferita alla filiale bancaria di Bruxelles a partire dal 15 febbraio 1982; in seguito a contatti con l'amministrazione, tale richiesta veniva poi modificata, il 12 gennaio 1982, nel senso che il trasferimento avrebbe dovuto essere effettuato su di un conto di detta banca di Acquisgrana. In una nota di accompagnamento in data 6 gennaio 1982 veniva in proposito fatto espresso riferimento all'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale nonché alla relativa regolamentazione, entrata in vigore nel gennaio del 1980, e veniva sostenuto che poiché il ricorrente doveva effettuare un rimborso in DM, si trattava di un onere assunto fuori del Belgio, come riconosciuto per gli obblighi di rimborso relativi a mutui conclusi con il Beamtenheimstättenwerk Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH (BHW) una società a responsabilità limitata di diritto tedesco. Anche questa richiesta veniva respinta dall'amministrazione — il 29 gennaio 1982 — per il motivo che in realtà non si trattava di un onere assunto fuori del Belgio in quanto il mutuo ipotecario era stato concesso da una filiale bancaria in Bruxelles e pertanto il creditore del ricorrente era stabilito (« installé ») in Belgio.
Il 9 febbraio 1982, il ricorrente — ritenendosi discriminato nei confronti dei dipendenti ai quali era stata applicata la suddetta disposizione per obblighi da loro assunti nei confronti del BHW — presentava reclamo avverso tale decisione sostenendo che era determinante il fatto che il suo mutuante fosse una persona giuridica con sede nella Repubblica federale di Germania; era invece irrilevante il fatto che i contratti fossero stati conclusi con una filiale in Belgio, che non poteva agire per proprio conto.
Gli veniva quindi comunicata la decisione 82/211 del segretario generale del Consiglio, 23 marzo 1982. Essa autorizzava in via eccezionale, con riferimento all'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale ed alla relativa regolamentazione, in particolare all'art. 5 di questa (che rinvia all'art. 17, n. 2, lett. c) nonché al fatto che il ricorrente aveva oneri finanziari in DM, a trasferire mensilmente DM 2000 dallo stipendio del ricorrente su di un conto in Germania per il periodo aprile 1982 — marzo 1983. In essa veniva anche sottolineato che questa autorizzazione sarebbe terminata « in caso di mutamento della situazione in base alla quale essa è stata adottata » e che il ricorrente era tenuto a comunicare « ogni elemento in grado di modificare tale situazione ».
Il ricorrente reagiva con nota al direttore generale dell'amministrazione in data 29 maggio 1982. In essa veniva sottolineato in primo luogo — tenuto conto del fatto che la suddetta decisione faceva riferimento all'art. 17, n. 2, leu. e) dell'allegato VII dello statuto che la richiesta presentata rispondeva ai criteri dell'art. 17, n. 2, lett. b) il quale soltanto avrebbe di conseguenza potuto essere applicato. In secondo luogo, il ricorrente dichiarava di non avere interesse ad impugnare la decisione ritenendo che essa sarebbe stata prorogata tacitamente, o comunque su semplice domanda, qualora la situazione fosse rimasta immutata. Egli dichiarava altresì di dar per scontato — qualora non fosse stato comunicato nulla in contrario — che la decisione sarebbe stata prorogata fino a quando continuassero a sussistere i suoi obblighi finanziari in DM.
In seguito il ricorrente riceveva poi la decisione 82/629 del segretario generale del Consiglio 18 giugno 1982. Essa, in primo luogo, richiamandosi al fatto che non esisteva più la situazione in base alla quale era stata adottata la decisione 23 marzo 1982 a partire dal luglio 1982, annullava l'autorizzazione in quest'ultima, contenuta; in secondo luogo, in essa veniva dichiarato che i trasferimenti di una parte della retribuzione del ricorrente eventualmente autorizzati sarebbero stati mantenuti « entro il limite massimo del 35% della sua retribuzione netta ».
A questo proposito è opportuno osservare sin d'ora che la situazione a cui lá decisione fa riferimento era quella originatasi in seguito al provvedimento adottato nel dicembre 1981 e notevolmente ridimensionato nel giugno 1982 dall'istituto di cambio belgolussemburghese (in seguito al quale soltanto il 25% delle somme versate a titolo di retribuzione ai dipendenti comunitari su conti convertibili poteva essere utilizzato per l'acquisto di valuta estera sul mercato ufficiale). E anche opportuno tener presente a questo proposito che il ricorrente, tenuto conto del punto sopra menzionato in secondo luogo, aveva concluso nell'agosto 1982 con il Beamtenheimstättenwerk un contratto di risparmio — ripetutamente modificato — e, corrispondentemente, faceva di volta in volta trasferire il 35% della sua retribuzione netta al Beamtenheimstättenwerk tramite il segretariato generale.
In merito alla decisione 82/629 prendevano posizione un collega del ricorrente con lettera 25 giugno 1982 indirizzata al segretario generale del Consiglio, ed il ricorrente stesso con nota 30 giugno 1982 indirizzata al direttore generale del servizio giuridico (in calce a detta nota veniva espressamente richiesto che ambedue gli scritti venissero trasmessi al segretario generale). Nello scritto citato in primo luogo veniva osservato che le modificazioni intervenute in Belgio in materia di convertibilità (e che la decisione prendeva in considerazione) non avevano niente a che vedere con gli obblighi di pagamento del ricorrente da tempo in essere; che questi ultimi erano rimasti immutati ed andavano correttamente valutati ai sensi dell'art. 17, n. 2, leu. b) dell'allegato VIII (o meglio VII) dello statuto del personale. Il ricorrente stesso sosteneva nella sua nota che per l'applicazione di detta disposizione dello statuto era decisivo — ai fini di una parità di trattamento coi debitori del Beamtenheimstättenwerk — il fatto che si trattava di obblighi di rimborso in DM nei confronti di una banca tedesca; non avrebbe avuto invece alcuna importanza il luogo di conclusione del contratto ed il fatto che la banca creditrice avesse una filiale a Bruxelles. L'interessato chiedeva quindi un riesame della decisione adottata ribadendo il concetto che i provvedimenti belgi in materia di convertibilità non avevano niente a che vedere con l'interpretazione dello statuto.
Infine va ancora ricordato che il segretario generale del Consiglio, con lettera 26 luglio 1982 in risposta alla nota del ricorrente 29 maggio 1982, dichiarava che la decisione 23 marzo 1982 era stata una « misura eccezionale, impiegata per ovviare ai riflessi negativi che la situazione in materia di convertibilità aveva comportato all'epoca » e non aveva pertanto potuto essere mantenuta « al momento del ripristino della piena convertibilità delle retribuzioni ». Inoltre, circa il problema del trasferimento regolare in DM di una parte della retribuzione, veniva osservato, nella stessa lettera, che l'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale e la relativa regolamentazione avrebbero potuto condurre a interpretazioni divergenti; le modalità di applicazione di queste disposizioni potevano essere fissate soltanto « di comune accordo con le altre istituzioni » e pertanto un gruppo di lavoro sarebbe stato incaricato di studiare i diversi aspetti della questione.
Il 21 settembre 1982, non essendo rimasto soddisfatto di tale esito della sua richiesta, il ricorrente ha adito la Corte di giustizia, chiedendo che essa voglia:
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annullare la decisione del segretario generale del Consiglio 18 giugno 1982; |
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in quanto necessario, annullare il rigetto implicito del reclamo del ricorrente in data 9 febbraio 1982; |
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— |
dichiarare che la domanda iniziale del ricorrente rientra nel campo d'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b) dell'allegato VII dello statuto del personale, a decorrere dal febbraio 1982; nonché |
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condannare il Consiglio al risarcimento dei danni passati e futuri subiti dal ricorrente in materia sino al giorno della presentazione del ricorso, quantificati in BFR 17 624. |
II Consiglio convenuto ritiene il ricorso irricevibile e comunque infondato ė chiede pertanto alla Corte di respingerlo nonché di condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
B.
A mio parere, questa controversia richiede le seguenti valutazioni.
Sulla ricevibilità del ricorso
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1. |
Dal ricorso nel suo insieme risulta chiaramente che il ricorrente intende innanzitutto ottenere una pronunzia positiva in ordine alla richiesta da lui presentata nel 1982 per l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale ai versamenti di parte della sua retribuzione a fronte dei suoi obblighi nei confronti di una banca tedesca.
Non mi pare pertanto necessario occuparmi ancora di un'ulteriore eccezione di irricevibilità connessa con la questione se — per quel che riguarda la valutazione dell'applicabilità dell'art. 17, n. 2, lett. b) — non manchi un interesse ad agire in quanto con la decisione 82/629 è stato concesso al ricorrente di trasferire all'estero il 35% della sua retribuzione, in quanto egli ne ha effettivamente fatto uso — in forza dell'art. 17, n. 2, lett. b) — nell'ambito di un contratto di risparmio-casa concluso con il Beamtenheimstättenwerk dall'agosto 1982 ed in quanto i trasferimenti eccedenti tale limite non sono possibili ai sensi dell'art. 3 della regolamentazione relativa all'art. 17. |
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2. |
Come ricorderete, il ricorso è altresì volto all'annullamento della decisione 82/629. In proposito — per quel che riguarda il rispetto del termine di presentazione del ricorso — non insorgono problemi di ricevibilità in quanto detta decisione (come il ricorrente ha dichiarato senza essere contraddetto) è pervenuta a quest'ultimo solo il 21 giugno 1982 e partendo da tale data tenuto conto del termine in ragione della distanza per il Belgio — il ricorso è pervenuto in tempo utile il 21 settembre 1982. I dubbi circa la sua ricevibilità insorgono tuttavia sotto due altri profili: cioè quello del mancato rispetto dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale (mancanza di un redamo preliminare) nonché quello della mancanza di interesse ad agire.
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3. |
Alla luce di tutte queste considerazioni è inevitabile constatare che il ricorso nel suo complesso non arriva a superare la barriera dell'irricevibilità e per questo motivo dev'essere respinto. Poiché io considero l'esito prospettato come inevitabile (anche se non va disconosciuto che l'amministrazione del Consiglio avrebbe potuto operare con maggior chiarezza nella trattazione della richiesta del ricorrente, in particolare per quel che riguarda la motivazione delle decisioni 82/211 e 82/629) non mi occuperò ora, in via subordinata, del merito del ricorso. Qualora la sezione non dovesse tuttavia concordare con la mia valutazione in ordine all'irricevibilità sono pronto, a sua richiesta, ad esaminare il ricorso anche nel merito. |
C.
Propongo pertanto di respingere in quanto irricevibile il ricorso presentato dal sig. Bräutigam. Ai sensi dell'art. 69, § 2, e dell'art. 70, Io comma, del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. Non vi sono motivi per condannare il ricorrente a sostenere l'insieme delle spese del procedimento, come richiesto dal convenuto.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Antoon Herpels/Commissione delle Comunità europee, Race. 1978, pag. 585.
( 2 ) Sentenza 9 muzo 1978, causa 54/77, Antoon Herpels/Commissione delle Comunità europee, Race. 1978, pag. 585.
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